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Il permesso di soggiorno non può essere negato se è imputabile al datore il mancato contratto di lavoro – Tar Campania, Sentenza n. 26793/2010

Il rilascio del permesso di soggiorno ad uno straniero non può essere negato nella ipotesi in cui la imputabilità della mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro sia da ascrivere al datore di lavoro.
Questo importante principio é stato sancito dalla Sesta sezione del Tar Napoli nella sentenza n. 26793 dello scorso 3 dicembre 2010.

Secondo i giudici amministrativi campani,il d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, all’art. 5, comma 5, dispone che: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;

al successivo art. 22, comma 11, sancisce che “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario” e che “il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per la residua validità del permesso di soggiorno e comunque … per un periodo non inferiore a sei mesi”.

Sottolineano i giudici che alla stregua del combinato disposto degli artt. 5 e 22 del Testo unico, deve convenirsi che, nel caso di specie, il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essere negato sulla scorta della ragione indicata nel provvedimento senza prima far luogo ad un supplemento di istruttoria dal quale, come documentato in atti, sarebbe emersa la prospettata imputabilità al datore di lavoro della mancata stipulazione del contratto di lavoro.

Il Collegio sottolinea che il supplemento di istruttoria avrebbe accertato che lo straniero provvedeva in modo lecito a procurarsi i mezzi di sussistenza.

Il rilascio del permesso di soggiorno ad uno straniero non può essere negato nella ipotesi in cui la imputabilità della mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro sia da ascrivere al datore di lavoro.
Questo importante principio é stato sancito dalla Sesta sezione del Tar Napoli nella sentenza n. 26793 dello scorso 3 dicembre 2010.

Secondo i giudici amministrativi campani,il d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, all’art. 5, comma 5, dispone che: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;

al successivo art. 22, comma 11, sancisce che “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario” e che “il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per la residua validità del permesso di soggiorno e comunque … per un periodo non inferiore a sei mesi”.

Sottolineano i giudici che alla stregua del combinato disposto degli artt. 5 e 22 del Testo unico, deve convenirsi che, nel caso di specie, il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essere negato sulla scorta della ragione indicata nel provvedimento senza prima far luogo ad un supplemento di istruttoria dal quale, come documentato in atti, sarebbe emersa la prospettata imputabilità al datore di lavoro della mancata stipulazione del contratto di lavoro.

Il Collegio sottolinea che il supplemento di istruttoria avrebbe accertato che lo straniero provvedeva in modo lecito a procurarsi i mezzi di sussistenza.

(Litis.it, 15 Dicembre 2010)
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, Sentenza n. 26793 del 03/12/2010

FATTO e DIRITTO

1- La controversia all’esame oppone il sig. [OMISSIS] al Questore di Napoli che, a mezzo dell’impugnato provvedimento prot. n. 2436 del 26 febbraio 2009, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno, quale da lui richiesto con atto del 10 settembre 2008, e gli ha ingiunto di allontanarsi dal territorio italiano entro quindici giorni, per quanto appresso testualmente riportato:

“Vista l’istanza presentata dal cittadino straniero [OMISSIS], volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a seguito dell’autorizzazione al lavoro ai sensi dell’art. 22 del d. l.vo n. 286 del 1998 rilasciata dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Napoli al sig. [OMISSIS] [OMISSIS] in data 4.3.2008;

Esaminati gli atti di questo Ufficio, dai quali si evince che il cittadino straniero, all’atto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, allegava alla propria istanza documentazione attestante un rapporto di lavoro in qualità di domestico alle dipendenze del succitato cittadino italiano;

Rilevato che a seguito di accertamenti esperiti da personale del Commissariato di P. S. Nola (Na) non veniva riscontrata l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro fra le parti in quanto l’asserito datore di lavoro, [OMISSIS] [OMISSIS], dichiarava che il cittadino [OMISSIS] non si era mai presentato presso la sua abitazione per svolgere le mansioni di collaboratore domestico;

Ritenuto che la mancanza di rapporto di lavoro è motivo ostativo alla concessione del permesso di soggiorno, come disposto dall’art. 13, comma 2 e 2 bis, del d.P.R. 394 del 1999, come modificato dal d.P.R. 334/2004;

Letto l’art. 21 octies della l. 241 del 1990, come modificata dalla l. 15 del 2005;

Atteso che in relazione a quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del d. l.vo 286 del 1998, così come modificato dalla l. 189 del 2002, mancano i requisiti necessari al soggiorno nel territorio dello Stato”.

