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Regione Campania – Gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Corte Costituzionale, Ordinanza n. 18/2011

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Nuove norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), sollevata, in riferimento all’articolo 114, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 18 del 20/01/2011

Ambiente – Norme della Regione Campania in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Attribuzione alle Province del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’evidenza pubblica, mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Nuove norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra la Provincia di Napoli ed altre e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3653 del 30 gennaio 2008 ed altra, con ordinanza del 18 marzo 2009, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo del Lazio, sezione I, con ordinanza emessa il 18 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento all’articolo 114, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Nuove norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), nella parte in cui impone un determinato modello gestorio per l’affidamento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Province;

che la norma impugnata prevede che «la Provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico»;

che il giudice rimettente premette che il Presidente del Consiglio dei ministri ha già promosso ricorso in via principale (ricorso n. 32 depositato il 1° luglio 2008) per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania n. 4 del 2008, ritenendo che la norma violi l’articolo 81 del Trattato CE e l’articolo 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), Cost.;

che lo stesso giudice a quo, con specifico riferimento all’interesse di cui sono portatrici le Province della Regione Campania nel giudizio a quo, ritiene che l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 4 del 2008 sia prospettabile anche con riferimento al parametro costituzionale di cui all’articolo 114, secondo comma, Cost.;

che la necessità di costituire una società a totale o prevalente capitale pubblico per l’affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti configura un unico modello gestorio al quale l’ente locale, sia pure titolare della relativa funzione amministrativa, non può derogare, restringendosi in tal modo l’autonomia finanziaria e contabile delle Province;

che si è costituita in giudizio la Regione Campania, deducendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione sollevata;

che secondo la difesa della Regione, l’individuazione del parametro da parte del giudice a quo non si mostra esatta, e leggendo la motivazione a sostegno della eccepita illegittimità, vi sarebbe confusione nell’inquadramento della problematica sottoposta al giudizio di costituzionalità, in quanto l’articolo 114 Cost. non reca la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile dell’Ente locale, ma riguarda la garanzia dell’autonomia istituzionale e amministrativa;

che a voler correttamente identificare il parametro nell’articolo 119 Cost., la disciplina costituzionale concerne il complessivo sistema finanziario e tributario degli enti locali, garantito per l’aspetto delle entrate e delle spese, e non si vede come, nel caso di specie, la scelta operata dalla Regione comprometta tali aspetti di autonomia dell’ente;

che, peraltro, la scelta regionale sarebbe stata considerata ed avallata anche dal legislatore statale che, con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, ha espressamente previsto che «nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all’articolo 20 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall’articolo 1 della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione é affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato» (articolo 11, comma 8).

Considerato che, con sentenza n. 314 del 2009, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera m) della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), nei sensi di cui in motivazione, con effetto di ripristino del precedente testo dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), ferma restando, però, la competenza della Provincia nell’affidamento del servizio, individuata quale «autorità d’ambito»;

che la questione posta dal Tribunale amministrativo del Lazio, con riferimento all’articolo 114, secondo comma, Cost., è divenuta pertanto priva di oggetto (ordinanze n. 65 e 72 del 2009; n. 468 del 2005; n. 19 del 2002).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Nuove norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), sollevata, in riferimento all’articolo 114, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011.

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