Espropriazione presso terzi – Pignoramento di crediti del debitore – Effetti nei confronti del terzo – Corte Costituzionale, Sentenza 368/2010
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
Esecuzione forzata – Espropriazione mobiliare presso terzi – Pignoramento di crediti del debitore – Effetti nei confronti del terzo (debitore del debitore) – Vincolo di indisponibilità delle somme da questi dovute – Contenimento nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato della metà – Conseguente possibilità che, dedotte le spese di esecuzione, il creditore procedente rimanga parzialmente o totalmente incapiente del credito azionato ‘in executivis’.
Corte Costituzionale, Sentenza 368 del 22/12/2010
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, modificato dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, promosso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento vertente tra R. B. e il Comune di Pozzuoli ed altro, con ordinanza del 25 settembre 2009, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione di R. B., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi l’avvocato R. B. per se medesimo e l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
La disposizione impugnata stabilisce che «Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode».
2. — Il rimettente ha premesso che l’avvocato R. B. – creditore verso il Comune di Pozzuoli di una somma pari ad euro 798,68 in forza di titolo esecutivo e di precetto in atti – agendo in qualità di procuratore di se stesso, ha promosso nei confronti dell’ente territoriale un pignoramento presso terzi, notificato anche al San Paolo Banco di Napoli quale debitore del detto Comune in virtù del servizio di tesoreria.
La banca, ai sensi della norma censurata, ha vincolato soltanto la complessiva somma di euro 1198,02 (cioè l’importo del precetto più la metà, pari ad euro 399,34).
Il giudice a quo ha precisato che le spese di esecuzione ammontano ad euro 674,87, considerando per l’onorario i minimi di tariffa e specificando che a tale somma si dovrà aggiungere quella di euro 171,79 a titolo di tassa fissa di registrazione del provvedimento di assegnazione, per un totale di euro 846,66. Pertanto, sottraendo il detto importo dalla somma accantonata per il pignoramento, residuano per il pagamento del capitale precettato e degli accessori euro 351,36. Ne deriva che il soggetto promotore dell’esecuzione, anche dopo l’assegnazione, resterà ancora creditore di euro 447,32 oltre accessori, importo che potrà essere posto a base di una nuova esecuzione, con la prospettiva di un’ulteriore e più gravosa incapienza, in quanto la diminuzione del credito fa diminuire anche la somma oggetto del pignoramento con conseguente aumento delle probabilità che essa risulti inidonea a soddisfare il capitale e le spese di esecuzione.
In questo quadro, il creditore procedente ha chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 546, primo comma, cod. proc. civ., il cui meccanismo impedisce il soddisfacimento della pretesa creditoria oppure costringe ad ulteriori azioni esecutive che, da un lato, non garantiscono l’adempimento del credito (come si evince dal caso in esame) e, dall’altro, ne producono una sorta di frazionamento imposto ex lege in contrasto con l’art. 111 Cost., come ritenuto dal diritto vivente (è citata la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, del 15 novembre 2007, n. 23726).
3. — Tanto premesso, e rilevando che le spese di esecuzione vanno pagate con precedenza rispetto al credito azionato, il rimettente ha sostenuto che la norma censurata:
a) sarebbe manifestamente irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost., in quanto l’impossibilità per il creditore di ottenere la realizzazione della propria pretesa non deriva da una dichiarazione negativa del terzo, bensì dalla norma stessa;
b) sarebbe in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto toglie significato alla possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale per il creditore di somme di non rilevante entità, qualora il pignoramento d’importo pari al credito precettato, aumentato del 50 per cento, sia tale da non coprire affatto o da coprire appena le spese di esecuzione;
c) ancora, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché «nel suo complesso il procedimento esecutivo si manifesta fatalmente inidoneo a soddisfare la pretesa creditoria e quindi a raggiungere lo scopo per cui il processo esecutivo è concepito»;
d) sarebbe in ulteriore contrasto con l’art. 3 Cost., sia per il suo carattere irragionevole, perché l’impossibilità di soddisfare il creditore procedente potrebbe concretarsi – anche in presenza di norme precettate di maggiore entità – qualora siano spiegati interventi di altri creditori (e ciò accentuerebbe «la probabilità di apertura di procedure esecutive tendenzialmente ad libitum»), sia perché il meccanismo previsto dall’art. 546 cod. proc. civ. sarebbe «potenzialmente idoneo a determinare una sorta di spirale “inflattiva” delle procedure esecutive», sia perché «la, per così dire, “autoalimentazione” del processo esecutivo comporta costi non necessari anche a carico del debitore»;
e) sarebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., perché rischierebbe di appesantire in modo irragionevole il processo esecutivo presso il terzo, provocando in ipotesi vere e proprie disfunzioni organizzative con la prospettiva di scenari processuali idonei a creare procedure di esecuzione coattiva virtualmente infinite;
f) sarebbe in ulteriore contrasto con l’art. 97 Cost., perché i prospettati sviluppi processuali «sono potenzialmente pericolosi proprio per gli enti pubblici debitori, che – per una tendenziale costante solvibilità – potrebbero trovarsi esposti ad una pluralità di pignoramenti presso terzi posti in essere al solo fine di lucrare sulle spese legali, il tutto in spregio alle esigenze di razionale utilizzo delle finanze pubbliche»;
g) sarebbe in contrasto con l’art. 111 Cost., in quanto determinerebbe ex lege la parcellizzazione del credito di modesta entità, frazionamento considerato non conforme alla legge ed ai principi costituzionali dal citato orientamento giurisprudenziale;
h) infine, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., «perché irragionevolmente impone tale limite al pignoramento solo ed esclusivamente per le procedure esecutive mobiliari e presso terzi e non già anche per le procedure esecutive immobiliari».
Tutto ciò ritenuto, il rimettente osserva, sul piano della rilevanza, che nella fattispecie l’impossibilità di soddisfare il creditore deriva soltanto dalla norma censurata, perché non opera l’opponibilità del vincolo di cui all’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in quanto dagli atti emerge per tabulas che l’ente debitore non ha rispettato la cronologia dei pagamenti.
Inoltre, ad avviso del giudice a quo, non vi sono spazi per un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 546 cod. proc. civ., perché tale norma si riferisce con chiarezza soltanto alle somme precettate, aumentate della metà, e, per altro verso, non può essere estesa anche alle spese di esecuzione perché, essendo tali spese ovviamente successive a quelle di precetto, il legislatore avrebbe almeno dovuto prevedere delle somme ulteriori da accantonare, tali da contenere anche le spese di esecuzione necessarie per il caso di mancato pagamento dell’importo precettato.
4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 2 marzo 2010, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
La difesa dello Stato ha sostenuto che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, il diritto del creditore pignorante sarebbe pienamente tutelato dall’art. 553 cod. proc. civ., nella parte in cui detta norma dispone che il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento le somme di cui il terzo si è dichiarato debitore, ovvero quelle di cui è risultato debitore all’esito dell’accertamento giudiziale del suo obbligo. Il credito sarebbe assegnato in pagamento nella misura e nei limiti in cui ciò sia necessario per soddisfare integralmente le ragioni del creditore procedente, che ha diritto a recuperare la somma per la quale è stato intimato il precetto e le spese di esecuzione.
Sotto questo profilo, il disposto dell’art. 546 cod. proc. civ. – nella parte in cui vieta al terzo pignorato di disporre delle somme da lui dovute «nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà» non comprimerebbe il diritto di difesa del creditore pignorante, ma si limiterebbe ad introdurre un limite di valore entro il quale il terzo pignorato è tenuto ad adempiere agli obblighi che la legge pone a carico del custode.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, lo scopo della norma censurata sarebbe proprio quello di evitare che uno strumento previsto a cautela del credito (il divieto per il terzo pignorato di disporre delle somme da lui dovute al debitore esecutato) si traduca in un abuso del diritto del creditore procedente, come accadrebbe se il divieto operasse per l’intero importo del credito vantato nei confronti del terzo, anche quando la somma azionata in via esecutiva sia di gran lunga inferiore rispetto al primo.
Inoltre, andrebbe escluso che l’art. 546 cod. proc. civ. sia in contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., perché le vicende prospettate dal giudice a quo riguarderebbero casi ipotetici, suscettibili di verificarsi qualora l’importo del credito pignorato sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore procedente, ma non dipendenti dal fatto che gli obblighi imposti a carico del terzo incontrino i limiti stabiliti dall’art. 546 cod. proc. civ.
