Corte CostituzionaleGiurisprudenza

Piani regionali di rientro dai disavanzi dei servizi sanitari regionali – Corte Costituzionale, Ordinanza n. 20 del 20/01/2011

dichiara estinto il processo.

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 20 del 20/01/2011

Sanità pubblica – Finanziamento del servizio sanitario nazionale – Piani regionali di rientro dai disavanzi dei servizi sanitari regionali – Mancato rispetto degli adempimenti previsti dai suddetti Piani – Commissari ‘ad acta’ per le regioni inadempienti, nominati, per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali – Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 di nomina del Presidente ‘pro tempore’ della Regione Campania quale Commissario ‘ad acta’ per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della medesima regione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 di nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania, quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della medesima Regione, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 28 settembre 2009, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2009 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2009.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 6 ottobre 2009, la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per sentire dichiarare che non spetta allo Stato, in assenza dei presupposti e in violazione delle procedure prescritte, adottare la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, con la quale è stato disposto l’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti della Regione Campania al fine di dare attuazione al piano di rientro dei disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ( deliberazione trasmessa alla Regione Campania in data 30 luglio 2009 con nota prot. n. 21188 del Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ( nonché per il conseguente annullamento della predetta delibera;

che, in premessa, la Regione Campania effettua una dettagliata ricostruzione delle vicende che, a suo giudizio, avrebbero portato alla decisione contestata di nominare un commissario per l’attuazione del Piano di rientro;

che, ad avviso della Regione ricorrente, la delibera impugnata era stata adottata, in assenza del necessario presupposto del pericolo per l’unità economica e per l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di valutazioni dell’andamento dei conti regionali nel settore sanitario unilaterali e non fondate;

che, inoltre, la delibera doveva considerarsi viziata per il mancato rispetto, da parte dello Stato, del principio di leale collaborazione;

che, infine, secondo la ricorrente, detta delibera, alterando in tal modo il sistema delle fonti, aveva affidato al commissario, genericamente, tutti i poteri amministrativi e legislativi degli organi regionali e non, come avrebbe dovuto, il compimento di specifici atti necessari per l’attuazione del piano di rientro;

che, con atto depositato in data 6 novembre 2009, si è costituito nel giudizio costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo che la delibera di commissariamento era stata adottata in presenza dei presupposti e nell’ambito dei poteri stabiliti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria e chiedendo, pertanto, che il ricorso sia dichiarato infondato;

che, con memoria depositata il 23 novembre 2010 la Regione Campania ha dichiarato che, a seguito dell’avvicendamento ai vertici della Regione e della conseguente sostituzione della delibera impugnata con altra contenente la nomina del nuovo Governatore, è venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso;

che, con atto depositato in data 9 dicembre 2010, la Giunta della Regione Campania ha deliberato la formale rinuncia al ricorso;

che successivamente, in data 13 dicembre 2010, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’accettazione della rinuncia.

Considerato che la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, comporta – ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011.

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