GiurisprudenzaPenale

Guida in stato di ebbrezza. Patteggiamento e conseguenza dello ius superveniens. Confisca dell’auto – Cassazione penale, Sentenza 41080/2010

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, ove il giudice, in sede di patteggiamento, abbia omesso – vigente la disciplina antecedente alla novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 – di ordinare la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di disporre la confisca amministrativa, non implicando la trasformazione della natura giuridica della confisca (oggi sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 24 novembre 1981, n 689.

In particolare sottolinea la Cassazione:
La disposizione normativa di cui all’art.186 Codice della Strada è stata parzialmente modificata dall’art.33 della Legge 29 luglio 2010, n.120 recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nonostante la normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell’unitario contesto dell’intero testo normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta, com’è noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 186, 20 c., lett. c), del Codice della Strada limitatamente alle parole “ai sensi dell’ art. 240, secondo comma, del codice penale”).

Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell’altrettanto novellato art. 187, l. c.), quanto al sequestro, all’art. 224-ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’art. 213, in quanto compatibili”. Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle “ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”, sicché l’art. 224-ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie.

La ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una “depenalizzazione” dell’illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti dall’art. 2, 4 c., c.p. ed 1 L. n. 689/1981.

La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all’apparato sanzionatorio tipico dell’art. 17 c.p.. In siffatto contesto non può non ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anziché penale) essendo, per definizione, più favorevole per l’imputato. Per quelle fattispecie, come nel caso che ci occupa, erroneamente non disposte, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio affinché venga disposta la confisca amministrativa

Sentenza n. 41080 udienza del 6 ottobre 2010  – depositata il 22 novembre 2010
(Quarta Sezione Penale, Presidente R. Galbiati, Relatore C. D’Isa)

 

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