CivileGiurisprudenza

Risarcimento ridotto per il motociclista che non si utilizza il casco di protezione – Cassazione Civile, Ordinanza n. 26568/2010

Dalla Cassazione arriva la conferma di un principio di diritto ormai consolidato. In caso di incidente stradale, il motociclista danneggiato ma che non utilizzava il casco si vedrà decurtata considerevolmente la somma dovutagli a titolo di risarcimento danni dalla compagnia di Assicurazioni del responsabile del sinitro. Si legge nella sentenza dlla Terza sezione civile, depositata lo scorso 30 dicembre 2010, che l’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale.

(Litis.it, 11 Gennaio 2011)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza n. 26568 del 30/12/2010

La Corte, letti gli atti depositati,

Osserva

1. E’ stata depositata la seguente relazione:

Con ricorso notificato il 28 ottobre 2009 [OMISSIS], in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore [OMISSIS] hanno chiesto la cassazione della sentenza depositata in data 17 settembre 2008 dalla Corte di Appello di Napoli, non notificata, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto solo parzialmente la loro domanda di risarcimento dei danni conseguenti al decesso, in un sinistro stradale del loro congiunto [OMISSIS]. Gli intimati Assicurazioni Generali SpA e [OMISSIS] non hanno svolto attività difensiva.

2. I due motivi del ricorso risultano inammissibili poiché la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c. p. c.
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi riscontrati, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede la cassazione
sia formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda in particolare il quesito di diritto, è jus receptum (Cass. n. 1892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis introdotto dall’ art. 6 del d. lgs. n 40 del 2006, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. Intanto la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e virtuoso nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale conclusiva valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale riconducendo ad una sintesi logico giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini la formulazioni corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi dapprima in esso la fattispecie concreta poi la rapporti ad uno schema ad normativo tipico e infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni par le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva a puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un. n. 20603 del 2007).
 
3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2727, 2729 c.c., nonché omessa motivazione. Il quesito finale non postula il l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate che sia decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata e non costituisce il momento di sintesi necessario per circoscrivere il dato controverso e per specificare in quali parti la motivazione della sentenza si riveli rispettivamente omessa contraddittoria o insufficiente.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione (anche in questo caso non specificate come se si trattasse di sinonimi) degli artt 1175 e 1227 c.c. nonché omessa contraddittoria, e comunque insufficiente motivazione. Il quesito finale presenta i medesimi caratteri evidenziati in relazione al primo motivo.

Tuttavia, ragioni di completezza impongono di rilevare, con riferimento ad entrambi i motivi che, ( Cass. Sez. III n. 74439 del 2000) l’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale.

La relazione e stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
I ricorrenti hanno presentato memoria, nessuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio, che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di Consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi, in fatto e in diritto, esposti nella relazione.

Le argomentazioni, addotte con la memoria, che può solo illustrare ma non integrare il ricorso, non superano i rilievi contenuti nella relazione e restano confermati sia il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c. sia il carattere fattuale delle due censure; la circostanza che la vittima viaggiasse senza indossare il casco è stata accertata dai carabinieri; tale fatto non è stato considerato ex art. 1227c.c., comma 2, come aggravante dalla Corte di Appello ma come un caso di concorso ai sensi del precedente comma 1; ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese.

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Depositata in Cancelleria il 30.12.2010

 

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