5. — L’avvocato R. B. si è costituito in questa sede, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 546, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il terzo è soggetto agli obblighi ivi previsti «nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà», per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.
Il deducente, nel condividere gli argomenti addotti dal Tribunale, sottolinea come proprio il caso di specie ponga in evidenza l’inidoneità della norma censurata rispetto alla funzione generale della tutela esecutiva. A tal riguardo, ad avviso della parte privata è sufficiente osservare che, dovendo essere liquidate al creditore assegnatario le spese di esecuzione e quelle successive indispensabili, lo stesso creditore, stante la presenza del limite quantitativo stabilito dal citato art. 546, rischierebbe di trovarsi sistematicamente di fronte ad una pronuncia d’incapienza, e, quindi, di vedere soltanto parzialmente soddisfatto, se non addirittura insoddisfatto, il credito azionato.
Di qui il contrasto della norma con l’art. 24 Cost.
Sarebbero, poi, violati gli artt. 2 e 111 Cost., perché il debitore esecutato rischierebbe di vedersi sottoposto ad un’esecuzione infruttuosa con un sensibile aggravio di spese, attraverso un meccanismo in grado di riprodursi all’infinito, perciò privo di giustificazione (è richiamata la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, n. 23726 del 2007, già citata dal rimettente).
Ancora, sussisterebbe contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Al riguardo, la parte privata pone in rilievo l’irragionevole discriminazione in danno dei creditori per importi di minor consistenza ed osserva che la norma censurata, senza alcuna giustificazione, consentirebbe al debitore di disporre delle altre somme in suo possesso, eccedenti il «pignorato». Sono richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, le sentenze sez. terza civile, del 4 gennaio 2000, n. 16 e sent. sez. terza civile del 29 gennaio 1999, n. 798), con le quali la Corte avrebbe ritenuto fondata la tesi secondo cui l’oggetto del pignoramento non deve essere limitato.
La disposizione censurata, nel testo vigente prima della riforma attuata con la legge n. 80 del 2005, mai avrebbe suscitato sospetti di illegittimità costituzionale ed anzi sarebbe stata considerata funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Infatti, essa avrebbe consentito una maggior possibilità di tutela del creditore, ancorché il pignoramento fosse sottoposto al limite della correlazione alla domanda di quest’ultimo. La formulazione attuale, invece, finirebbe per mortificare le ragioni del creditore e, nel contempo, consentirebbe l’irrazionale proliferazione delle azioni esecutive in danno del debitore, così violando i principii del giusto processo e della buona amministrazione.
Alla stregua di tali considerazioni, ulteriore contrasto sussisterebbe con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., anche perché la norma censurata, nella sua precedente e più ragionevole formulazione, avrebbe consentito una interpretazione adeguatrice diversa da quella espressa dalla Corte di cassazione, essendosi sostenuto che in realtà vi era un limite all’azione esecutiva la quale doveva ritenersi collegata alla domanda del creditore.
Tale argomento sarebbe stato condiviso da una parte della giurisprudenza di merito, sull’assunto che la contraria e più radicale opinione del «pignoramento senza limiti» rischiava di essere qualificata «eversiva dell’intero sistema, specie laddove il vincolo esecutivo fosse stato considerato esteso a tutte le cose o a tutte le somme dovute dal terzo».
Invece proprio l’attuale formulazione della norma porrebbe in luce potenzialità eversive ben maggiori rispetto al passato.
Inoltre, essa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, non essendo dato comprendere perché il limite dettato dall’art. 546, primo comma, cod. proc. civ. (e dall’art. 517 cod. proc. civ.) debba trovare applicazione in materia di espropriazione presso terzi e mobiliare, e non anche in materia di espropriazione immobiliare.
La norma, poi, darebbe luogo a gravi inconvenienti nel caso di intervento di altri creditori, inconvenienti non superabili con la possibilità di estensione del pignoramento.
Da ultimo, il carattere illogico della disposizione sarebbe ancor più marcato nel caso di specie, trattandosi di esecuzione forzata presso la tesoreria di un ente locale, sicché andrebbe verificata la sua utilità alla luce dell’art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000.
6. — In prossimità dell’udienza di discussione la difesa dello Stato ha depositato una memoria nella quale riprende e sviluppa gli argomenti addotti con l’atto d’intervento, insistendo per la declaratoria d’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Considerato in diritto
1. — Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, 97, 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
Tale norma dispone che «Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode».
