Dibattimento nel processo penale e valenza delle contestazioni nell’esame testimoniale ai fini probatori – Corta Costituzionale, Ordinanza 358/2010
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella
Processo penale – Dibattimento – Contestazioni nell’esame testimoniale – Preclusione della possibilità che le dichiarazioni lette per la contestazione siano valutate, oltreché ai fini del giudizio di credibilità, altresì ai fini della prova della violenza o minaccia ovvero dell’offerta o della promessa di denaro o altra utilità che, ai termini del comma 4 dell’art. 500 cod. proc. pen., determinerebbe l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 358 del 15/12/2010
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di P.E. con ordinanza del 5 febbraio 2010, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza del 5 febbraio 2010, il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini del giudizio sulla credibilità del teste, e non anche ai fini della prova della violenza o della minaccia, ovvero dell’offerta o della promessa di denaro o di altra utilità, che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, permetterebbe l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, contenute nel fascicolo del pubblico ministero;
che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno della convivente;
che la persona offesa, esaminata in dibattimento in qualità di teste, aveva integralmente ritrattato le accuse mosse all’imputato nel corso delle indagini preliminari – e, segnatamente, nelle plurime occasioni in cui era stata assunta a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria – negando di essere mai stata vittima di maltrattamenti;
che, a specifica domanda, la persona offesa aveva negato, altresì, di essersi indotta a modificare la propria deposizione per timore di ritorsioni da parte dell’imputato o di altri;
che – contestatole dal pubblico ministero di avere invece dichiarato alla polizia giudiziaria di temere «per la propria incolumità», tanto da indursi a non denunciare precedenti episodi di maltrattamento – la testimone aveva asserito che detta dichiarazione era falsa;
che dalla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini emergeva, peraltro, che in tutti i casi in cui la persona offesa si era rivolta alle forze dell’ordine, ella era stata oggetto di violenza o minaccia da parte del convivente per indurla a ritrattare le accuse: intimidazioni a fronte delle quali, in un caso – stando a dette dichiarazioni – ella aveva rimesso una querela sporta contro di lui;
che, ciò premesso, il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini della credibilità del testimone, e non anche a fini della prova dell’avvenuta sottoposizione del testimone medesimo a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso: prova in presenza della quale, secondo quanto dispone il comma 4 dello stesso articolo, è possibile acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese, contenute nel fascicolo del pubblico ministero;
che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale nei sensi auspicati – rendendo possibile ravvisare la sussistenza di «elementi concreti» rivelatori di un «eterocondizionamento» del teste – permetterebbe di acquisire al fascicolo per il dibattimento, e conseguentemente di utilizzare a fini decisori, le dichiarazioni della persona offesa relative alle violenze o minacce perpetrate ai suoi danni dall’imputato nelle occasioni in cui aveva manifestato l’intento di denunciarlo o di querelarlo;
che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente dichiara di non ignorare l’indirizzo della giurisprudenza costituzionale, formatosi dopo la riforma dell’art. 111 Cost., secondo il quale deve ritenersi del tutto coerente con il nuovo assetto costituzionale la previsione di istituti – quale la vigente disciplina delle contestazioni – volti a preservare la fase del dibattimento da «contaminazioni probatorie» fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari;
che detto indirizzo non precluderebbe, tuttavia – secondo il rimettente – il recupero del materiale raccolto nella fase delle indagini al fine di dimostrare l’avvenuta coartazione o induzione del teste a non rispondere o a rispondere falsamente;
che opinare diversamente significherebbe creare una sorta di “corto circuito” logico: le dichiarazioni lette per la contestazione sarebbero, difatti, pienamente valutabili per fondare un giudizio di inattendibilità del teste, non già in relazione alla sua negazione dei fatti oggetto dell’imputazione, ma all’affermazione di non essere stato sottoposto a intimidazione o subornazione; al tempo stesso, invece, le medesime dichiarazioni non potrebbero contribuire alla formazione del convincimento del giudice circa l’effettiva sussistenza dell’intimidazione o della subornazione;
che, d’altro canto – rileva ancora il giudice a quo – un teste coartato o indotto a tacere o a mentire non ammette mai in dibattimento tale circostanza, giacché, se così facesse, verrebbero automaticamente meno gli effetti della pressione illecita esercitata nei suoi confronti;
che, di conseguenza, sarebbero spesso solo le sue dichiarazioni predibattimentali a fornire – come nel caso di specie – gli elementi di prova del condizionamento subito: il che rappresenterebbe addirittura la regola quando si proceda per reati originati da un «rapporto duale» tra autore e vittima;
che negare la possibilità di avvalersi delle predette dichiarazioni ai fini considerati equivarrebbe, pertanto, ad «obnubilare» il precetto di cui all’art. 111, quinto comma, Cost., nella parte in cui individua nella «provata condotta illecita» una delle ipotesi di deroga al principio di formazione della prova in contraddittorio: in tal modo, verrebbe infatti preclusa la stessa possibilità di provare l’«illiceità» della «condotta» posta in essere al fine di “manipolare” la deposizione;
che la questione sollevata non si tradurrebbe, dunque, in una mera riproposizione del principio di «non dispersione dei mezzi di prova» – enucleato dalla giurisprudenza costituzionale anteriormente alla riforma dell’art. 111 Cost. – ma implicherebbe piuttosto una «rinnovata funzionalizzazione» del principio stesso all’esigenza di dare concreta attuazione al parametro costituzionale evocato;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, nella parte in cui censura la mancata previsione della possibilità di valutare le dichiarazioni predibattimentali del teste come prova dell’offerta o della promessa di denaro o di altra utilità (trattandosi di ipotesi che non viene in considerazione nel giudizio a quo), e per il resto manifestamente infondata.
