Processi lunghi, il risarcimento non vale per le liti tributarie – Cassazione Civile, Sentenza n. 24614/2010
I giudizi che coinvolgono la potestà impositiva dello Stato restano escluse dal quadro di tutela comunitaria
E’ fuori dal campo di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) l’attesa derivante dall’accertamento da parte del giudice tributario della base imponibile del tributo, in quanto coinvolge lo stesso potere impositivo dello Stato. Così, ribadendo un principio già affermato in passato, l’ordinanza della Cassazione n. 24614 del 3 dicembre ha confermato l’esclusione rispetto al contenzioso tributario del diritto al ristoro dei danni subiti per la durata non ragionevole del relativo procedimento giurisdizionale.
La vicenda di merito e il contenzioso per l’equa riparazione
In due distinti momenti temporali, una società ricorreva al giudice tributario contro atti di accertamento con i quali erano stati rettificati a suo carico i redditi dichiarati per alcuni periodi d’imposta.
Uno dei giudizi, concernente un accertamento di un maggior reddito imponibile di circa 26 milioni di lire, con irrogazione di sanzioni per oltre 13 milioni (maggio 1999), si era concluso con sentenza della Commissione tributaria regionale del giugno del 2006 che aveva accolto il ricorso di parte.
Il secondo, promosso contro atti tributari che, oltre a recuperare maggiori imposte, avevano irrogato sanzioni pecuniarie, rispettivamente di oltre 42 milioni e di quasi 93 milioni (sempre di vecchie lire) iniziato a settembre 1994, era terminato molti anni dopo, sempre con la parte privata vittoriosa.
Lamentando di aver subito danni non patrimoniali da irragionevole durata dei processi tributari nei quali era stata parte, la società proponeva ricorso contro il ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della legge n. 89/2001 e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, al fine di ottenere l’equo indennizzo del pregiudizio patito.
La Corte d’appello di Messina accoglieva la domanda – ritenendo parificabile il processo sulle sanzioni irrogate a quello da accusa penale di cui all’articolo 6 della Cedu – e condannava il ministero a pagare per equo indennizzo 8mila euro, pari a mille euro per ogni anno eccedente la ragionevole durata dei giudizi tributari di cui sopra (per il primo contenzioso il giudice aveva infatti computato come “irragionevoli” due anni, per il secondo sei anni).
Contro il decreto di condanna emesso nei suoi confronti, il ministero dell’Economia e delle Finanze presentava ricorso in Cassazione, affermando la violazione delle norme della legge n. 89/2001 e della Cedu, anche riguardo ai principi di diritto già enunciati dalla Suprema corte in materia di equo indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata dei giudizi.
In particolare, il ministero eccepiva che nella specie erano state erroneamente ritenute valutabili ai fini dell’applicazione della Cedu sanzioni liquidate in base alle imposte evase, senza considerare che il computo di tali sanzioni è connesso a quello del tributo evaso, che esprime la potestà impositiva dello Stato e che, quindi, è estraneo ai processi oggetto dell’articolo 6 della Convenzione.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha accolto l’esposto motivo di ricorso, riportandosi alla propria giurisprudenza, secondo la quale non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione l’attesa che derivi dall’accertamento da parte del giudice tributario adito della base imponibile del tributo, in quanto il relativo giudizio “coinvolge lo stesso potere impositivo dello Stato, al di fuori dei diritti e doveri di carattere civile del cittadino e della fondatezza dell’accusa penale che viene a lui rivolta e quindi non inquadrabile in una attività processuale”.
In particolare, i giudici della Cassazione hanno rilevato che, nel caso de quo, come peraltro accade in genere, la misura della sanzione pecuniaria irrogata e annullata dal giudice era connessa a quella del tributo evaso e delle imposte dovute; che nella specie non vi erano sanzioni accessorie nè pene pecuniarie ma erano irrogate sanzioni in proporzione alle imposte evase; che, soprattutto, la particolare gravità di esse era stata collegata dalla Corte di merito solo alla loro misura o entità “con una valutazione di parifica alla accusa penale, che non ha senso in rapporto ad accertamenti o rettifiche che si collegano di certo al solo potere impositivo dello Stato italiano”.
