Decreto penale. La sentenza di proscioglimento del Gip. si impunga con il ricorso per cassazione – Cassazione Sezioni Unite, Sentenza 43055/2010
Le Sezioni Unite hanno ribadito che la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i.p. investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata esclusivamente con il ricorso per cassazione. Nell’occasione la Corte ha altresì riaffermato il consolidato orientamento per cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, l’ambito del controllo rimesso al giudice di legittimità sulla giustificazione della pronunzia che l’abbia rilevata è circoscritto all’evidenza delle eventuali condizioni per il proscioglimento nel merito, sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento, atteso che l’annullamento con rinvio risulta incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato imposta dagli artt. 129, comma primo e 620, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
La non esperibilità dell’appello, affermano le Sezioni Unite, si palesa appunto giustificata in relazione all’incompetenza funzionale del giudice di appello ad emettere decisione di annullamento della sentenza del giudice per le indagini preliminari e contemporaneamente all’incompetenza ad emettere, nel caso di impugnazione del p.m., sentenza di condanna dell’imputato. Infatti, il giudice di appello non può incidere sulla resgiudicanda con poteri di cognizione più ampi rispetto a quelli di cui è titolare il giudice di primo grado, il quale, ai sensi dell’art. 459 cod. proc. pen., ricevuta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, può accoglere la richiesta e restituire gli atti al p.m. ovvero pronunciare sentenza di proscioglimento a norma ell’art. 129.
Ne consegue che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve fare riferimento necessariamente all’art. 568 comma 2, cod. proc. pen., il quale dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possano dare luogo a conflitto di giurisdizione o competenza a norma dell’art. 28 dello stesso codice.
Le Sezioni Unite hanno anche precisato che quando la decisione è resa in camera di consiglio il termine di impugnazione è di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), decorrente dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, incombente questo che va eseguito, ex art. 128 cod. proc. pen., in relazione a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
(Litis.it, 10 Dicembre 2010)
Sentenza n. 43055 del 30 settembre 2010 – depositata il 3 dicembre 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore R. Galbiati)