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In difetto di instaurazione del contraddittorio non vale l’effetto devolutivo dell’appello – Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 8724/2010

In difetto di un presupposto processuale relativo alla non corretta instaurazione del contraddittorio non vale l’effetto devolutivo dell’appello. E’ questo il principio di diritto affermato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8724 dello scorso 10 dicembre.
Secondo i Magistrati di Palazzo Spada è pacifico, in materia di impugnazione di una graduatoria concorsuale, che rivestono la qualità di controinteressati tutti i soggetti che dall’accoglimento del ricorso, in relazione alle censure dedotte, vedrebbero alterata la loro collocazione in graduatoria, assumendo una collocazione deteriore; ovvero, qualora si tratti di censure attinenti alla regolarità della procedura concorsuale nel suo complesso, vanno evocati tutti i soggetti in essa collocati.

Non si può al riguardo dubitare, proseguono i Giudici dell’effettiva qualità di controinteressati dei soggetti stessi, atteso ch’essa deriva loro non certo dalla normativa speciale in materia di quadri di avanzamento dei militari, ma dalle peculiarità proprie della “procedura di avanzamento a scelta per esami” in argomento (indetta ex art. 58, comma 3, del D. Lgs. n. 199/1995), da espletarsi sulla base di un criterio selettivo normativamente previsto, che rende applicabile alla stessa i generali principii in materia di procedure selettive, tra i quali appunto pacificamente la giurisprudenza amministrativa annovera quello dell’individuabilità di controinteressati nei concorrenti potenzialmente lesi in caso di accoglimento del gravame.

Nella fattispecie, gli esposti principi di diritto erano stati disattesi dal primo giudice, il quale, non vertendosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso essendo stato l’atto introduttivo comunque notificato ad un controinteressato (della cui qualificazione come tale qui non si controverte), doveva disporre l’integrazione del contraddittorio, cui era tenuto indipendentemente dall’esito del giudizio ed a maggior ragione una volta che ha ritenuto il ricorso fondato.

(Litis.it, 14 Dicembre 2010)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 8724 del 10/12/2010

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado gli odierni appellati, tutti sottufficiali inquadrati nel ruolo degli «Ispettori» della Guardia di Finanza, avendo partecipato con esito negativo (in quanto collocati nella graduatoria finale di merito e nel relativo quadro di avanzamento in posizioni non utili per il conseguimento della promozione al grado superiore) alle procedure di «avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 1998» di cui alla determinazione n. 47680 in data 15 febbraio 1999 del Comandante Generale della Guardia di Finanza), hanno chiesto :

1) l’annullamento :

a) del punteggio definitivo di merito da loro conseguito nella fase della procedura selettiva de qua relativa alle prove d’esame ;

b) del punteggio definitivo di merito dagli stessi ottenuto nella fase relativa alla valutazione dei precedenti di servizio e del titoli conseguiti ;

c) del punteggio di merito finale dagli stessi conseguito nella procedura di valutazione ;

d) delle conseguenti posizioni di iscrizione nel «quadro di avanzamento» relativo al contingente di appartenenza, rispettivamente ottenute dai ricorrenti;

e) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, connesso e/o conseguente a quello impugnato ed in particolare :

e1) della graduatoria di merito finale e del pertinente quadro di avanzamento conseguentemente formati ;

e2) della nota del Comando Generale della GdF – I Reparto prot. 150097/1230/2 di prot. in data 6 giugno 2000;

2) l’accertamento del loro conseguente diritto a conseguire la promozione al grado di Maresciallo Aiutante, mediante iscrizione in posizione utile nella graduatoria di merito finale e/o nel pertinente Quadro di avanzamento.

Il ricorso di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, che, sulla base della ritenuta assorbente fondatezza del primo motivo di impugnazione, ha considerato in buona sostanza la procedura de qua illegittima, in quanto l’Amministrazione avrebbe proceduto alle complessive attività di valutazione dei “precedenti di servizio e dei titoli conseguiti” dagli Ispettori interessati senza alcuna predeterminazione dei criterii di massima, necessarii tra l’altro, secondo la tesi dei ricorrenti condivisa dal T.A.R., a garantire la “parità di trattamento” dei candidati, nonché ad assicurare la “trasparenza” della procedura medesima.

In accoglimento del ricorso il Giudice di primo grado ha quindi annullato gli atti impugnati.

La sentenza è appellata dall’Amministrazione, che, con ampie deduzioni, ne rileva l’illegittimità ed erroneità sotto più profili.