1.1. — Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare in una procedura di pignoramento presso terzi, promossa da un avvocato – creditore verso il Comune di Pozzuoli di una somma pari ad euro 798,68 – nei confronti del detto ente territoriale e del San Paolo Banco di Napoli in quanto debitore del Comune, per il quale svolge il servizio di tesoreria.
La banca, ai sensi della norma censurata, ha vincolato soltanto la complessiva somma di euro 1.198,02 (cioè l’importo del precetto più la metà di esso, pari ad euro 399,34).
Il giudice a quo, dopo aver rilevato che le spese di esecuzione ammontano in totale ad euro 846,66 (pur considerando i minimi di tariffa), osserva che, sottraendo il detto importo da quello accantonato per il pignoramento, residuano per il pagamento del capitale precettato e degli accessori euro 351,36.
Pertanto, il soggetto promotore dell’esecuzione, anche dopo l’assegnazione, resterà ancora creditore di euro 447,32 oltre accessori, e tale somma potrà essere posta a base di una nuova esecuzione con la prospettiva di un’ulteriore e più gravosa incapienza, in quanto la diminuzione del credito fa diminuire anche la somma oggetto del pignoramento con conseguente aumento delle possibilità che essa risulti inidonea a soddisfare il capitale e le spese di esecuzione.
In questo quadro il giudicante ritiene che la norma censurata sarebbe manifestamente irragionevole, e perciò in contrasto con l’art. 3 Cost., dando altresì vita ad una disparità di trattamento rispetto alle procedure esecutive immobiliari (cui il limite imposto dall’art. 546, primo comma, cod. proc. civ. non si applica), e violerebbe anche gli artt. 24, 97 e 111 Cost. per le ragioni riassunte in narrativa.
Il rimettente non ravvisa opzioni ermeneutiche alternative, idonee a superare i dubbi di illegittimità costituzionale, e motiva in modo non implausibile sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
2. — Il creditore procedente, nell’atto di costituzione, allega anche l’asserito contrasto della norma censurata con l’art. 2 Cost. Tuttavia, per costante giurisprudenza di questa Corte le parti nel giudizio di legittimità costituzionale non possono evocare parametri diversi da quelli individuati dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione. Nel caso di specie, il detto giudice ha sollevato la questione con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. Ne deriva che il richiamo all’art. 2 Cost., formulato dalla parte privata, non può trovare ingresso in questa sede.
3. — Ancora in via preliminare, si deve osservare che il creditore procedente, nell’atto di costituzione, denunzia il «contrasto dell’art. 546, I comma, c. p. c. con gli artt. 3 e 24 Cost., alla luce dell’art. 159 del d. lgs. 267/2000, degli artt. 826, 828 e 830, ult. co., cod. civ., nonché dell’art. 4 L. 20.3.1865 n. 2248 All. E».
A suo avviso, le carenze logiche della norma impugnata sarebbero ancor più evidenti quando essa è destinata ad una concreta applicazione in caso (come nella specie) di un’esecuzione forzata presso il tesoriere di un ente locale, «dovendosi verificare la sua utilità alla luce dell’art. 159 d. lgs. n. 267/2000». Tale norma – inserita nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – contiene disposizioni sulle esecuzioni nei confronti di detti enti e, dopo avere stabilito nel primo comma che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata in danno degli enti stessi presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, esclude dalla soggezione al vincolo esecutivo le somme aventi le destinazioni nella norma medesima contemplate.
Secondo la suddetta parte privata, «nel caso di dichiarazione quantitativamente limitata, le somme enunciate dal terzo risulterebbero sistematicamente ricomprese in quelle destinate al pagamento dei servizi indispensabili e, perciò, sempre impignorabili».
Tuttavia, a prescindere da ogni verifica circa la consistenza di tale assunto, si deve osservare che il giudice a quo, nell’ordinanza di rimessione, ha precisato che «nella fattispecie in esame l’impossibilità di soddisfare il creditore deriva solo ed esclusivamente dal descritto meccanismo dell’art. 546, 1° comma, c. p. c., atteso che nel caso in esame non opera l’opponibilità del vincolo ex art. 159 d. lgs. n. 267/2000, atteso che dagli atti emerge per tabulas che l’ente debitore non ha rispettato la cronologia dei pagamenti».
