Invalida la notifica del verbale di infrazione stradale al precedente indirizzo risultante da archivi non aggiornati – Cass. Sez. Un. 24851/2010
Il “dies a quo” del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile;
Non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli.
(Litis.it, 20 Dicembre 2010)
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza. 24851 del 09/12/2010
Svolgimento del processo
Il 9 dicembre 2003 la Polizia Stradale di [OMISSIS] accertava, a mezzo autovelox, eccesso di velocità (111 km orari in luogo dei 60 km orari consentiti) del veicolo di proprietà di [OMISSIS] Il verbale di contestazione veniva emesso il 22/3/2004 e notificato il 22/6/2004 al trasgressore il quale proponeva opposizione eccependo tra l’altro che la notifica del verbale era avvenuta oltre il termine di cui all’art. 201 C.d.S.
Il Prefetto di Gorizia resisteva costituendosi a mezzo di funzionario delegavo.
L’adito giudice di pace di Monfalcone, con sentenza 31/1/2005, accoglieva l’opposizione osservando: che la notifica del verbale era stata tentata invano nella residenza del [OMISSIS] risultante dai pubblici registri in [OMISSIS] ove non era stato rinvenuto il destinatario, né individuato alcun luogo a lui riferibile; che in seguito il verbale era stato notificato il 22/6/2004 con ritiro personale del plico in [OMISSIS], Comune nel quale l’opponente risiedeva dal 18/9/2002 come risultava da certificato storico di residenza; che tra il 9/12/2003 e il 22/6/2004 erano trascorsi più di 150 giorni: che quindi andava annullato il verbale opposto.
Il Prefetto di Gorizia, difeso dall’avvocatura di Stato, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il [OMISSIS] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sonetto da tre motivi poi illustrati da memoria. la seconda sezione civile di questa Corte, con ordinanza 28/12/2009 n. 27394. ha rimesso il procedimento al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite segnalando sia l’esistenza di un contrasto, sia la necessità di risolvere una questione di massima di particolare importanza con riferimento al l’individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al c.d.s. nel caso di mutamento di residenza del trasgressore.
Il Primo Presidente ha quindi disposto l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..
Con l’unico motivo del ricorso principale la Prefettura di Gorizia denuncia violazione dell’art. 201 C.d.S. deducendo che il citato articolo, nell’ipotesi in cui il trasgressore sia identificato in un momento successivo a quello dell’infrazione, fa decorrere i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dalla data in cui “risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la p.a. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”. Nella specie al momento della notificazione della violazione dall’archivio nazionale dei veicoli risultava che il [OMISSIS] risiedeva in [OMISSIS]. Il [OMISSIS] ha proceduto alla trascrizione nei pubblici registri – con l’indicazione della nuova residenza – solo in data 17/3/2004 per cui solo da tale data decorre il termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione. Dunque, al contrario di quanto affermato dal giudice di pace, il detto termine deve ritenersi nella specie rispettato.
La questione da risolvere riguarda, come evidenziato nella ordinanza di rimessione sopra citata, il momento a partire dal quale decorre il termine di 150 giorni entro il quale – secondo quanto disposto dall’art. 201 C.d.S. – il verbale contenente la contestazione di infrazione al C.d.S. deve essere notificato al trasgressore allorché questi abbia mutato residenza.
L’ordinanza di rimessione segnala al riguardo un contrapposto orientamento giurisprudenziale facendo riferimento ad un primo orientamento secondo il quale il detto termine decorre sempre e comunque da quando il trasgressore abbia chiesto l’annotazione del cambio di residenza agli uffici dello stato civile dell’amministrazione comunale indipendentemente dall’eventuale analoga segnalazione anche all’Archivio Nazionale dei Veicoli tenuto dalla Motorizzazione civile.
Per un secondo orientamento il cittadino che muti la propria residenza ha l’obbligo di segnalare la circostanza sia agli uffici dello stato civile, sia alla Motorizzazione Civile e, ove ciò non faccia, il termine per la notifica decorre dall’annotazione del cambio di residenza nei registri della Motorizzazione Civile a nulla rilevando l’eventuale avvenuta precedente analoga annotazione presso l’anagrafe comunale.
In particolare l’ordinanza a seguito della quale la causa è stata assegnata a queste sezioni unite richiama – con riferimento al primo orientamento giurisprudenziale – il principio affermato dalla sentenza 9/7/2009 n. 16185 secondo cui “in tema di violazioni de codice della strada, la disposizione contenuta nell’art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della P.A., comporta – anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 59, (Codice della strada abrogato), che imponeva all’interessato la comunicazione del cambio di residenza – che la notifica effettuata, in forza del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 985, art. 201, comma 3, ultimo periodo, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente”.