In sostanza, rileva l’ordinanza 24614/2010, nel caso in esame non vi è la contestazione di un’accusa penale, ma solo l’accertamento amministrativo di un’evasione fiscale, con la conseguenza che, essendo le sanzioni tributarie strettamente connesse al potere impositivo dello Stato, non è possibile individuare nella relativa controversia il presupposto dei rapporti civili e penali cui fa riferimento l’articolo 6 della Cedu per cui il contribuente sanzionato debba necessariamente rientrare tra i soggetti che hanno diritto a una durata ragionevole del processo.
Sulla base di tali presupposti, quindi, la Suprema corte ha accolto il ricorso del ministero, cassando il decreto della Corte d’appello di Messina e, decidendo nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda di equa riparazione, ha anche addossato alla parte privata le spese dell’intero giudizio (2.500 euro per il giudizio di merito e 1.300 euro per la fase di legittimità, oltre accessori e spese generali).
Considerazioni
Con legge 848/1955 è stata disposta la ratifica e l’esecuzione in Italia della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
Per quanto d’interesse in questa sede, l’articolo 6 della Convenzione (rubricato “Diritto ad un processo equo”) stabilisce, tra l’altro, che “Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei”.
Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte parti contraenti dalla Convenzione e dai suoi protocolli, è stata istituita (articolo 19 della Cedu) una Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha sede a Strasburgo e che può essere adita, tra gli altri, anche da persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati che affermino di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.
Nel nostro ordinamento, a garanzia dell’effettività del diritto alla ragionevole durata del processo, la cui tutela era in precedenza affidata in via esclusiva alla Corte di Strasburgo, è intervenuta la legge 89/2001 (cosiddetta “legge Pinto”), che ha introdotto gli strumenti per assicurare direttamente all’interno del sistema giurisdizionale italiano il diritto a un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
In particolare, l’articolo 2 della legge 89 ha stabilito che chiunque lamenti di aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Cedu sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto a un’equa riparazione.
Nell’accertare la violazione, il giudice adito è chiamato a considerare come parametri la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
In ordine alla quantificazione della riparazione, lo stesso articolo 2 prevede che questa è determinata a norma dell’articolo 2056 del codice civile e che “rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1”.
Per quanto riguarda l’ambito dei processi rispetto ai quali viene ritenuto applicabile il diritto all’equa riparazione in caso di durata irragionevole del giudizio, la Corte di cassazione – ricollegandosi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha tradizionalmente affermato l’estraneità delle vertenze relative alla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria al campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 della Cedu, rilevando che la materia fiscale fa parte ancora del nucleo duro delle prerogative della potestà pubblica – ha già in passato ritenuto che l’equa riparazione prevista dalla legge nazionale per la violazione della predetta norma della Convenzione “non è riferibile alla eventuale eccessiva protrazione della durata di controversie, involgenti la potestà impositiva dello Stato, che dal quadro di tutela della norma comunitaria restano – per come visto – escluse” (Cassazione 19367/2008, vedi articolo “Equa riparazione off-limits” pubblicato su Fiscooggi il 26/7/2008).
L’ordinanza 24614/2010, intervenendo in un quadro interpretativo piuttosto chiaro, ribadisce quindi il principio per cui non è possibile invocare la tutela risarcitoria della legge Pinto rispetto a un processo tributario che abbia avuto a oggetto un accertamento o una rettifica della base imponibile da parte dell’Amministrazione finanziaria con ogni sanzione pecuniaria conseguente, trattandosi di controversia concernente il potere d’imposizione, come tale estraneo all’ambito di garanzia fissato dalla legge.
Massimo Cancedda
nuovofiscooggi.it