Sinistro stradale. L’accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti non esclude il concorso di colpa – Cassazione Civ., Sentenza 24860/2010
Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile
(Litis.it, 21 Dicembre 2010)
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 24860 del 09/12/2010
Svolgimento del processo
Con sentenza 26 aprile 2005 il Tribunale di Ferrara rigettava l’appello principale proposto da [OMISSIS], conducente della autovettura VW Golf [OMISSIS], avverso la decisione del giudice di pace di Comacchio del 6-7 giugno 2002, confermandola nella parte in cui la stessa aveva ritenuto un eguale concorso di colpa della attrice e del convenuto [OMISSIS] nella causazione dell’incidente stradale del [OMISSIS].
In parziale accoglimento dell’appello incidentale, tuttavia, il giudice di appello condannava il [OMISSIS] – in solido con il padre [OMISSIS]., proprietario del ciclomotore Ciao – Piaggio, e con la sua compagnia di assicurazione – al pagamento della minor somma di Euro 12.660,00, ordinando alla attrice di restituire quanto ricevuto in più dalla compagnia di assicurazione in forza della decisione di primo grado (che, invece, aveva riconosciuto la somma complessiva di Euro 15.241,50).
Avverso tale decisione la [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Resistono [OMISSIS] e [OMISSIS] con controricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2054 c.c..
La ricorrente ha ritenuto di formulare il seguente quesito di diritto, pur non essendovi tenuta non applicandosi, nel caso di specie “ratione temporis”, le norme introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006:
“La presunzione di concorso di pari grado di colpa posta dall’art. 2054 c.c., comma 2, a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario ed opera perciò, soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso.
Il giudice di appello, nel confermare la decisione del giudice di pace, avrebbe omesso – ad avviso della ricorrente – di indagare ed esaminare alcuni punti decisivi della controversia, travisando i fatti o dando per scontate circostanze mai provate, senza indicare le ragioni del proprio convincimento.
Dalle risultanze istruttorie era emersa la esclusiva responsabilità del [OMISSIS]
Così le indicazioni su cause e circostanze del sinistro stradale, emerse nel corso del giudizio.
L’incidente si era verificato in [OMISSIS].
La [OMISSIS], dopo aver effettuato la prevista segnalazione, si apprestava a compiere una manovra di svolta a sinistra nella via [OMISSIS], quando il veicolo era stato sorpassato sulla sinistra dal ciclomotore Ciao – Piaggio, condotto dal [OMISSIS]
L’unica testimone presente ai fatti aveva confermato la dinamica del sinistro così come descritta dalla attrice e ciò sarebbe di per sé solo sufficiente, rileva la ricorrente, per escludere una qualsiasi ipotesi di concorso di colpa dei due conducenti nella causazione del sinistro.
La ricorrente aggiunge che la dinamica del sinistro poteva essere agevolmente ricostruita anche attraverso la localizzazione dei danni subiti dai veicoli coinvolti.
I danni riportati dal motociclo avrebbero ulteriormente confermato la dinamica del sinistro esposta dalla attrice, tanto che il [OMISSIS] aveva preferito di rinunciare a richiedere il risarcimento dei danni subiti dal ciclomotore, piuttosto che esibire la documentazione relativa.
In via del tutto subordinata, la ricorrente pone in evidenza che in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto operare una attribuzione diversa del grado di responsabilità, riconoscendo a carico della [OMISSIS] un grado minimo di concorso di colpa, in considerazione di quanto emerso dalle risultanze istruttorie a carico de conducente del ciclomotore.
Il ricorso è inammissibile.
Attraverso la denuncia di vizi di violazione di legge, la ricorrente sollecita a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. (Cass. 5 maggio 2009 n. 10304).
Il ricorso, comunque, appare infondato sotto il profilo della violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.
Deve, infatti, affermarsi il seguente principio di diritto:
“Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”.
Nel caso di specie, il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto un eguale concorso di colpa dei due conducenti.
In effetti, nel caso di specie, non vi è stato – puramente e semplicemente – una applicazione della presunzione di pari responsabilità, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2 ma un accertamento della eguale responsabilità dei due conducenti.
A carico della [OMISSIS], conducente della Volkswagen Golf, che si accingeva ad operare una manovra di svolta a sinistra, ha riconosciuto che se la stessa “avesse accuratamente ispezionato la strada mediante lo specchietto retrovisore si sarebbe avveduta dell’avvicinarsi del mezzo (ciclomotore)”.
“D’altro canto, il conducente del ciclomotore (aveva) sorpassato una vettura che si accingeva a svoltare a sinistra”.
Si tratta, come già osservato, di accertamenti e valutazioni di merito congruamente motivati, che sfuggono – proprio in quanto tali – a tutte le censure sollevate dalla parte ricorrente.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 09.12.2010