2- Il ricorrente contesta la determinazione reiettiva e siffatte ragioni poste a suo sostegno con un primo motivo recante la denuncia di violazione di legge (art. 5 d. l. vo 268 del 1998; art. 12, 13, 35 e 36 del d.P.R. 394 del 1999), della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2008 e di eccesso di potere, in particolare per difetto di adeguata istruttoria, in quanto il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essergli rifiutato, ovvero doveva essergli rilasciato il permesso per “attesa occupazione”, poiché il rapporto lavorativo non aveva avuto inizio non per causa a lui imputabile, ma in ragione della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, sig. [OMISSIS], che nel febbraio del 2006 aveva chiesto il nulla osta all’ingresso del [OMISSIS] in Italia. Peraltro, aggiunge sempre il ricorrente, si sarebbe dovuto tener conto che, nel frattempo, aveva svolto lavori saltuari, ottenuto una promessa di assunzione e dichiarato redditi riferiti all’anno 2008.

Con un secondo motivo di ricorso viene denunciato il difetto di motivazione che vizierebbe il provvedimento impugnato avuto conto dei riferimenti impropri in esso contenuti all’art. 13, comma 2 e 2 bis del d.P.R. 394 del 1999.

3- L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio in difesa dell’intimata amministrazione in data 12 gennaio 2010 ha versato in atti nota difensiva predisposta dalla stessa.

4- Con ordinanza di questa Sezione n. 71 del 13 gennaio 2010 è stato negato ingresso all’invocata tutela cautelare; con successiva pronuncia della sesta Sezione Consiglio di Stato n. 2564 del 4 giugno 2010 è stato accolto l’appello proposto avverso detta pronuncia interinale di prime cure “avuto riguardo alla circostanza che l’appellante intratteneva un rapporto di lavoro (sia pur con un soggetto diverso da quello originariamente indicato)”.

5- In data 15 novembre 2010 è stata depositata relazione difensiva predisposta dalla stessa amministrazione per ribadire la legittimità del proprio operato.

5- Venendo alla fase valutativa/decisionale è avviso del Collegio che, all’esito dei più compiuti approfondimenti dei profili di fatto e di diritto della res controversa, quali possibili e dovuti in questa sede anche in presenza del dictum del giudice della cautela di secondo grado, debba riconoscersi la fondatezza della denuncia attorea di difetto di istruttoria adeguata.

Ed invero, il d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

– all’art. 5, comma 5, dispone che: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;

– al successivo art. 22, comma 11, sancisce che “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario” e che “il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per la residua validità del permesso di soggiorno e comunque … per un periodo non inferiore a sei mesi”.

6- Orbene, alla stregua di quanto a trarsi dal combinato disposto fra i riportati artt. 5 e 22 del Testo unico, deve convenirsi con la denuncia attorea che, nel caso di specie, il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essere negato sulla scorta della ragione indicata nel provvedimento senza prima far luogo ad un supplemento di istruttoria dal quale, come documentato in atti, sarebbe emersa la prospettata imputabilità al datore di lavoro della mancata stipulazione del contratto di lavoro (sig. [OMISSIS]) e la sussistenza di rapporti di lavoro se pur con soggetti diversi dal [OMISSIS].

Supplemento di istruttoria necessario, non potendo fondarsi il provvedimento, di rigetto ed espulsivo, sulla mera dichiarazione del [OMISSIS] in ordine alla mancata presentazione del [OMISSIS] sul posto di lavoro, senza richiedergliene le ragioni, risiedenti, come dal [OMISSIS] attestato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, versata in atti (allegato 8), nel fatto che “… a seguito di colloquio con lui avuto gli avevo anticipato la mia indisponibilità all’assunzione per aver provveduto diversamente a gestire la collaborazione domestica”.

