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Giusta la sospensione della patente per chi investe un pedone – Consiglio di Stato, Sentenza n. 9071/2010

Sospensione della patente fino ad un massimo di due anni per l’incauto automobilista che investe un pedone. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9021 depositata il 16 dicembre scorso, con cui ha respinto il ricorso di un automobilista di Lecce che aveva investito un pedone sulle strisce, difendendosi poi  sostenendo che procedeva comunque a velocità moderata e che si era subito fermato a soccorrere il ferito. Ma i giudici di Palazzo Spada  hanno respinto tutti i motivi di ricorso chiarendo che la sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 91 comma 4 t.u. 15 giugno 1959, n. 393 per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o le lesioni personali gravissime o gravi, costituisce oggetto di un potere prefettizio tipicamente cautelare, autonomo rispetto all’esercizio dell’azione penale, il cui esercizio non presuppone alcun accertamento di pericolosità del conducente, implicita nelle conseguenze causate dall’incidente.

(Litis.it, 21 Dicembre 2010)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 9071 del 16/12/2010

FATTO

Con la sentenza gravata il primo giudice ha respinto i ricorsi proposti dall’odierno ricorrente avverso:

• il decreto 23 aprile 1991, n. 23697, con cui il Prefetto di Lecce ha sospeso per dodici mesi la sua patente di guida in quanto “il giorno 20 dicembre 1990 investiva un pedone che attraversava la strada servendosi dell’apposito passaggio pedonale”;

• il decreto 28 ottobre 1991, n. 23697, con cui il Prefetto di Lecce, in ottemperanza alla ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1158 dell’8 ottobre 1991, revocava la sospensione della patente ma manteneva l’obbligo della sottoposizione ad esami di revisione.

Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto la conformità dei provvedimenti contestati alla previsione di cui all’art. 91, comma 6, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, a tenore del quale “la patente è sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi e di dare l’assistenza occorrente alla persona investita”.

Nel caso di specie- ha invero osservato il giudice territoriale- è stato investito “un pedone che attraversava la strada servendosi dell’apposito passaggio pedonale” (così il decreto impugnato). La “Segnalazione di incidente stradale” redatto il 26 gennaio 1991 dalla Polizia di Stato così descrive le lesioni della persona travolta: “trauma cranico, trauma facciale, trauma toraco-addominale, frattura braccio dx, contusioni ed escoriazioni diffuse. Ricoverata con prognosi riservata”. Il medesimo rapporto attesta che l’investimento era avvenuto sull’apposito attraversamento pedonale e che la persona “veniva sormontata dall’autovettura, per cui, per poterla soccorrere, si rendeva necessario sollevare il veicolo”. Le descritte lesioni – ha rimarcato il Tribunale di prima istanza- senz’altro vanno qualificate “gravissime o gravi” per cui non può avervi dubbio che si sia realizzata una delle ipotesi di legge per la sospensione della patente fino a due anni.

D’altra parte- ha soggiunto il primo giudice- il richiamato art. 91, comma 6, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non richiede la colpevolezza più o meno grave del guidatore o l’assenza di concausa per fatto dell’infortunato: situazioni, queste, che rilevano nel processo penale, non già nella sede preventiva e cautelare della sospensione del titolo di guida.

Ancora – si sostiene nella sentenza gravata- l’art. 91, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevedeva altre autonome situazioni idonee a giustificare la sospensione della patente, quali: a) la morte dell’investito; b) se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi e di dare assistenza alla persona investita.

Sicchè, non ha quindi rilevanza che, nel caso di specie, il ricorrente procedesse a velocità moderata e si sia fermato e prestata assistenza; così come non ha rilevanza la affermata mancata querela, essendo ipotesi per la quale si procede d’ufficio (art. 582 c.p.).

Propone gravame il ricorrente, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

Va disatteso il primo motivo di gravame con cui si deduce l’irragionevolezza degli effetti derivanti dal mancato annullamento giurisdizionale del provvedimento di sospensione; tanto sul rilievo per cui, nel periodo durante il quale il processo amministrativo di primo grado si è svolto, il ricorrente si è visto rinnovare la patente di guida dall’autorità amministrativa.

Si tratta di censura che il Collegio non può che disattendere, essendo oggetto del presente giudizio solo la legittimità degli atti contestati, da apprezzare al momento tenendo conto delle condizioni sussistenti al momento della relativa adozione; è compito, al più, dell’amministrazione valutare, nell’esercizio dei poteri di ripensamento alla stessa spettanti, l’opportunità del mantenimento in vita degli stessi.

Va parimenti disatteso il secondo motivo di gravame, con cui si deduce l’erroneità della sentenza gravata laddove il primo giudice non ha tenuto conto del mancato esercizio, a carico del ricorrente, dell’azione penale per il reato di lesioni, della mancata definizione del ricorso proposto avverso la contestazione amministrativa della contravvenzione, dell’assunta assenza di colpa del ricorrente, peraltro fermatosi a soccorrere la vittima.

E’ sufficiente osservare, al riguardo, che la sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 91 comma 4 t.u. 15 giugno 1959, n. 393 per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o le lesioni personali gravissime o gravi, costituiva oggetto di un potere prefettizio tipicamente cautelare, autonomo rispetto all’esercizio dell’azione penale, il cui esercizio non presupponeva alcun accertamento di pericolosità del conducente, implicita nelle conseguenze causate dall’incidente.

Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, il richiamato art. 91, comma 6, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non richiedeva la colpevolezza più o meno grave del guidatore o l’assenza di concausa per fatto dell’infortunato: situazioni, queste, rilevanti nel processo penale, non già nella sede cautelare della sospensione del titolo di guida.

D’altra parte, lo stesso art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevedeva altre autonome situazioni idonee a giustificare la sospensione della patente, quali: a) la morte dell’investito; b) se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi e di dare assistenza alla persona investita.

Va condiviso, pertanto, quanto dal primo giudice sostenuto allorché ha concluso per l’ininfluenza della circostanza per cui il ricorrente procedesse a velocità moderata e si sia fermato a prestare assistenza.

Va, da ultimo, respinto il terzo motivo di gravame con cui si ribadisce la censura relativa alla assunta contraddittorietà del decreto 28 ottobre 1991, n. 23697, con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1158 dell’8 ottobre 1991.

Come invero sostenuto dal primo giudice, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nel fatto che il Prefetto abbia revocato la sospensione, in ottemperanza alla richiamata ordinanza cautelare, al contempo imponendo la revisione: quest’ultima, invero, è sul piano logico destinata ad operare nel momento della restituzione della patente.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/12/2010

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