CivileGiurisprudenza

Sì all’aumento dell’assegno di mantenimento se il coniuge migliora la propria situazione economica – Cassazione Civile, Sentenza n. 367/2011

Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli il criterio di riferimento è dettato dall’art. 148, primo comma, cod. civ., secondo il quale i coniugi devono adempiere l’ obbligazione “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell’assegno, non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata.

(Litis.it, 21 gennaio 2011)

Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 367 del 10/01/2011

Svolgimento del processo

Con sentenza 25 marzo 2004, il Tribunale di Trento dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio di [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS], e regolò l’affidamento dei figli [OMISSIS] e [OMISSIS] alla madre. Il Tribunale pose a carico del [OMISSIS] un assegno di mantenimento di € 3.098,74 con gli aumenti determinatisi per effetto della rivalutazione intervenuta nel frattempo, e con i ulteriore rivalutazione annuale per il futuro. Il tribunale compensò le spese del giudizio.

La signora [OMISSIS] propose appello in punto di assegno di mantenimento e di spese dei giudizio, e il [OMISSIS] propose appello incidentale, chiedendo che le spese di mantenimento dei figli fossero a carico dei genitori nel periodi di affidamento.

La Corte d’appello di Trento, con la sentenza 16 febbraio 2006, determinò in € 3,098,74 l’assegno mensile a carico del [OMISSIS] comprensivo del 50% delle eventuali spese straordinarie da rivalutare secondo gli indici Istat. La Corte territoriale considerò a questo proposito che l’appellante, avendo acquistato un appartamento con denaro proprio, non aveva più diritto al contributo a quel titolo stabilito in sede di separazione e pari a circa € 1.200,00; che l’intero assegno determinato dal Tribunale doveva essere imputato al mantenimento dei figli, essendo trascorsi otto anni dal tempo della separazione e dell’iniziale determinazione dell’assegno; e che si trattava di soggetti dalle disponibilità economiche elevate, il che rendeva superfluo accertare eventuali ulteriori incrementi o riduzioni reddituali per la determinazione di un assegno già più che soddisfacente tenuto conto del concorrente mantenimento paritario a carico della madre e certamente superiore alle esigenze di normali coetanei.

Per la cassazione di questa sentenza, notificatale il 10 aprile 2006, la signora [OMISSIS] ricorre per tre motivi.

Il signor [OMISSIS] resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato per due motivi.

Ad esso la ricorrente principale resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il signor [OMISSIS] ha depositato documenti a dimostrazione della sopravvenuta carenza degli elementi costitutivi del diritto del contributo del padre al mantenimento dei figli.

Motivi della decisione

I ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.

I documenti prodotti dal resistente, al fine di dimostrare il venir meno, dopo la proposizione del ricorso principale, dei presupposti di fatto del diritto fatto valere dalla signora [OMISSIS], sono inammissibili, perché non influiscono sull’interesse di questa a ricorrere, ma tendono a dimostrare l’esistenza di fatti sopravvenuti che giustificherebbero, in tesi, una modifica delle condizioni stabilite nel giudizio di divorzio.

Con un primo motivo la ricorrente principale denuncia : il vizio di motivazione nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli, avendo la corte considerato, in motivazione, che con le statuizioni adottate sarebbero stati impiegati dai genitori € 7.000,00, pari a £ 14.000.000, per la crescita di due giovanissimi, mentre in dispositivo l’assegno a carico del [OMISSIS] è determinato in € 3098,74, pari a £ 6.000,00.

Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 147, 148 comma sesto c.c. e delle norme contenute nella legge n. 898 del 1970. Posto che la decisione della corte di merito fosse di determinare l’assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento della prole in € 3.098,74 con rivalutazione per il futuro, senza tener conto della svalutazione già intervenuta dal tempo della separazione, la corte sarebbe incorsa nella violazione delle norme che prevedono l’adozione di un criterio di adeguamento automatico dell’assegno almeno con riferimento agli indici di rivalutazione monetaria.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura l’omessa valutazione della documentazione prodotta in appello, e la mancata ammissione delle prove orali che sostiene di aver articolato in primo grado e di cui sostiene di aver rinnovato nel giudizio di appello la richiesta di ammissione. La ricorrente censura altresì l’erronea affermazione, nell’impugnata sentenza, del principio per il quale nel giudizio di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento della prole, l’accertamento delle condizioni patrimoniali dei coniugi non sarebbe necessario, laddove per le condizioni particolarmente agiate della famiglia fosse stato già determinato in sede di separazione un assegno sufficiente a coprire le esigenze dei minori, in misura superiore a quella ritenuta normalmente sufficiente per i loro coetanei di famiglie meno abbienti.

