Legittima la dequalificazione se finalizzata alla salvaguardia del posto di lavoro – Cassazione Lavoro, Sentenza n. 23926/2010
L’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 1. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile – alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2 103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni anche inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
Il cosiddetto patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro costituisce non già una deroga all’art. 2103 c.c., norma diretta alla regolamentazione dello “jus variandi” del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l’espresso disposto del comma secondo delle stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore; pertanto, la validità del patto presuppone l’impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione – sia pure in forma tacita – della disponibilità del lavoratore ad accettare.
(Litis.it, 6 Dicembre 2010)
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 23926 del 25/11/2010
Premesso in fatto
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di [OMISSIS] e conferma la decisione del Tribunale di Trieste n. 226 del 17.6.2004, con la quale era stata respinta la pretesa di condanna dell’ [OMISSIS] al risarcimento del danno da dequalificazione professionale.
2. All’esito di rigetto dell’impugnazione la Corte di appello di Trieste perviene in base all’accertamento che il passaggio del [OMISSIS] dal reparto grafico all’ufficio servizi generali, avvenuto dopo il rientro dalla cassa integrazione guadagni con assegnazione a mansioni effettivamente inferiori rispetto al suo livello di inquadramento, era stato determinato dalla soppressione del reparto grafico e dall’esigenza di conservare il posto di lavoro, anche secondo quanto previsto dall’accordo sindacale 13.4.1993. sicché sì era in presenza di una deroga consentita all’art. 2103 c.c. ed accettata dal dipendente.
3. Il ricorso proposto da [OMISSIS] si articola in tre motivi; resiste con controricorso l’ [OMISSIS].
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la sentenza impugnata fondato la decisione su quanto accertato in precedenti giudicati intervenuti tra le parti e concernenti il medesimo rapporto di lavoro, ma aventi ad oggetto diverse causae petendi e differenti richieste: infatti, si riferivano al periodo di lavoro anteriore al collocamento in cassa integrazione guadagni (periodo marzo – ottobre 1993) ed a controversie con oggetto del tutto diverso (legittimità della collocazione in CIG: dequalificazione per essere stato lasciato sostanzialmente inattivo presso il reparto grafico). Il quesito di diritto è formulato nel senso che il giudice “non può porre a fondamento della propria decisione un giudicato inerente ad un petitum oggettivamente diverso dall’oggetto dell’attuale controversia”.
2. Il motivo è inammissibile perché non coerente con la motivazione della sentenza, cosicché resta preclusa la possibilità di dare risposta al quesito di diritto formulato.
2.1 La sentenza impugnata ha esattamente individuato il contenuto della controversia: illegittima assegnazione, dopo il rientro dalla sospensione dal lavoro con collocazione in cassa integrazione, a mansioni di fattorino e di addetto al centralino presso l’ufficio servizi generali, inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento posseduto (VIII).
I precedenti giudicati intervenuti dalle stesse parti sono stati utilizzati dal giudice del merito non per farne derivare effetti preclusivi degli accertamenti richiesti dalla decisione della causa, ma soltanto per ricavarne, anche in base alle prove raccolte nei precedenti giudizi cui si fa espresso riferimento, elementi utili proprio ai detti accertamenti.
Riferisce, infatti, la sentenza che dal giudicato formatosi in ordine alla legittimità della sospensione del rapporto con collocamento in CIG risultava che il [OMISSIS] aveva rifiutato di essere trasferito ad altro reparto, rimanendo inserito nell’ufficio grafico che era stato poi chiuso; dall’altro giudicato, di rigetto delle pretese connesse alla dequalificazione subita dal marzo all’ottobre del 1993, era emerso che lo stesso lavoratore aveva rifiutato il trasferimento presso la tipografia, sebbene l’attività dell’ufficio grafico si fosse notevolmente ridotta, nonché di intraprendere un percorso di riqualificazione, decidendo anzi di iniziare in proprio un’attività analoga a quella cui era addetto presso l’ufficio grafico.
3. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato vizio di motivazione in ordine all’affermazione che l’assegnazione alle mansioni inferiori fosse il frutto di un tacito accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Si deduce che l’accordo sindacale diretto a consentire il rientro anticipato dalla Cig con assegnazione anche a mansioni inferiori, mantenendo però la stessa retribuzione e categoria, non poteva disporre dei diritti dei singoli lavoratori; che nessun consenso alla dequalificazione era stato prestato dal [OMISSIS], come dimostrato dalle controversie da lui in precedenza instaurate e dirette proprio a conservare il livello di professionalità corrispondente all’ inquadramento acquisito.
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 2103 c.c. perché la possibilità di patti in deroga è esclusa dal chiaro dettato della legge e comunque, se ammissibile in presenza di necessità di licenziare, non può estendersi alle iniziative del datore di lavoro che attuino una dequalificazione e di fronte alle quali il lavoratore non è libero nell’esprimere il suo consenso.
5. La Corte, esaminati unitariamente il secondo e il terzo motivo di ricorso per la connessione tra le argomentazioni, li giudica non fondati,
5.1. Le deduzioni del ricorrente sono esatte nella parte in cui sostengono che la nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni, previsto dal capoverso dell’art. 2103 c.c., si applica anche alla contrattazione collettiva, come si desume, in positivo, dal dettato normativo dell’art. 40 della legge n. 300 del 1970, che fa salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali solo se più favorevoli ai lavoratori, nonché, “a contrario”, da altre disposizioni con cui, eccezionalmente, il legislatore ha autorizzato la contrattazione collettiva ad introdurre una disciplina in deroga al disposto del comma primo dell’art. 2103 c.c., quale l’ art. 4, comma Il, della legge n. 223 del 1991, secondo cui “gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al comma secondo dell’art. 2103 c.c., la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte (Cass., sez. un., 24/11/2006, n. 25033
5.2. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è ormai definitivamente orientata nel senso che l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 1. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile – alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2 103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni anche inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (Cass. sez. un., 7/08/1998, n. 7755, e le successive decisioni conformi). Si è anche precisato che il cosiddetto patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro costituisce non già una deroga all’art. 2103 c.c., norma diretta alla regolamentazione dello “jus variandi” del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l’espresso disposto del comma secondo delle stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore; pertanto, la validità del patto presuppone l’impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione – sia pure in forma tacita, della disponibilità del lavoratore ad accettare (vedi Cass. 5/8/2000, n. 10339).
5.3. La sentenza impugnata non si è discostata dai richiamati principi ed ha fondato la decisione sopra accertamenti di fatto correttamente eseguiti o comunque non contestati dal ricorrente.
In primo luogo, la sentenza menziona l’accordo sindacale avente ad oggetto la possibile assegnazione a mansioni di livello inferiore, ma non lo considera fonte del patto in deroga; l’impossibilità di adibire il [OMISSIS] alle stesse mansioni o ad altre equivalenti viene espressamente esclusa dal giudice del merito, che ritiene la dequalificazione unica alternativa al licenziamento senza che sul punto vi siano censure del ricorrente; la disponibilità del dipendente alla continuazione del rapporto di lavoro è stata desunta dalla mancata reazione immediata al trasferimento ai servizi generali, con assegnazione a mansioni inferiori.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del [OMISSIS] al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente le prime in € 28,00 oltre spese generali iva e cpa, e i secondi in € 2500,00 (duemilacinquecento/00).
Depositata in Cancelleria il 25.11.2010