Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Abruzzo – Corte Costituzionale, Ordinanza 348/2010
Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Abruzzo – Modifiche alla legge della Regione Abruzzo n. 77/1999 – Possibilità per i Direttori Regionali di poter permanere in servizio oltre i normali limiti di età anagrafica o contributiva – Lamentata deroga ai principi statali in materia pensionistica;
Introduzione del comma 4-bis all’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 17/2001 – Ufficio di diretta collaborazione del Presidente – Personale incaricato nelle Strutture Speciali di Supporto “Gabinetto della Presidenza” e “Segreteria del Presidente” – Equiparazione al personale con qualifica dirigenziale di cui al C.C.N.L. dell’area della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali – Lamentata natura meramente fiduciaria del rapporto instaurato con il predetto personale incaricato, assunto senza necessità di alcun particolare titolo di studio, né di alcuna procedura concorsuale – Contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l’organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Corte Costituzionale, Ordinanza 348/2010 del 01/12/2010
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, commi 1, 2, 3, e 4, e dell’art. 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo del 9 gennaio 2010, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 – 2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria Regionale 2010)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 marzo 2010, depositato in cancelleria il 23 marzo 2010 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2010.
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 marzo 2010 e depositato il successivo 23 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, e 117, comma secondo, lettera o), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, commi 1, 2, 3, e 4 [recte: dell’art. 22-bis della legge regionale dell’Abruzzo del 14 settembre 1999, n. 77, come introdotto dall’art. 21 sopra citato], e dell’art. 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo del 9 gennaio 2010, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 – 2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria Regionale 2010)»;
che il ricorrente premette che l’art. 21 della citata legge regione ha introdotto nella precedente legge della Regione Abruzzo del 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), l’art. 22-bis, che, consentendo ai direttori regionali la possibilità di permanere in servizio oltre i normali limiti di età anagrafica o contributiva, verrebbe ad incidere sulla materia del sistema pensionistico e della previdenza sociale, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell’art 117, secondo comma , lettera o), della Costituzione;
che, infatti, prosegue il ricorrente, il legislatore statale, avendo rivisto «i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l’armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo (legge n. 335/1995)», ha ridefinito il sistema previdenziale, dando così attuazione alla tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione;
che, con la norma censurata, in particolare con i commi 2, 3 e 4, il legislatore regionale è venuto a dettare norme in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro in contrasto con la normativa statale e al di fuori della propria competenza, secondo quanto stabilito dall’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, disposizione che riserva tale materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
che il comma 1 del censurato articolo, poi, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost., in quanto – con lo stabilire che «I Direttori regionali che maturano l’età anagrafica o contributiva utile per il collocamento a riposo nel corso della Legislatura, possono presentare richiesta di prosecuzione dell’attività lavorativa sino al temine della Legislatura stessa» – non avrebbe rispettato i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
che, inoltre, per quanto riguarda l’art. 22, comma 4, della citata legge regionale dell’Abruzzo n. 1 del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che essa, disponendo l’inserimento del comma 4-bis nell’art. 2 della legge regionale dell’Abruzzo del 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale), – comma che viene, in buona sostanza, ad equiparare l’espletamento dell’incarico nelle Strutture Speciali di Supporto “Gabinetto della Presidenza” e “Segreteria del Presidente”, «ad ogni effetto di legge», a quello del personale dirigenziale di cui al contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali – si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l’organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), principi ai quali tutte le Amministrazioni devono attenersi;
che, conseguentemente, a detta del ricorrente, la disposizione censurata, letta in combinato disposto con quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 della legge regionale dell’Abruzzo n. 17 del 2001 (i quali dettano, rispettivamente, disposizioni in ordine all’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente e alle dotazioni organiche del gabinetto della Presidenza e della segreteria del Presidente), sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 3, comma primo, e 97, commi primo e terzo, Cost.), ed, in particolare, «con il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell’efficienza della stessa amministrazione, anche per l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, come più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale» (sentenze n. 159 del 2005, n. 205 del 2004 e n. 1 del 1999; ordinanza n. 4 del 2000);
che, pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, la difesa erariale chiede alla Corte costituzionale una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, e dell’art. 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. l del 2010;
che, nel giudizio non ha svolto attività difensiva la Regione Abruzzo;
che, con atto notificato a controparte il 7 luglio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 13 luglio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta deliberazione governativa del 24 giugno 2010, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, in quanto la Regione Abruzzo, con l’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale del 5 maggio, n. 14, recante «Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria Regionale 2010)», ha abrogato le norme impugnate.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 323 e n. 206 del 2010).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Depositata in Cancelleria l’1 dicembre 2010.