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Concorso di colpa e responsabilità solidale. I danni si possono richiedere per l’intero ad uno dei corresponsabili – Cassazione Civile, Sent. 291/2011

La gradazione delle colpe tra i soggetti responsabili di un medesimo fatto illecito, avendo soltanto la funzione di ripartire internamente tra i coobbligati l’obbligazione risarcitoria non elimina affatto la solidarietà tra loro esistente. Conseguentemente, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile. Sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.

E’ questo l’importante principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione civile della Cassazione nella decisione n. 291 del 10 gennaio 2001. Inoltre, il Supremo collegio ha anche chiarito ulteriormente le conseguenze della domanda di risarcimento danni rivolta nei confronti di uno solo dei responsabili, pur in presenza di un concorso di colpa, sottolineando che anche se la richiesta di graduazione delle colpe sia stata ritualmente introdotta non dal danneggiato, ma da colui che originariamente è stato chiamato a rispondere in via esclusiva del fatto illecito, ed il dibattito processuale si sia correttamente svolto su questo tema, nessuna mutazione della causa petendi può ritenersi verificata ad opera del danneggiato che, in sede di gravame, senza contestare l’accertato concorso di colpa, insista tuttavia nella richiesta di integrale risarcimento nei confronti del solo corresponsabile evocato in giudizio.

(Litis.it 12 Gennaio 2011)

Allegato Pdf: Cassazione Civile, Sentenza n. 291 del 10/01/2011
(Sezione Terza, Presidente Trifone, Relatore Amendola)

 

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