Considerato che il Tribunale di Biella dubita della compatibilità dell’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale con l’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini del giudizio sulla credibilità del testimone, e non anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione, affinché non deponga o deponga il falso: prova che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 500 cod. proc. pen., legittima l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento – e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione – delle dichiarazioni precedentemente rese;
che l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura generale dello Stato non è fondata;
che la questione ha, infatti, come termine di riferimento una previsione normativa unitaria: sicché la circostanza che, nel giudizio a quo, venga in considerazione solo una delle fattispecie alternative da essa assoggettate al medesimo regime – quella della sottoposizione del teste a violenza o minaccia, e non anche l’altra dell’offerta o della promessa di denaro o di altra utilità – non comporta che l’eventuale pronuncia di accoglimento debba essere “ritagliata”, per ragioni di rilevanza, sul solo caso concreto oggetto del giudizio principale;
che la questione è, tuttavia, manifestamente inammissibile per una diversa ragione;
che, nel formulare il quesito di costituzionalità, il rimettente individua infatti erroneamente la disposizione oggetto di censura, omettendo, con ciò, anche di ponderare in modo adeguato il corretto quadro normativo di riferimento;
che il giudice a quo censura, infatti, il comma 2 dell’art. 500 cod. proc. pen., quando invece le sue doglianze avrebbero dovuto rivolgersi nei confronti delle previsioni dei commi 4 e 5 dello stesso articolo;
che la regola dettata dal comma 2 – quella che consente di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini della credibilità del teste – attiene, infatti, al processo principale, che ha come oggetto l’accertamento della responsabilità dell’imputato per i fatti a lui contestati;
che, di contro, il problema di costituzionalità posto dal giudice a quo concerne la lex probatoria applicabile nel procedimento incidentale finalizzato all’accertamento della condotta di intimidazione o di subornazione del teste, quale presupposto legittimante l’acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali: e, dunque, alla prova di un fatto da cui dipende l’applicazione di norme processuali (art. 187, comma 2, cod. proc. pen.);
che, in effetti, ciò di cui il rimettente si duole è che le regole di esclusione probatoria valevoli nel processo principale, nell’ottica di garantire l’impermeabilità del dibattimento rispetto ad atti raccolti unilateralmente nel corso delle indagini preliminari – e tra esse, in specie, quella che impedisce di valutare come prova dei fatti le dichiarazioni lette per la contestazione in sede di esame testimoniale – operino anche nell’ambito dell’anzidetto subprocedimento;
che, in questa prospettiva, il dato normativo con cui il rimettente dovrebbe, in ipotesi, misurarsi è, peraltro, quello dei citati commi 4 e 5 dell’art. 500 cod. proc. pen., che disciplinano il subprocedimento stesso;
che attorno a tale dato normativo (nelle citate disposizioni si parla di «elementi concreti», di circostanze emerse «anche» nel dibattimento, di decisione «senza ritardo», di svolgimento da parte del giudice degli «accertamenti […] necessari») si è, in effetti, sviluppato un ampio dibattito interpretativo – di cui il rimettente non ha tenuto affatto conto, vagliandone gli esiti – avente ad oggetto le caratteristiche del procedimento incidentale considerato: ciò, sia in ordine al quantum di prova della condotta illecita richiesto ai fini dell’utilizzabilità del “precedente difforme”; sia – e per quanto qui più interessa – con riguardo alla possibilità o meno che tale prova venga tratta anche da elementi non formati nel contraddittorio fra le parti;
che l’inesatta identificazione della norma oggetto di censura e la conseguente inadeguata ponderazione del quadro normativo comportano, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione sollevata (ex plurimis, rispettivamente, ordinanze n. 265 del 2008 e n. 198 del 2007; ordinanza n. 142 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010.