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L. 339/2003. Alla Consulta la questione sulla incompatibilità degli avvocati dipendenti pubblici part-time – Cassazione Sez. Unite, Ord. 24689/2010

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 24689 del 6 dicembre 2010, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell’art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto, non superiore al 50 per cento, già iscritti all’albo degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevedendo per costoro, invece, solo un breve periodo di tempo per esercitare l’opzione tra impiego ed esercizio della professione di avvocato.

Si legge nell’ordinanza di rimessione che la Corte Costituzionale, pur avendo già esaminato alcuni aspetti della Legge 339/2003, non ha ancora affrontato il problema dell’estensione degli effetti anche a coloro che erano già iscritti agli albi degli avvocati ed esercitavano la professione sulla base della disciplina preesistente al momento della entrata in vigore della nuova legge, né il problema della legittimità del divieto sopravvenuto a carico di costoro di continuare l’esercizio dell’attività professionale già legittimamente intrapresa.

In relazione a detti problemi, evidenziano le Sezioni Unite, il profilo di illegittimità costituzionale della nuova legge è rilevante e non manifestamente infondato con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Se è vero che, si legge nell’ordinanza, il legislatore ben può dettare nuove disposizioni normative contrastanti con quelle in vigore, é del pari vero che le nuove norme devono tenere conto delle situazioni esistenti e dei rapporti giuridici in atto sorti nel precedente quadro normativo, oltre ad essere “non irragionevoli” – in quanto frutto di nuve ragioni ed esigenze – e non possono violare norme e principi costituzionali o valori di rilievo sostituzionale quali la “crtezza del diritto”.

Sul punto la Corte Costituzionale ha precisato che l’intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse é legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sentenza 24/2009, 74/2008, 376/1995); la norma successiva non può tradire l’affidamento del privato sull’avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze 24/2009, 156/2007).

Nella specie, affermano le Sezioni Unite, – effettuato il necessario bilanciamento che si deve compiere tra il perseguimento dell’obiettivo della legge e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento nella sicurezza giuridica nutrita da quanti, sulla base della normativa pregressa, hanno conseguito una situazione sostanzialmente consolidata – il sacrificio imposto dalla legge 339/2003 ai soggetti che già si trovano nello stato di avvocati part-time potrebbe rivelarsi ingiustificato e, perciò, irragionevole traducendosi nella violazione del legittimo affidamento risposto nella possibilità di proseguire nel tempo nel mantenimento di detto stato.

Non é da escludere che l’assetto degli interessi in questione sia stato realizzato con la nuova normativa in esame sacrificando situazioni soggettive ormai consumatesi: ciò potrebbe non corrispondere al più volte richiamato criterio di ragionevolezza. Del pari potrebbe ritenersi che l’affidamento degli avvocati part-time nella sicurezza giuridica sia stato leso dalla nuova legge per aver questa inciso, con regolamento irrazionale, su situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori.

Ad avviso del Supremo consesso, dunque, ben potrebbe ravvisarsi la violazione – ad opera della legge 339/2003 – dei principi di legittimo affidamento e di “certezza del diritto” con riferimento alla posizione di coloro che avevano già effettuato la loro scelta sulla base della preesistente normativa dettata dalla legge 662/1996. La detta scelta – effettuata previa ponderata valutazione delle conseguenze, portata e prospettive – é stata compiuta sulla base di una precisa previsione normativa, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, in virtù di un nuovo indirizzo legislativo chiaramente e logicamente di lungo termine.

Ne consegue, afferma la Cassazione, che appare non manifestamente infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la nuova normativa dettata dalla legge del 2003 non avrebbe tenuto in debito conto delle situazioni già in atto venutesi a creare in applicazione della precedente normativa, sconvolgendo in tal modo preesistenti e ormai consolidati equilibri.

(Litis.it, 21 Dicembre 2010 – resoconto a cura di Marco Martini)

Allegato Pdf: Ordinanza interlocutoria n. 24689 del 6 dicembre 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Mazziotti Di Celso)

 

 

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