Pertanto, nella fattispecie, il citato art. 159 non deve essere applicato, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni svolte al riguardo dalla parte privata.
4. – Nel merito, la questione non è fondata.
4.1. — Si deve premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte, al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, tra le più recenti: sentenze n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ordinanze n. 43 del 2010, n. 170 del 2009 e n. 101 del 2006).
Ciò posto, va rilevato che l’attuale testo della norma censurata, con la previsione che il terzo pignorato è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode «nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà» (con conseguente contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti), è stato introdotto dall’art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Il tenore della disposizione vigente prima di detta modifica era il seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode».
Nell’interpretazione di tale norma la giurisprudenza della Corte di cassazione si era consolidata, dando luogo ad un vero e proprio diritto vivente, sul principio che «Nell’espropriazione presso terzi di somme di danaro, l’oggetto del pignoramento è costituito dall’intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l’esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere in executivis» (Corte di cassazione, sentenze sez. terza civile del 23 gennaio 2009,n. 1688; sez. terza civile del 14 dicembre 2006, n. 26850; sez. terza civile del 4 gennaio 2000, n. 16 e sez. terza civile del 22 aprile 1995, n. 4584).
In sostanza, in base a tale indirizzo giurisprudenziale, il pignoramento rendeva indisponibile tutta la somma dovuta dal terzo al debitore e non soltanto quella parte per la quale il creditore dichiarava di agire in forza del titolo esecutivo.
Questa soluzione – giustificata sia con argomenti di ordine testuale (il riferimento alle cose o alle somme dovute dal terzo), sia con la possibilità d’intervento nella procedura di altri creditori, ai sensi dell’art. 551 cod. proc. civ. – creava però difficoltà di indubbia consistenza. L’estensione del vincolo esecutivo a tutta la somma di cui il terzo si dichiarava debitore (o alla somma accertata all’esito del giudizio previsto dagli artt. 548-549 cod. proc. civ.) bloccava in via immediata, e per un tempo non breve, importi rilevanti, ancorché il soggetto procedente agisse per crediti di scarsa entità. Il problema si rivelava di spessore anche maggiore quando nella procedura fossero coinvolti imprese o enti pubblici, perché il vincolo esecutivo poteva avere notevoli riflessi negativi sul buon andamento dell’attività imprenditoriale oppure sulla funzionalità amministrativa degli enti stessi.
Né tale anomalia appariva superabile facendo ricorso all’istituto della riduzione del pignoramento, di cui all’art. 496 cod. proc. civ. A parte il rilievo che questo istituto era considerato da autorevole dottrina inapplicabile all’espropriazione dei crediti, si deve comunque osservare che il relativo provvedimento, se adottato, di regola sarebbe intervenuto a distanza di tempo, quando ormai il debitore aveva subìto gli effetti del pignoramento esteso all’intera somma dovuta dal terzo (cosiddetto pignoramento integrale).
In questo quadro il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha effettuato un bilanciamento tra interessi contrastanti e meritevoli entrambi di tutela: da un lato, quello del creditore procedente alla piena realizzazione della propria pretesa; dall’altro, quello del debitore esecutato a non subire il blocco totale, e di regola per un tempo non breve, di somme ingenti, pure in presenza di un credito azionato di ammontare esiguo. E ha ritenuto d’identificare il punto di equilibrio nella previsione di un limite al vincolo esecutivo, limite costituito dall’importo del credito precettato, aumentato della metà.
Tale scelta non può definirsi incongrua e, tanto meno, manifestamente irragionevole o arbitraria.
Infatti, non è contestabile che essa abbia posto rimedio al problema sopra evidenziato, le cui gravi ricadute erano state più volte segnalate in dottrina.
É vero che il limite introdotto nella norma censurata può produrre l’inconveniente esposto nell’ordinanza di rimessione, e su questo punto potrà intervenire il legislatore, per esempio prevedendo che il vincolo esecutivo in ogni caso vada esteso alle spese di esecuzione, qualora non si ritenga di pervenire a tale risultato per via interpretativa. Comunque, il detto inconveniente può concretarsi soltanto con riferimento a crediti di modesto ammontare, mentre per quelli di maggiore consistenza l’importo del credito precettato aumentato della metà è in grado di assicurare all’esecutante la realizzazione di quanto gli è dovuto, onde non è esatto che il procedimento di espropriazione dei crediti presso terzi sia diventato «fatalmente inidoneo a soddisfare la pretesa creditoria e quindi a raggiungere lo scopo per cui il processo esecutivo è concepito».