Il terzo motivo è fondato nei limiti appresso indicati e, comportando la cassazione della sentenza impugnata sul punto della determinazione dell’assegno per il mantenimento della prole posto a carico del padre assorbe l’esame dei motivi precedenti.

Va premesso che la doglianza concernente l’omessa valutazione della documentazione prodotta in appello e l’omessa assunzione delle prove orali offerte non può trovare ingresso. Le richieste istruttorie alle quali la ricorrente fa riferimento non risultano dalle conclusioni riportate nell’impugnata sentenza, sicché la parte aveva l’onere di indicare nel ricorso l’atto con il quale specificamente le richieste istruttorie sarebbero state formulate, o i documenti sarebbero stati prodotti, al fine di consentire la verifica della loro ammissibilità, non essendo il vizio denunciato ravvisabile con riferimento a prove inammissibili. In particolare, per l’art. 345 c.p.p., in appello non è consentita la produzione di nuovi documenti, se il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte non dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. In forza di tale disposizione questa corte ha già affermato il principio che, in tema di ammissibilità di nuove prove nel giudizio d’appello, a norma dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. il collegio è tenuto a motivare esclusivamente l’indispensabilità che ne giustifica l’ammissione, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non indispensabili che si conforma alla predetta regola generale (Cass. 21 luglio 2009 n. 16971).

E’ fondata la censura della ricorrente principale al primo motivo del ricorso incidentale in relazione al principio di diritto posto dalla corte d’appello a fondamento del suo rifiuto di accertare le condizioni patrimoniali dei genitori divorziati, ai fini della determinazione dell’assegno dovuto dal padre a titolo da mantenimento della prole.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli il criterio di riferimento è dettato dall’art. 148, primo comma, cod. civ., secondo il quale i coniugi devono adempiere l’ obbligazione “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell’assegno, non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata (Cass. 28 giugno 1994 n. 6215).

Infondato è invece il secondo motivo del ricorso incidentale del [OMISSIS] con il quale si deduce che il regime di affidamento realizzato comporterebbe, di fatto, una sua partecipazione diretta agli oneri di mantenimento dei figli per un tempo equivalente a quello della madre e che in forza di tale affidamento congiunto dovrebbe ritenersi cessato il suo obbligo di corrispondere alla [OMISSIS] un assegno a questo titolo. Premesso che la legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l’istituto dell’affidamento condiviso, è posteriore alla sentenza impugnata e pertanto non direttamente applicabile, soccorre anche in questo caso la giurisprudenza di questa corte, per la quale l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dall’ art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo Interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza automatica, che ciascuno de genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. 18 agosto 2006 n. 18187).

Inammissibile infine è il ricorso incidentale della [OMISSIS] al ricorso incidentale del [OMISSIS].

La consumazione del diritto di impugnazione conseguente alla proposizione di ricorso principale per cassazione esclude che la stessa parte, ricevuta notificazione del ricorso di altro contendente possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura rispetto a quelli avanzati con il ricorso originario mediante la proposizione di un successivo ricorso incidentale (Cass. 28 luglio 2005 n. 15813, 29 gennaio 2007 n. 1.825).

In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, e la causa deve essere rinviata, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima corte d’appello in altra composizione, per un nuovo esame. Il giudice di rinvio deciderà, sulla base degli elementi già acquisiti al giudizio, in ordine all’assegno dovuto dal signor [OMISSIS] alla signora [OMISSIS] per il contributo al mantenimento della prole, uniformandosi al principio di diritto per il quale, nella determinazione dell’assegno per il mantenimento dei figli, a norma dell’art. 6, comma 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, e dichiara assorbiti gli altri ; rigetta il ricorso incidentale di [OMISSIS]. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OMISSIS]; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento in altra composizione.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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