In relazione al secondo orientamento l’ordinanza di rimessione fa riferimento alla sentenza 12/6/2008 n. 15831 con la quale si è affermato che “in tema di violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell’autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S., a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo”. Secondo l’ordinanza di rimessione nel senso di questo orientamento andrebbero annoverate le sentenze 25635/07;
24673/06; 28244/05.
Le norme da applicare alla fattispecie in esame sono le seguenti:
– l’art. 201 C.d.S., comma 1:
“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”;
– l’art. 94 C.d.S., commi 1 e 2:
“1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonchè all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. 2) L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma.
Analogamente si procede per i trasferimenti di residenza”;
– primi tre commi dell’articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610):
“1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all’art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2, dello stesso articolo.
2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all’art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. L’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986. n. 870 per l’aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell’omesso pagamento”.
Va aggiunto che, dopo le rilevanti modifiche apportate all’art. 247 sopra riportato comportanti evidenti semplificazioni, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 1/97 del 10/1/1997, ha dettato disposizioni concernenti le procedure da seguire per l’aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione.
Sono state quindi precisate le modalità di richiesta di iscrizione anagrafica ed è stato a tal fine predisposto un unico modello contenente i dati anagrafici del richiedente e, in caso di trasferimento dell’intera famiglia, di ciascun componente la famiglia anagrafica che sia in possesso di patente di guida o di almeno un veicolo. Al momento della richiesta va presentato un documento di riconoscimento e vanno comunicati i dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza propri e della famiglia. Presentata la domanda al richiedente viene rilasciata una ricevuta che va mantenuta all’interno della patente ed in copia nei rispettivi libretti di circolazione fino all’arrivo del tagliando definitivo della Motorizzazione Civile. Definita la pratica di cambio di residenza o di domicilio il Comune deve inviare al richiedente comunicazione scritta dell’avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici. I Comuni devono altresì trasmettere all’ufficio centrale operativo della Direzione Generale della MCT notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza nel termine di un mese decorrente dalla registrazione della variazione anagrafica. Secondo quanto disposto da detta circolare i cittadini, compilando il modello predisposto per il cambio di residenza o di domicilio contenente i dati relativi alla patente ad ai mezzi di. appartenenza, assolvono all’obbligo di aggiornare sia la patente di guida sia la carta di circolazione del veicolo di cui hanno la disponibilità.
Inoltrata la richiesta i cittadini non sono tenuti a presentare (neanche durante il periodo di trenta giorni concessi ai comuni per la trasmissione all’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C, la notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza) domanda di aggiornamento della carta di circolazione presso gli uffici della motorizzazione civile, ma devono solo attendere: a) che il comune comunichi l’accoglimento della richiesta e l’avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici; b) che l’ufficio centrale operativo della direzione generale della MCT trasmetta “per posta” alla nuova residenza il tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione.
Ciò posto va subito rilevato che – in base ad una coerente e corretta interpretazione del significato letterale e logico delle norme citate – va prestata adesione al primo orientamento giurisprudenziale riportato nell’ordinanza di rimessione e che risulta prevalente (tra le tante: 9/7/2009 n. 16185; 21 n. 1/2006 n. 24673;) oltre che confermato da recenti decisioni (20/1/2010 n. 928; 18/1/2010 n. 653) sorrette da ampie e convincenti motivazioni con richiamo alla disposizione di cui al citato art. 247 reg. esec. C.d.S., secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l’indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui, ove la P.A. non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.
In proposito va innanzitutto osservato che dalla attenta e completa lettura delle motivazioni delle sentenze segnalate nell’ordinanza di rimessione il ravvisato contrasto giurisprudenziale è meno evidente di quanto possa apparire dalla semplice lettura delle massime di dette pronunzie. Infatti, mentre tutte le sentenze che hanno fatto decorrere il “dies a quo” per la notifica del verbale dalla variazione anagrafica – e non dalla annotazione di essa nel P.R.A. – hanno ad oggetto casi in cui la detta variazione era stata debitamente comunicata dall’interessato al comune di residenza, le pronunzie che hanno fatto decorrere il “dies a quo” per la notifica del verbale al trasgressore, ne caso di trasferimento di residenza, dal momento della avvenuta variazione nel P.R.A., si riferiscono a fattispecie in cui il trasgressore non aveva comunicato il cambio della propria residenza nè all’anagrafe nè al P.R.A..
Del pari non sussiste contrasto tra le previsioni normative di cui all’art. 94 C.d.S., comma 2, e l’art. 247 reg. esec. C.d.S., comma 3, (norme entrambe ispirate da un’evidente esigenza di semplificazione) atteso che solo per le prime tre ipotesi di cui alla prima norma è previsto che l’ufficio competente proceda “su richiesta dell’acquirente”, mentre per la quarta ipotesi (ossia per il trasferimento di residenza disposto a seguito di richiesta dell’interessato dagli uffici comunali e da questi trasmesso all’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C.) il detto ufficio deve procedere “analogamente” alle prime tre ipotesi con logica esclusione della necessità di una preventiva domanda “”avanzata dall’acquirente”, requisito ovviamente non sussistente nel caso di trasferimento di residenza.
