GiurisprudenzaPenale

Un esame indifferibile per esigenze organizzative della struttura sanitaria non costituisce legittimo impedimento – Cass. Pen. Sentenza n. 45659/2010

Con la sentenza n. 45659 del 30 dicembre 2010, la Sesta Sezione Penale deòòa Cassazione ha precisato che la necessità di sottoporsi ad un accertamento medico certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle specifiche ed impellenti condizioni di salute dell’imputato non costituisce legittimo ed assoluto impedimento di quest’ultimo a partecipare al processo.

Afferma la Corte che quando é presentata una certificazione che si assume documentare un legittimo assoluto impedimento relativo all’imputato, é sufficiente che la richiesta di rinvio – necessaria manifestazione oggettiva ed inequivoca della volentà di comparire, posto che altrimenti la mera produzione é equivoca, essendo di per sé comatibile anche con il mero intento di spiegare e giustificare la prorpia assenza così escludendo il “disinteresse” dell’imputato al suo processo – venga proposta dal difensore. Tuttavia la Corte distrettuale correttamente ha giudicato che comunque nella fattispecie la documentazione presentata non documentasse un legittimo ed assoluto impedimento a comparire. Tale certificazione, infatti, non illogicamente né in modo incongruo rispetto al contenuto letterale del testo é stata ritenuta dar conto di una indifferibilità per ragioni organizzative della struttura sanitaria e non per esigenze sanitarie relative specificamente alla persona dell’imputato.

Se nel certificato, prosegue la sentenza, fosse stato affermato che l’esame in questione doveva essere svolto in quel giorno perché, in relazione agli accertamenti precedenti e successivi o alle terapie in atto, solamente in quel momento temporale esso avrebbe avuto significatività e utilità medica, l’impedimento sarebbe stato assoluto e legittimo, in tal caso l’indifferibilità afferendo ad esigenze personali, specifiche, impellenti della salute della persona-imputato. Ma dare rilievo assorbente e non discutibile alla generica affermazione dell’indifferibilità di un accertamento medico per esigenze organizzative interne alla struttura significherebbe affermare il principio generale che le esigenze della struttura sanitaria prevalgono, per sé, sulle esigenze della giustizia, con il corollario inevitabile che i processo dovrebbero sempre essere differiti quando venisse attestata la sussistenza di un’esigenza organizzativa sanitaria, dalla stesa organizzazione sanitaria qualificata come indifferibile.

Tale principio sarebbe inaccetabile, spiega la Corte, in quanto le esigenze di giustizia sono presidiate con immediatezza da specifici principi costituzionali (primo tra tutti quelli della ragionevole dirata del processo e dell’efficienza della giurisdizione), mentre la tutela costituzionale in ambito sanitario riguarda con  immediatezza la salute degli individui (art. 32. Cost.) e solo poi, e in modo mediato e non pari al rilievo, le esigenze organizzative del servizio sanitario.

(Litis.it, 11 Dicembre 2010 – Nota a cura dell’Avv. Marco Martini)

Allegato Pdf: Sentenza n. 45659 del 19 novembre 2010  – depositata il 30 dicembre 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Di Virginio, Relatore C. Citterio)

 

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