Codominio. Costituzione senza autorizzazione dell’amministratore in una impugnativa di delibera della stessa assemblea. Alle S.U. l’ultima parola
La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010, richiamate le sentenze nn. 18331 e 18332 del 2010 delle Sezioni Unite, ha rimesso all’esame delle medesime Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di far discendere dall’art. 1130, n. 1, cod. civ. – che prevede l’obbligo dell’amministratore di eseguire le deliberazioni dell’assemblea – anche la possibilità per il medesimo di costituirsi, senza autorizzazione dell’assemblea, in un giudizio volto all’annullamento di una delibera dell’assemblea stessa.
La specifica questione non é stata ancora affrontata dalle Sezioni Unite, che in occasione delle sentenze sopra richiamate, avevano ritenuto che l’art. 1131 abilita l’amministratore del condominio, relativamente alle liti passive, a costituirsi in giudizio e a impugnare la sentenza eventualmente sfavorevole, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea del condominio, soltanto se l’oggetto della controversia é compreso nei limiti delle sue attribuzioni, stabiliti dall’art. 1130 c.c., essendo altrimenti necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
Ora le Sezioni Unite diranno se, tra i compiti propri dell’amministratore condominiale, rientra anche quello di costituirsi in giudizio, senza necessità di apposita autorizzazione da parte dell’assemblea, anche quando sia richesto l’annullamento di una delibera adottata priprio dalla stessa ‘assemblea dei condomini.
(Litis.it, 24 Dicembre 2010)
Allegato Pdf:
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza n. 25877 del 21/12/2010
(Presidente R. M. Triola – Relatore E. Bucciante)