Pertanto i quesiti posti con l’ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite vanno risolti affermando i seguenti principi di diritto:
a) il “dies a quo” del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile;
b) non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli.
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato posto che i riportati principi sono stati correttamene applicati dal giudice di pace nella fattispecie in esame caratterizzata dalle seguenti rilevanti date:
– 18 ottobre 2002: data di annotazione negli atti dello stato civile del cambio di residenza del trasgressore [OMISSIS] da [OMISSIS] a [OMISSIS];
– 9 dicembre 2001: data di accertamento dell’infrazione in questione:
– 17 marzo 2004: data di annotazione nell’archivio nazionale dei veicoli del cambio di residenza:
– 22 marzo 2004: data di emissione del verbale di contestazione;
– data del primo tentativo infruttuoso di notifica: imprecisata ma entro i 150 giorni dalla trasgressione:
– 22 giugno 2004: data di notifica del verbale presso la nuova residenza dei [OMISSIS] avvenuta oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione in questione.
Deve solo precisarsi che nel caso in esame come sopra rilevato il ricorrente dopo aver dedotto che il [OMISSIS] ha trasferito la propria residenza “senza che il trasferimento della residenza anagrafica venisse accompagnato dalla comunicazione del trasferimento del veicolo ex art. 402 reg. esec. C.d.S., comma 7″ – si è limitato a denunciare la violazione dell’art. 201 C.d.S., sostenendo che i centocinquanta giorni per la notifica del verbale di contestazione devono farsi decorrere non dalla data dell’accertamento posto che in tale data (nonché al momento della prima notifica della violazione) il contravventore risultava dall’archivio nazionale dei veicoli ancora residente in [OMISSIS] e non nella nuova residenza riportata nel detto archivio solo il 17/3/2004 per cui solo da detta data può farsi decorrere l’indicato termine per la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.
Il ricorrente non ha dedotto – né dalla lettura della sentenza impugnata risulta che abbia dedotto in sede di merito – che il [OMISSIS] al momento della richiesta di cambio di residenza ha dichiarato “di non essere proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli”, dichiarazione che gli ufficiali di anagrafe (secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 247, comma 3, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 147) sono obbligati a farsi rilasciare per impedire di essere ritenuti responsabili in solido con il richiedente dell’omesso versamento “degli importi dovuti ai sensi della L. 1 dicembre 1986, n. 870″.
Parimenti non risulta che al resistente sia stata contestata la non osservanza delle disposizioni stabilite per il cambio di residenza, infrazione per la quale l’art. 94 C.d.S., comma 3, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da Euro 653,00 ad Euro 3.267,00.
Con il primo motivo del ricorso incidentale [OMISSIS] denuncia la mancata riunione del presente giudizio ad un altro avente ad oggetto “la medesima situazione fattuale”.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale il [OMISSIS] denuncia la mancata disapplicazione della normativa incostituzionale e/o del “complesso” irrefrenabile d’attività amministrativa illegittima.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia la mancata condanna dell’amministrazione resistente “alle spese, o al ristoro dei danni, o ex art. 96 c.p.c., per l’attività illegittima, infondata e gravatoria”.
I primi due motivi del ricorso incidentale sono palesemente inammissibili per l’evidente assoluta incomprensibilità delle rispettive censure formulate in modo talmente oscuro ed incongruente da impedirne il significato e la portata.
Al riguardo è appena il caso di richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’assoluta incomprensibilità della censura comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che il ricorso contenga a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (tra le tante, sentenze 17/5/2006 n. 11501; 4/2/2000 n. 1238).
Nella specie nel primo motivo del ricorso incidentale non si fa alcun riferimento alle parti, all’oggetto ed agli estremi identificativi del procedimento da riunire a quello in esame.
Nel secondo motivo del ricorso incidentale non vengono in alcun modo indicale le norme violate dal giudice del merito. In particolare va segnalato che il [OMISSIS] non ha sviluppato specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare l’errore in diritto in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel non disapplicare la “normativa incostituzionale” genericamente indicata senza alcuna precisa e puntuale indicazione di specifiche disposizioni normative o di principi costituzionali.
Il terzo motivo del ricorso incidentale è infine manifestamente infondato risultando evidente – dal complessivo tenore della sentenza impugnata e dalla attenta lettura della motivazione adottata a fondamento della pronuncia – l’implicito, ma chiaro, legittimo esercizio del potere di compensare le spese del giudizio in considerazione della peculiarità della fattispecie nonché della complessità della problematica giuridica affrontata. La operata compensazione delle spese contiene una ovvia esclusione dei presupposti richiesti per accogliere la domanda della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 09.12.2010