Non si sono costituiti in giudizio né l’appellato sig. Appicelli né il cointeressato intimato.

Si sono invece costituiti i sigg.ri [OMISSIS], i quali ribadiscono la fondatezza dei motivi di ricorso dedotti in primo grado, che vengono all’uopo riproposti, concludendo per l’infondatezza dell’appello “anche in ordine alla sollevata eccezione di difetto di contraddittorio siccome tardiva …”.

Con Ordinanza n. 4891/2004, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2004, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Con memoria in data 4 ottobre 2010 gli appellati costituiti rassegnano ampie deduzioni in fatto e considerazioni in diritto a sostegno della domanda di reiezione dell’appello, all’uopo anche riproponendo i motivi di gravame già dedotti in primo grado per dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti oggetto di richiesta di annullamento.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 19 ottobre 2010.

2. L’appello è fondato nei términi che séguono.

Con il primo motivo dell’appello si deduce che la sentenza è viziata sotto il profilo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori della procedura, palesemente pregiudicati dall’accoglimento dell’impugnativa.

La doglianza, che si risolve in un’eccezione attinente alla regolarità del contraddittorio e che in quanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento non soggiace ai limiti di cui all’art. 345 comma 2 c.p.c. e proprio in quanto tale è altresì in grado di resistere alla contro-eccezione di genericità formulata dagli avversarii ), è meritevole di accoglimento.

E’ infatti pacifico, in materia di impugnazione di una graduatoria concorsuale (o comunque, come nel caso di specie, para-concorsuale e selettiva), che rivestono la qualità di controinteressati tutti i soggetti che dall’accoglimento del ricorso, in relazione alle censure dedotte, vedrebbero alterata la loro collocazione in graduatoria, assumendo una collocazione deteriore; ovvero, qualora si tratti di censure attinenti alla regolarità della procedura concorsuale nel suo complesso ( come appunto accade nel caso di specie, in cui l’impugnativa concerne tra l’altro la stessa graduatoria della procedura, avverso la quale sono stati dedotti vizii attinenti alle operazioni di valutazione, la cui eventuale fondatezza è in grado di travolgere le operazioni concorsuali e l’intera graduatoria ), vanno evocati tutti i soggetti in essa collocati.

Non si può al riguardo dubitare (come pure sembrano voler prospettare gli appellati contraddittoriamente, peraltro, con le loro successive difese relative alla natura della procedura di cui si tratta) dell’effettiva qualità di controinteressati dei soggetti stessi, atteso ch’essa deriva loro non certo dalla normativa speciale in materia di quadri di avanzamento dei militari, ma dalle peculiarità proprie della “procedura di avanzamento a scelta per esami” in argomento (indetta ex art. 58, comma 3, del D. Lgs. n. 199/1995), da espletarsi sulla base di un criterio selettivo normativamente previsto, che rende applicabile alla stessa i generali principii in materia di procedure selettive, tra i quali appunto pacificamente la giurisprudenza amministrativa annovera quello dell’individuabilità di controinteressati nei concorrenti potenzialmente lesi in caso di accoglimento del gravame.

A tali principii non si è attenuto il Giudice di primo grado, il quale, non vertendosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso essendo stato l’atto introduttivo comunque notificato ad un controinteressato (della cui qualificazione come tale qui non si controverte), doveva disporre l’integrazione del contraddittorio, cui era tenuto indipendentemente dall’esito del giudizio ed a maggior ragione una volta che ha ritenuto il ricorso fondato.

In difetto di un presupposto processuale relativo alla non corretta instaurazione del contraddittorio non vale l’effetto devolutivo dell’appello (Cons. St., VI, 24 febbraio 2009, n. 1087).

La sentenza va pertanto annullata e la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al primo Giudice, per la necessaria chiamata in giudizio degli altri controinteressati, salvo che lo stesso non intenda provvedere, nella rinnovata valutazione del mérito della causa devolutagli per effetto del rinvio che non trova alcuna preclusione o condizionamento nel precedente decisum ormai annullato, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.

Si applica, nel giudizio di rinvio (nel quale dovranno essere altresì fissate le modalità e le misure per la corretta integrazione del contraddittorio), l’art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del c.p.a.

3. Ogni statuizione sulle spese processuali anche del presente grado è demandata al Giudice del rinvio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso     indicato in epigrafe n. 7788 del 2004, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e rimette la causa al primo Giudice, che deciderà anche sulle spese della presente fase.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 19 ottobre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/12/2010

 

 

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