Autovelox. Sì a contestazione differita senza necessità di precisazioni su mancata contestazione immediata – Cassazione Civ. Sentenza n. 26153/2010
In tema di accertamento delle norme sui limiti di velocità sensi del combinato disposto dell’art. 142 del codice della strada e degli artt. 345 e 385 del relativo regolamento esecutivo, a mezzo di apparecchiature di controllo elettronico, qualora queste ultime consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, come nel caso del c.d. autovelox, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, rendendo ammissibile “ipso facto” la contestazione differita, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative dell ‘amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un’indebita ingerenza nel “modus operandi” della pubblica amministrazione.
(Litis.it, 11 Gennaio 2011)
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 26153 del 27/12/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Cecina, con sentenza 29 luglio 2005, accoglieva l’opposizione proposta da [OMISSIS] avverso la Prefettura di Livorno e il Ministero dell’Interno per impugnare:
a) il verbale di contestazione emesso dalla Polstrada di Livorno l’8 marzo 2003, relativo a violazione dell’art. 142 c. 9 codice_della_strada;
b) la ordinanza ingiunzione prefettizia con cui era stata irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Rilevava che l’opposizione era ammissibile, perché il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa era stato effettuato solo dopo il deposito del ricorso, al fine di sottrarsi all’esecuzione forzata. Osservava che era stata violata la normativa in tema di contestazione immediata dell’ infrazione. Riferiva che la vettura era stata fermata all’altezza del casello autostradale al km. 206 dell’A12; che gli accertatori avevano effettuato il
controllo al km. 200 e chiesto a un altro agente di intercettare il veicolo
che il conducente aveva subito negato di essere stato al volante della vettura al momento dell’infrazione;
che l’amministrazione non aveva provato che conducente del veicolo al momento dell’infrazione fosse il guidatore, posto che il verbale riferiva soltanto che alla guida del veicolo era un uomo. Ne desumeva che non vi erano prove sufficienti che l’opponente fosse l’effettivo trasgressore.
La Prefettura di Livorno e il Ministero dell’Interno, assistiti dall’avvocatura dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre76 novembre 2006, affidandosi a due motivi. L’opponente non ha svolto attività difensiva.
Trattata con rito camerale, all’adunanza del 15 ottobre 2009 la causa è stata rimessa a pubblica udienza.
Motivi della decisione
1) E’ da respingere il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 203 codice della strada. L’amministrazione deduce che il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, effettuato dal trasgressore dopo deposito del ricorso, preclude la proposizione del ricorso.
In proposito le Sezioni Unite insegnano che il “pagamento in misura ridotta, se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, preclude, a norma dell’art. 202 C.d.S. e art. 203 C.d.S., comrna 1, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale) Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all’impugnazione (Cass. 17/10/2005, n. 20100; Cass. n. 6167/2003)” (così in motivazione SS.UU 20544/08) Poiché dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo che l’opponente abbia inteso, con il pagamento, rinunciare all’opposizione proposta, la doglianza del Ministero è infondata.
2) Coglie nel segno la seconda censura, che denuncia violazione degli artt. 142, 200 e 201 CdS e 384 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché vizi di motivazione.
Fondatamente parte ricorrente si duole che la sentenza (nella parte finale) abbia ritenuto necessaria, ex art. 201 C.d.S, la contestazione immediata dell’infrazione, sebbene gli agenti avessero usato l’apparecchio autovelox .
Giova qui ribadire che in tema di accertamento delle norme sui limiti di velocità sensi del combinato disposto dell’art. 142 del codice della strada e degli artt. 345 e 385 del relativo regolamento esecutivo, a mezzo di apparecchiature di controllo elettronico, qualora queste ultime consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, come nel caso del c.d. autovelox, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, rendendo ammissibile “ipso facto” la contestazione differita, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative dell ‘amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un’indebita ingerenza nel “modus operandi” della pubblica amministrazione (Cass 15171/08; e inoltre v. 16458/06; 19032/08).
3) Altrettanto meritevole di accoglimento è la censura rivolta alla motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la prova della responsabilità del trasgressore. Macchiandosi di manifesta illogicità, il giudice di pace ha omesso di considerare analiticamente e sinteticamente le condizioni date: il veicolo si trovava in autostrada; procedeva alla velocità di 175 km orari, giacché, essendo stata contestata la violazione del comma 9 dell’art. 142 superava di 40 km orari, oltre la tolleranza di legge il limite massimo, che è di 130 km. orari, venne fermato al primo casello utile, solo sei km. dopo la verifica strumentale; al momento non risulta che il conducente abbia indicato chi fosse la persona che si trovava alla guida solo qualche minuto prima; non risultano dalla motivazione circostanze dalle quali desumere che nel tempo trascorso vi fosse la possibilità di sostituire il conducente, operazione che in autostrada è possibile solo fermandosi in una piazzola di sosta e scambiandosi con il conducente o un passeggero dello stesso veicolo (se esistente) o di altro veicolo, circostanze del tutto taciute in motivazione.
L’insieme di queste circostanze va riconsiderato, prima di poter razionalmente pervenire ad affermare che non sussista prova dell’individuazione del responsabile della violazione accertata. Detta tesi appare ben difficile sostenere se si pone mente soprattutto alla sopra accennata circostanza che il conducente omise di far verbalizzare dove, quando, con chi e perché egli sarebbe stato sostituto alla guida del veicolo, né fece constatare la presenza a bordo di altre persone, di talché quanto all’allegato sembrerebbe profilarsi come una scusa tardivamente costruita e priva di riscontri probatori.
La sentenza deve essere cassata e la causa rimessa al giudice di pace di Livorno che si atterrà al principio di diritto sopraevidenziato e procederà a un nuovo esame esente dalle incongruenze motivazionali riscontrate.
Liquiderà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Livorno.
Così deciso in Roma nella Camera dl consiglio della seconda sezione civile il 24 settembre 2010
Depositata in Cancelleria il 27.12.2010