D’altro canto, il creditore rimasto parzialmente insoddisfatto non vede pregiudicato il proprio diritto di accedere alla tutela giurisdizionale, sia perché potrà procedere ad un nuovo pignoramento presso terzi per la somma rimasta incapiente, sia perché potrà avvalersi di altre procedure esecutive, ricorrendone gli estremi.
A tal riguardo, non giova il richiamo alla sentenza resa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, n. 23726 del 2007, che ha affermato il principio secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.
Invero, tale principio è stato affermato in presenza di una condotta volontaria del creditore (cioè la scissione del contenuto dell’obbligazione), da lui posta in essere per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore e tale da porsi in contrasto sia con la normativa di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, «traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale».
Ben diversa è la posizione del creditore che, rimasto parzialmente incapiente nella realizzazione della sua pretesa senza alcuna responsabilità, adotti una nuova iniziativa giudiziaria nell’esercizio del suo diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale.
4.2. — Quanto alla possibilità, pure prospettata nell’ordinanza di rimessione, che nella procedura esecutiva spieghino intervento altri creditori (art. 551 cod. proc. civ.), a parte il carattere ipotetico dell’evento, alla possibile sopravvenuta incapienza dell’ammontare pignorato per l’intervento di altri creditori (chirografari) si potrà porre rimedio applicando il meccanismo dell’estensione del pignoramento, ai sensi dell’art. 499, quarto comma, cod. proc. civ., meccanismo attualmente previsto come rimedio di carattere generale dopo la riforma attuata con l’art. 2, comma 3, lettera e), n. 7), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 e modificato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato).
4.3. — Neppure il richiamo all’art. 111 Cost. si rivela fondato.
Ad avviso dell’esponente, il detto parametro sarebbe violato perché la norma censurata «determina ex lege la parcellizzazione del credito di modesta entità, frazionamento considerato non conforme a legge e ai principi costituzionali dal citato orientamento giurisprudenziale».
Orbene, richiamato quanto esposto dianzi circa la non pertinenza nella specie di tale orientamento, si deve ribadire, alla stregua delle precedenti considerazioni, che il detto inconveniente consegue ad una scelta non irragionevole compiuta dal legislatore, diretta a rimuovere gli effetti pregiudizievoli del cosiddetto pignoramento integrale mediante una soluzione normativa che non pregiudica il diritto del creditore di perseguire la realizzazione del proprio credito.
4.4. — Il giudice a quo lamenta ancora una violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, perché la norma impugnata imporrebbe il limite al pignoramento «solo ed esclusivamente per le procedure esecutive mobiliari e presso terzi e non già anche per le procedure esecutive immobiliari».
Si deve però osservare che i diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge hanno struttura e disciplina differenti, sicché non è inibito al legislatore modulare in modo diverso i singoli istituti che li riguardano, specialmente quando, come nella specie, la modulazione consegue ad una valutazione comparativa non irragionevole.
4.5. — Infine, il rimettente denunzia la violazione dell’art. 97 Cost., perché la norma censurata rischierebbe di appesantire il processo esecutivo presso terzi, di provocare «vere e proprie disfunzioni organizzative», di aprire la porta a «scenari processuali atti a creare meccanismi di esecuzione coattiva virtualmente infiniti», mentre i «perversi potenziali descritti sviluppi processuali sono potenzialmente pericolosi proprio per gli enti pubblici debitori», esposti ad una pluralità di pignoramenti presso terzi «posti in essere al solo fine di lucrare sulle spese legali, il tutto in spregio alle esigenze di razionale utilizzo delle finanze pubbliche».
A parte il carattere ipotetico della maggior parte di tali rilievi, si deve osservare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il detto parametro costituzionale non riguarda la disciplina dell’attività giurisdizionale ma soltanto l’organizzazione degli uffici pubblici (ex plurimis: sentenze n. 64 del 2009, n. 272 del 2008 e n. 117 del 2007; ordinanza n. 455 del 2006).
Anche per questo profilo, dunque, la questione non è fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010.