CivileGiurisprudenza

La perizia contabile della Procura legittima l’accertamento fiscale – Cassazione Civile, Ordinanza n. 25211/2010

Promossa a pieni voti la motivazione dell’atto, bocciata per “difetto assoluto” quella del giudice dell’appello

Il richiamo, nel pvc, agli elementi già valutati dal consulente della Procura nel processo penale, non significa che sia mancata un’autonoma stima in sede tributaria, ma vuol dire, invece, che sono stati condivisivi i risultati della perizia penale. Pertanto, l’accertamento è valido.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 25211 del 14 dicembre, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

Il fatto
In seguito alla notifica di alcuni avvisi di accertamento Irpef/Ilor, la società intimata proponeva ricorsi in Commissione tributaria provinciale. Questi venivano accolti con conferma in secondo grado; la decisione d’appello rilevava che gli elementi indiziari e presuntivi, posti a base degli avvisi, non erano stati filtrati criticamente dall’Amministrazione finanziaria in sede di formazione degli atti stessi, ma che invece erano frutto di pedissequo riporto delle contestazioni contenute nel processo verbale della Guardia di finanza (il quale si era basato su una serie variegata di elementi indiziari, quali la documentazione rinvenuta in sede ispettiva e acquisita agli atti, le dichiarazioni rese dai dipendenti della verificata, nonché le valutazioni contenute in una consulenza contabile disposta dal Pubblico ministero nell’ambito delle parallele indagini penali).

Si sarebbe, sostanzialmente, in presenza di motivazione per relationem non sufficiente a giustificare la pretesa del Fisco, per non avervi aggiunto ulteriori autonome acquisizioni. Nella specie, la sentenza del giudice d’appello riteneva che i verificatori avrebbero preso in considerazione – da cui l’accertamento fotocopia dell’ufficio – la perizia già utilizzata in sede penale, senza alcuna rivalutazione in sede tributaria e, in particolare, senza verifica della contabilità della società che avrebbe agito da cartiera per fatturazione fittizia.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
•vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del riesame non ha considerato che erano proprio i riscontri e le analisi operati dall’Amministrazione finanziaria nel suo complesso a legittimare l’accertamento induttivo, peraltro basato sul rinvenimento di una contabilità parallela da cui emergevano operazioni in nero suffragate incontrovertibilmente da documentazione bancaria, ritualmente trasmessa dall’Istituto di credito
•violazione di legge (articoli 39 e 40 del Dpr 600/1973, nonché articoli 2697, 2727 e 2729 cc e 220 cpp) per non avere il giudice d’appello ritenuto provata la pretesa recata dagli avvisi opposti, basati su una serie di elementi inequivoci (documentali e testimoniali), compresa la perizia contabile disposta dal Pm nell’ambito del processo penale inerente gli stessi fatti oggetto del giudizio tributario.

La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, sancendo che richiamare nel processo verbale di constatazione gli elementi già valutati dal consulente della Procura nel processo penale, o anche riportare le suddette conclusioni perfino con identità di formule espositive, non significa che sia mancata un’autonoma valutazione in sede tributaria, ma vuol dire invece che sono stati condivisivi i risultati raggiunti dalla consulenza penale, nonché il relativo percorso logico sulla valutazione della documentazione.
Tutto questo perché, spiega il giudice di legittimità, in caso di avviso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, la motivazione degli atti di accertamento ob relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria (peraltro riportate nell’atto impositivo), non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, ma significa semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura. Si tratta, pertanto, di elementi già noti al contribuente che non arrecano alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr Cassazione, sentenze nn. 15379/2002, 10205/2003, 2514672005 e 22724/2010).

Inoltre, l’uso di elementi acquisiti nell’ambito di procedure riguardanti anche altri soggetti non viola disposizioni che regolano l’accertamento o il principio del contraddittorio, né il riparto dell’onere probatorio. L’articolo 39 del Dpr 600/1973 dispone, infatti, che gli uffici possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso (cfr Cassazione, sentenze nn. 24967/2005 e 9100/2001), purché tale documentazione sia resa nota al contribuente ed esibita in giudizio (cfr Cassazione, sentenze nn. 6311/2008 e 24433/2008).

Ancora, è di pochi giorni fa la statuizione che il patteggiamento penale sull’evasione è una prova sufficiente per validare in sede fiscale l’accertamento induttivo (Cassazione, sentenza n. 24587/2010).

Nell’ordinanza n. 25211/2010, la Suprema corte aggiunge che, in senso opposto, è proprio l’esame superficiale del giudice dell’appello che ha integrato violazione della normativa denunciata dall’ente impositore, considerato che la Commissione del riesame si è insufficientemente limitata a esternare un’assiomatica affermazione di principio della mancata integrazione della motivazione, da parte dell’ufficio fiscale, senza valutare l’apporto complessivo emergente dalla verifica della Guardia di finanza (come il rinvenimento di una contabilità parallela confermata anche dalle dichiarazioni degli ex dipendenti dell’azienda, che rispondeva perfettamente alle volizioni contenute negli articoli 39 e 40 del Dpr 600/1973, né era configgente con le disposizioni civilistiche in materia di presunzioni e di onere della prova, di cui agli articoli 2697, 2727 e 2729 cc; e neppure si poneva in antitesi con l’articolo 7 dello Statuto del contribuente, in quanto tutti gli atti istruttori erano conosciuti dal destinatario).

Quindi, la valutazione della perizia contabile formata in sede penale, al fine di utilizzare gli elementi ricavati dalla consulenza per il conseguente recupero delle imposte evase, insieme a tutti gli altri elementi acquisiti nel corso della verifica – e recepiti dall’ufficio con la trasposizione nella motivazione dell’avviso di accertamento – costituiscono indizi forniti di gravità, precisione e concordanza tali da supportare la pretesa dell’Amministrazione.
In ultima analisi, la decisione impugnata non ha fatto buon governo dei consolidati canoni ermeneutici specificati dalla giurisprudenza di legittimità sull’argomento, integrando in tal modo “difetto assoluto di motivazione”.

Salvatore Servidio
nuovofiscooggi.it

 

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