6a- Il Collegio non si nasconde che, come replicato in memoria dall’amministrazione, dette circostanze (ragione della mancata presentazione sul posto di lavoro e sussistenza di diversi rapporti lavorativi) non erano state rappresentate all’amministrazione, come ben poteva farsi: ovvero, non si ha ragione di negarlo, doveva; se non che tale omissione da parte del ricorrente, nelle peculiari condizioni qui date, non può comunque giustificare la misura adottata (diniego del permesso con obbligo di allontanarsi dal territorio italiano entro quindici giorni) in via immediata senza una previa indagine sulle ragioni della mancata presentazione sul posto di lavoro (imputabile, come detto, solo al datore di lavoro, dichiaratosi non più disponibile all’assunzione in ragione del tempo trascorso, anch’esso non imputabile al ricorrente), dalla quale sarebbe anche emerso che, come qui anche documentato, lo straniero provvedeva in modo lecito a procurarsi i mezzi di sussistenza.

7- Ne deriva la preannunciata fondatezza dell’esaminata denuncia e quindi, assorbito quant’altro, del gravame, questo deve essere accolto e. per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi quelli ulteriori.

Le spese di giudizio vanno compensate, avuto conto della natura delle raggiunte conclusioni e delle omissioni (comunque) in parte ascrivibili al ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/12/2010
 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, Sentenza n. 26793 del 03/12/2010

FATTO e DIRITTO

1- La controversia all’esame oppone il sig. [OMISSIS] al Questore di Napoli che, a mezzo dell’impugnato provvedimento prot. n. 2436 del 26 febbraio 2009, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno, quale da lui richiesto con atto del 10 settembre 2008, e gli ha ingiunto di allontanarsi dal territorio italiano entro quindici giorni, per quanto appresso testualmente riportato:

“Vista l’istanza presentata dal cittadino straniero [OMISSIS], volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a seguito dell’autorizzazione al lavoro ai sensi dell’art. 22 del d. l.vo n. 286 del 1998 rilasciata dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Napoli al sig. [OMISSIS] [OMISSIS] in data 4.3.2008;

Esaminati gli atti di questo Ufficio, dai quali si evince che il cittadino straniero, all’atto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, allegava alla propria istanza documentazione attestante un rapporto di lavoro in qualità di domestico alle dipendenze del succitato cittadino italiano;

Rilevato che a seguito di accertamenti esperiti da personale del Commissariato di P. S. Nola (Na) non veniva riscontrata l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro fra le parti in quanto l’asserito datore di lavoro, [OMISSIS] [OMISSIS], dichiarava che il cittadino [OMISSIS] non si era mai presentato presso la sua abitazione per svolgere le mansioni di collaboratore domestico;

Ritenuto che la mancanza di rapporto di lavoro è motivo ostativo alla concessione del permesso di soggiorno, come disposto dall’art. 13, comma 2 e 2 bis, del d.P.R. 394 del 1999, come modificato dal d.P.R. 334/2004;

Letto l’art. 21 octies della l. 241 del 1990, come modificata dalla l. 15 del 2005;

Atteso che in relazione a quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del d. l.vo 286 del 1998, così come modificato dalla l. 189 del 2002, mancano i requisiti necessari al soggiorno nel territorio dello Stato”.

2- Il ricorrente contesta la determinazione reiettiva e siffatte ragioni poste a suo sostegno con un primo motivo recante la denuncia di violazione di legge (art. 5 d. l. vo 268 del 1998; art. 12, 13, 35 e 36 del d.P.R. 394 del 1999), della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2008 e di eccesso di potere, in particolare per difetto di adeguata istruttoria, in quanto il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essergli rifiutato, ovvero doveva essergli rilasciato il permesso per “attesa occupazione”, poiché il rapporto lavorativo non aveva avuto inizio non per causa a lui imputabile, ma in ragione della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, sig. [OMISSIS], che nel febbraio del 2006 aveva chiesto il nulla osta all’ingresso del [OMISSIS] in Italia. Peraltro, aggiunge sempre il ricorrente, si sarebbe dovuto tener conto che, nel frattempo, aveva svolto lavori saltuari, ottenuto una promessa di assunzione e dichiarato redditi riferiti all’anno 2008.

