CivileGiurisprudenza

I compensi eccessivi sono indizi, non c’è diritto al rimborso Irap – Cassazione Civile, Ordinanza n. 23761/2010

L’indicazione in Unico di considerevoli emolumenti a terzi denota il requisito dell’autonoma organizzazione

La Corte di cassazione è tornata ancora una volta sulla controversa questione della debenza dell’Irap, nell’ipotesi di esercizio di libera professione e, con l’ordinanza n. 23761 del 23 novembre, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha ravvisato nella sentenza impugnata un deficit motivazionale costituito dal fatto che il giudice di merito ha omesso di valutare adeguatamente, ai fini della sussistenza del requisito dell’“esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata”, la rilevanza dei compensi erogati dal contribuente per il lavoro prestato da terzi in suo favore.
 
Il fatto
La vicenda concerne il rituale diniego a un professionista dei rimborsi dell’Irap versata per tre annualità consecutive, sostenuto dal fatto che il contribuente, negli anni in causa, aveva dichiarato compensi corrisposti a terzi di rilevante entità. Al contrario, il rimborso è stato ritenuto spettante da entrambe le Commissioni tributarie, per il fatto che il professionista avrebbe esercitato la propria attività “senza l’ausilio di personale dipendente”.
 
La Commissione regionale, in particolare, ha sostenuto che nessun elemento qualificante, tale da configurare necessariamente l’esistenza di una organizzazione prevalente sul contributo personale del lavoratore autonomo, potrebbe derivare dall’ausilio di un dipendente che ricopra funzioni meramente esecutive.
 
L’Amministrazione, in Cassazione, censura il giudicato impugnato per avere il giudice del riesame trascurato di considerare l’ammontare dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti la propria attività professionale, nonché per non avere neppure concretamente accertato se i beni strumentali utilizzati eccedessero o meno il minimo indispensabile per l’attività professionale.
 
La decisione
La Corte di cassazione ha ravvisato assoluta confliggenza tra la soluzione adottata dalla Commissione del riesame e le ragioni della decisione, derivante da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr pronunce nn. dalla 3672 alla 3682 del 2007, 19860/2008 e 23068/2008). In tutte è stato affermato che, in base alla normativa Irap (articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/1997), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del Tuir, vigente ratione temporis, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
 
In base a tale paradigma, due sono gli elementi qualificanti affinché nell’attività esercitata possa ravvisarsi imponibilità (cfr Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001):
1.     la responsabilità dell’organizzazione
2.     lapresenza di una struttura, composta da uomini e da mezzi, operante al servizio del professionista.
La mancanza o la carenza di questi fattori, che il contribuente è tenuto a dimostrare (articolo 2697 del codice civile), determina l’inapplicabilità dell’Irap.
 
Nel caso in esame, però, il giudice d’appello non ha dato adeguato conto dell’iter logico in base al quale è pervenuto al giudizio di non imponibilità, mostrando, in particolare, di non tenere alcun conto degli elementi, pur significativi, evidenziati dall’ufficio, come l’indicazione in dichiarazione di considerevoli compensi corrisposti a soggetti terzi, che denota proprio, ai fini dell’accertamento del requisito dell’”autonoma organizzazione”, utilizzazione non occasionale – ma continuativa – del lavoro altrui.
 
Precedenti
Peraltro, proprio di recente, con ordinanza n. 18704/2010, la Suprema corte ha stabilito che è soggetto a Irap il contribuente che espone nella dichiarazione dei redditi importanti spese sostenute, adottando così il principio che i costi possono rappresentare un elemento significativo per il giudice chiamato a decidere su un’istanza di rimborso rifiutata.
Anche in quell’occasione la Commissione regionale, considerando insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, non aveva però tenuto conto delle deduzioni dell’ufficio secondo cui negli anni d’imposta accertati erano state dedotte spese di elevato importo.
 
In definitiva, la strada percorsa dalla Corte di cassazione si interpreta nel senso che, in questi casi, la risposta all’interrogativo della soggezione o meno all’Irap dell’attività svolta deve ricercarsi nel concreto dello svolgimento dell’attività professionale, verificando se l’operatore si giovi o meno di un supporto organizzativo.
Infatti, l’autonoma organizzazione, che non è affatto ininfluente, non esisterebbe per il solo svolgimento di un’attività artistica o professionale, bensì per la presenza di un apparato distinto dal professionista e composto da beni strumentali e lavoro altrui (cfr Cassazione, sentenze nn. 9211/2007 e 3674/2007).

Salvatore Servidio
nuovofiscooggi.it

 

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