Decurtazione punti patente. Il ricorso non sospende il termine per la indicazione del conducente – Cassazione Civile, Sentenza 22881/2010
La seconda sezione civile della Cassazione smentisce la nota del Ministero dell’Interno che aveva stabilito che la proposizione del ricorso avverso un verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità con sistema autovelox sospende anche il termine di 60 giorni per la indcazione del nominativo del conducente cui applicare la decurtazione dei punti della patente, posto a carico del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione.
Secondo il dato letterale dell’art. 126 bis, comma secondo, quarto periodo c.d.s, il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente – sottolinea la cassazione – decorre non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organismo di polizia; nè è previso che quest’ultmo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito.
In proposito, evidenza la Cassazione, vi è sostanziale continuità anche nel testo della norma come modificata nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (inalterato di sessanta giorni) decorre “dalla data di notifica del verbale di contestazione” dell’infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione).
Peralto, neppure l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall’art. 180, comma 8, c.d.s., attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori che rileva in sè stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito.
(Litis.it, 9 Dicembre 2010, Marco Martini)
Sentenza n. 22881 del 10 novembre 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore C. De Chiara)