Con un secondo motivo di ricorso viene denunciato il difetto di motivazione che vizierebbe il provvedimento impugnato avuto conto dei riferimenti impropri in esso contenuti all’art. 13, comma 2 e 2 bis del d.P.R. 394 del 1999.

3- L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio in difesa dell’intimata amministrazione in data 12 gennaio 2010 ha versato in atti nota difensiva predisposta dalla stessa.

4- Con ordinanza di questa Sezione n. 71 del 13 gennaio 2010 è stato negato ingresso all’invocata tutela cautelare; con successiva pronuncia della sesta Sezione Consiglio di Stato n. 2564 del 4 giugno 2010 è stato accolto l’appello proposto avverso detta pronuncia interinale di prime cure “avuto riguardo alla circostanza che l’appellante intratteneva un rapporto di lavoro (sia pur con un soggetto diverso da quello originariamente indicato)”.

5- In data 15 novembre 2010 è stata depositata relazione difensiva predisposta dalla stessa amministrazione per ribadire la legittimità del proprio operato.

5- Venendo alla fase valutativa/decisionale è avviso del Collegio che, all’esito dei più compiuti approfondimenti dei profili di fatto e di diritto della res controversa, quali possibili e dovuti in questa sede anche in presenza del dictum del giudice della cautela di secondo grado, debba riconoscersi la fondatezza della denuncia attorea di difetto di istruttoria adeguata.

Ed invero, il d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

– all’art. 5, comma 5, dispone che: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;

– al successivo art. 22, comma 11, sancisce che “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario” e che “il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per la residua validità del permesso di soggiorno e comunque … per un periodo non inferiore a sei mesi”.

6- Orbene, alla stregua di quanto a trarsi dal combinato disposto fra i riportati artt. 5 e 22 del Testo unico, deve convenirsi con la denuncia attorea che, nel caso di specie, il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essere negato sulla scorta della ragione indicata nel provvedimento senza prima far luogo ad un supplemento di istruttoria dal quale, come documentato in atti, sarebbe emersa la prospettata imputabilità al datore di lavoro della mancata stipulazione del contratto di lavoro (sig. [OMISSIS]) e la sussistenza di rapporti di lavoro se pur con soggetti diversi dal [OMISSIS].

Supplemento di istruttoria necessario, non potendo fondarsi il provvedimento, di rigetto ed espulsivo, sulla mera dichiarazione del [OMISSIS] in ordine alla mancata presentazione del [OMISSIS] sul posto di lavoro, senza richiedergliene le ragioni, risiedenti, come dal [OMISSIS] attestato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, versata in atti (allegato 8), nel fatto che “… a seguito di colloquio con lui avuto gli avevo anticipato la mia indisponibilità all’assunzione per aver provveduto diversamente a gestire la collaborazione domestica”.

6a- Il Collegio non si nasconde che, come replicato in memoria dall’amministrazione, dette circostanze (ragione della mancata presentazione sul posto di lavoro e sussistenza di diversi rapporti lavorativi) non erano state rappresentate all’amministrazione, come ben poteva farsi: ovvero, non si ha ragione di negarlo, doveva; se non che tale omissione da parte del ricorrente, nelle peculiari condizioni qui date, non può comunque giustificare la misura adottata (diniego del permesso con obbligo di allontanarsi dal territorio italiano entro quindici giorni) in via immediata senza una previa indagine sulle ragioni della mancata presentazione sul posto di lavoro (imputabile, come detto, solo al datore di lavoro, dichiaratosi non più disponibile all’assunzione in ragione del tempo trascorso, anch’esso non imputabile al ricorrente), dalla quale sarebbe anche emerso che, come qui anche documentato, lo straniero provvedeva in modo lecito a procurarsi i mezzi di sussistenza.

7- Ne deriva la preannunciata fondatezza dell’esaminata denuncia e quindi, assorbito quant’altro, del gravame, questo deve essere accolto e. per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi quelli ulteriori.

Le spese di giudizio vanno compensate, avuto conto della natura delle raggiunte conclusioni e delle omissioni (comunque) in parte ascrivibili al ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/12/2010

 

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