Configurabilità del tentativo di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – Cass. Pen. Sent. 45626/2010
Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377– bis cod. pen.), assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all’autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento. Lo afferma la Sesta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 45626, depositata lo scorso 29 dicembre 2010, che farà sicuramente discutere i giuristi dal momento che, come afferma la stessa Corte, l’interpretazione accolta rende possibile l’ingresso nell’assetto conoscitivo del processo di dichiarazioni mendaci la cui utilizzazione rischia di compromettere l’intento punitivo a base di tale precetto.
Nella fattispecie due coimputati avevano inviato una missiva ad un terzo coimputato, minorenne, dal tono intimidatorio al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni alla autorità giudiziaria che potessero pregiudicare la loro posizione processuale. I due, assolti in primo grado, erano stati condannati in appello per “tentata induzione”, dal momento che il minore destinatario della missiva non l’aveva mai ricevuta. La cassazione ha annullato la condanna sul presupposto che non risulta che il minore era stato chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria e che, oltretutto, la missiva non era neppure stata a lui recapitata. Ha quindi escluso la configurabilità del delitto di cui all’art. 377-bis c.p., neppure nella sua forma tentata.
Osserva la Corte che la soggettività procedimentale della persona indotta diviene condizione necessaria per l’ipotizzabilità stessa della fattispecie. Entro la quale vanno inclusi – ma senza alcuna pretesa di esaustività – le persone dell’imputato, del coimputato e dell’imputato in reato connesso (art. 12, letterea e c) che rendano dichiarazioni sul fatto altrui, nei cui confronto trova applicazione l’art.500, comma 5 c.p.p., non a caso richiamato dall’art 210 comma 6, dello stesso codice. Persone che, proprio in forza del precetto dell’art.63 cpp ( inteso nella sua dimensione statica) costituiscono il paradigma per il riferimento soggettivo della norma in esame.
Vanno, dunque, esclusi non soltanto tutte quelle persone il cui dovere di rendere dichiarazioni non derivi dal ruolo processuale da esse rivestito, ma da concrete situazioni di fatto collegate o all’esercizio del diritto di difesa (v. art. 198, comma 2) o a tutele di diverso tipo (v. artt. 199, 200 e 201), salvo il caso di contaminazione indotta (con intuibili riverberi quanto all’effettiva ragionevolezza dell’entità della pena), ma anche coloro nei cui confronti trovi applicazione l’esimente (ovviamente) di diritto sostanziale nelle ipotesi indicate dasll’art. 384 c.p, i testimoni c.d. assistiti ai quali, sul piano sostanziale è riferibile la previsione dell’art. 377 c.p. e dell’art. 372 c.p. da quella richiamata, in caso di concorso del subordinato.
La Cassazione poi sottolinea che l’unica decisione del SUpremo Collegio che ha avuto ocasione di prendere in esame la fattispecie qui considerata ha osservato che, “come lo stesso tenore letterale della norma autorizza a ritenere (induce a fare o non fare), si è in presenza di un reato inquadrabile tra quelli di evento / danno e” che, ” come tale, consente l’ipotesi del tentativo”; cosicchè – scendendo alla ipotesi di specie – ” la sicuta idoneità del gesto” (si trattava di ” una croce disegnata in aria con due dita”) “ha indirizzato alla persona che avrebbe potuto essere chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, per la sua direzione ed inequivocità, rappresentava una minaccia penalmente rilevante in termini, innanzitutto, di oggettività (cfr Sez VI, 12 luglio 2006), così da qualificare il fatto come integrante il reato di cui all’art.377 – bis c.p. nella forma tentata. Senza, peraltro, neppure fare cenno alla qualità soggettiva della persona ed alla sua rilevanza nell’area della fattispecie punibile; uno dei punti di maggiore complessità problematica.
Di nessun rilievo, si legge ancora nella sentenza, appare, sempre ai fini dell’imprescindibilità della qualificazione soggettiva, la circostanza, valorizzata da una parte della dottrina che nella fattispecie ora al vaglio di questa Corte, diversamente da quanto previsto dall’art.377 c.p, l’espressione “persona chiamata” sembra assumere un carattere più generico.
A parte la necessaria osservanza del principio di stretta legalità ed il divieto di applicazione analogica (per di più, in malam partem), sicuramente compromessi entrambi da questa sorta di abuso del diritto penale sostanziale a fini processuali (che sembrerebbe contraddistinguere l’integrale contesto precettivo dell’art.377 bis c.p.), è, ancora una volta, l’analisi comparativa con l’art.377 dello stesso codice a rendere davvero surrettizio l’argomento teso a sfuggire ad un atto di iniziativa dell’autorità giudiziaria (nelle forme di cui all’art.375 c.p.p.) per la realizzazione (anche) dell’ipotesi tentata della fattispecie di cui all’art. 377-bis c.p.; non potendo certo soddisfare la mera interprwetazione letterale della norma la circostanza che la persona sia stata “ammessa”, anche attraverso un proprio atto di iniziativa, a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria. Con il che risulta ancor di più comprovata l’esigenza, pure ai fini della idoneità della condotta prevista dall’art. 377-bis c.p., di un atto dell’autorità giudiziaria del tipo sopra ricordato, altrimenti eludendosi la necessaria tipicità del fatto mediante la collocazione, tra le persone verso le quali la condotta si dirige, pure di coloro che si siano determinati a rendere dichiarazioni strumentali all’inquinamento della prova, secondo il modello di cui all’art.494 c.p.p.
Il Collegio, afferma ancora la sentenza, è pienamente consapevole che l’interpretazione qui accolta rende possibile l’ingresso nell’assetto conoscitivo del processo di dichiarazioni mendaci la cui utilizzazione. contaminata da una dele condotte previste dall’art.377-bis c.p. (bilanciata, peraltro, proprio dal precetto dell’art. 111 della Costituzione e dall’art.210, comma 5, c.p.p., che richiama anche l’art.500 dello stesso codice, senza necessità che la provata condotta illecita coincida con una fattispecie di reato), rischia di compromettere l’intento punitivo a base di tale precetto. Ma l’assoluta refrattarietà della norma a raccogliere, nel suo lessico forse in parte tralaticio – ma che rivela comunque un troppo esplicito, quanto incontrollato, asservimento al diritto processuale – comportamenti diversi da quelli che si dirigono verso una qualità soggettiva non può spingere verso equivoci ermeneutici certo non giustificabili solo in chiave teleologica facendo appello alla tutela del materiale conoscitivo utilizzabile nel procedimento.
(Litis.it, 11 Gennaio 2011 – Nota a cura dell’Avv. Marco Martini)
Allegato Pdf: Sentenza n. 45626 del 25 novembre 2010 – depositata il 29 dicembre 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente e Relatore G. De Roberto)