CivileGiurisprudenza

Il giudice non deve sentire il Fisco per chiedere ulteriori informazioni – Cassazione Civile, Sentenza n. 26424/2010

Le presunzioni “super-semplici” non obbligano ad acquisire altri elementi a conferma dell’accertamento

La Commissione tributaria, chiamata a stabilire la validità di un accertamento induttivo, non deve interpellare gli uffici delle Entrate per raccogliere nuovi elementi anche in assenza di gravi indizi. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26424 del 30 dicembre 2010, ha respinto il ricorso di un’associazione alla quale era stato notificato un accertamento induttivo basato su presunzioni “super-semplici”, cioè privo di gravi elementi indizianti.
 
Dati di fatto
A seguito notifica di due avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, conseguenti a verbale di constatazione della Guardia di finanza, un’associazione adiva la competente Commissione tributaria provinciale, lamentando che l’ufficio non aveva tenuto conto della presentazione della dichiarazione in sanatoria di cui all’articolo 32 della legge 413/1991 (che ammetteva i contribuenti agli effetti dell’Irpef, dell’Irpeg, dell’Ilor, e relative addizionali, a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse, come nel caso di specie).
 
In particolare, la contribuente asseriva che, avendo privilegiato soltanto le emergenze del verbale di constatazione, l’ufficio non avrebbe considerato vari componenti negativi di reddito, come i costi delle retribuzioni del personale, le utenze, i canoni di locazione dell’immobile ove si svolgeva l’attività di impresa eccetera. In altri termini, gli accertamenti sarebbero invalidi in quanto l’ufficio avrebbe utilizzato quali presupposti motivazionali delle mere “presunzioni semplici”, prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, disattendendo così i dati di bilancio e le scritture contabili regolarmente tenute.
 
Le Commissioni di merito respingevano il ricorso e il susseguente appello, così come anche l’adizione della Suprema Corte si è rivelata senza successo.
In questa sede, il ricorso era sostenuto dalle seguenti argomentazioni:
•violazione degli articoli 32 e 33 della legge 413/1992 in riferimento agli articoli 38 e 39, comma 2, del Dpr 600/1973, per aver la sentenza del riesame ritenuto legittima l’applicazione di presunzioni “super-semplici”, onerando il contribuente di offrire concreti elementi di valutazione atti a contrastare gli addebiti dell’ente impositore
•violazione dell’articolo 7, comma 3, Dlgs 546/1992, per non avere la Commissione regionale fatto uso della “facoltà di chiedere agli uffici tributari informazioni e chiarimenti indispensabili ad acquisire elementi necessari ai fini del decidere”.
 
La decisione
Confermando i precedenti giudicati, la Corte di cassazione ha respinto sia il punto della validità dell’accertamento fondato su presunzioni “super-semplici” sia quello sulla obbligatorietà, in siffatte circostanze, della richiesta di informazioni ulteriori agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Su quest’ultimo aspetto, il Collegio di legittimità ha stabilito che il giudice ha una mera facoltà di chiedere agli uffici tributari informazioni e chiarimenti indispensabili ad acquisire elementi necessari alla decisione. Infatti, il comma 3 dell’articolo 7 del Dlgs 546/1992 (abrogato con decorrenza dicembre 2005 dall’articolo 3-bis, comma 5, del Dl 203/2005), stabiliva che è sempre data alle Commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. Ma, sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 8439/2004, 7129/2003, 1701/2001, 1617172000) ha uniformemente ritenuto che, nel processo tributario, l’esercizio dei poteri di acquisizione d’ufficio, attribuiti, dall’articolo 7 del Dlgs 546/1992, alle Commissioni tributarie, costituisce una facoltà discrezionale del giudice, ma tali poteri istruttori – anche alla luce della riforma dell’articolo 111 della Costituzione – non hanno la funzione di sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio delle parti, le quali, tra l’altro, non possono dolersi dell’uso che di essi il giudice abbia fatto, quanto quella di garantire la parte che si trova nell’impossibilità di esibire documenti risolutivi in possesso dell’altra parte.
 
La Cassazione ha anche respinto il motivo proposto dall’azienda circa il riferimento negli accertamenti a presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, poiché tale circostanza è giustificata, nonostante la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi (comunque coperta dalla sanatoria della legge 413/1991), da una complessiva inattendibilità delle scritture di impresa “per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica” (articolo 39, comma 2, lettera d), Dpr 600/1973).
Anche per questo aspetto occorre considerare che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione (sentenze 16379/2008, 15134/2006, 23480/2004, 9755/2003, 17016/2002), nel caso in cui vi sia stata una omessa dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, non escludendo l’utilizzazione, in deroga alla regola generale, di presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, del Dpr 600/1973, “sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti” (cfr anche sentenze 5052/1987 e 4307/1992).
 
In base alle argomentazioni di riferimento, che equiparano sotto questo aspetto l’attività presuntiva posta in essere in sede amministrativa a quella valutativo-processuale, se i fatti costitutivi della pretesa tributaria possono essere anche inferiti dall’Amministrazione finanziaria in base a presunzioni semplici, prive dei requisiti di “gravità, precisione e concordanza”, ne deriva che:
•da un lato, il giudice tributario può legittimamente ritenere dimostrati i fatti amministrativi sulla base di siffatte presunzioni (fondando, quindi, la decisione in deroga alla regola stabilita dall’articolo 2729, comma 1, cc, secondo cui le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti)
•dall’altro, che a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa impositiva (articolo 2697, comma 2, cc).
 
Senza contare poi che, nel caso trattato, la contribuente ha pure violato il principio di “autosufficienza”, in quanto non ha dettagliato il contenuto delle poste contabili che lamenta non essere state dovutamente considerate (cfr Cassazione 226/2011).

Salvatore Servidio
nuovofiscooggi.it

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