Svolgeva attività di meretricio. Giusta la revoca del permesso di soggiorno concesso per motivi di lavoro – Consiglio di Stato, Sentenza 9071/2010
Sebbene l’esercizio della prostituzione non costituisca di per sé reato, non costituisce comunque fonte lecita di guadagno, in quanto contraria al buon costume e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo (artt. 1343 e 2035 c.c.), sicché è legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, rilasciato inizialmente per motivi di lavoro, sulla base del fatto che la richiedente svolgeva attività di meretricio.
(Litis.it, 20 Dicembre 2010)
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 9071 del 16/12/2010
Considerato che la controversia riguarda il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha revocato il permesso di soggiorno in precedenza rilasciato all’odierno appellante in quanto colpito da decreto di espulsione del quale non sarebbe stata chiesta la revoca e per essere stato rintracciato in situazione tale da far ragionevolmente presumere che sia dedito a reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica e morale dei minori nonché la sanità, la tranquillità e la sicurezza pubblica;
Visto il ricorso di primo grado e la sentenza in epigrafe, con il quale questo è stato respinto;
Visto l’appello;
Ritenuto che la mancata traduzione del decreto in spagnolo non costituisce motivo di illegittimità, e che la circostanza non ha impedito all’appellante di svolgere compiutamente le proprie difese (in termini da ultimo C. di S., 21 luglio 2010, n. 4789);
Rilevato che l’appellante nemmeno afferma di essere dedita a qualsiasi proficuo lavoro, per cui, nelle circostanze di fatto da lei stessa descritte, è ragionevole la deduzione, operata dall’Amministrazione, circa il fatto che tragga i mezzi di sostentamento dall’esercizio della prostituzione;
Rilevato che questa Sezione ha già affermato (C. di S., VI, 22 ottobre 2008, n. 5178) che sebbene l’esercizio della prostituzione non costituisca di per sé reato, non costituisce comunque fonte lecita di guadagno, in quanto contraria al buon costume e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo (artt. 1343 e 2035 c.c.), sicché è legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, rilasciato inizialmente per motivi di lavoro, sulla base del fatto che la richiedente svolgeva attività di meretricio;
Ritenuto di dover condividere l’orientamento appena riassunto;
Ritenuto che, ciò stante, le deduzioni dell’Amministrazione costituiscano adeguato fondamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere respinto;
Ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/12/2010