CivileGiurisprudenza

Niente mantenimento per il figlio maggiorenne disoccupato ma che ha lavorato – Cassazione Civile, Sentenza 23590/2010

Il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno

Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 23590 del 22/11/2010

Svolgimento del processo

In data 17 luglio 2003 il signor [OMISSIS] chiese al Tribunale di Siena di modificare le condizioni della separazione personale dalla moglie, [OMISSIS], omologata con decreto 9 settembre 1999, e l’autorizzazione a ritirare la differenza tra la somma di L. 400.000.000, da lui vincolata – secondo gli accordi di separazione – in una polizza denominata Ticino Vita, a garanzia del pagamento degli assegni, e l’ammontare degli arretrati dovuti per assegni di mantenimento non pagati.

Allegò la diminuzione dei suoi redditi in conseguenza della cessazione della sua attività di fantino, il miglioramento della situazione patrimoniale della moglie e la raggiunta indipendenza economica del figlio A., che aveva raggiunto la maggiore età da due anni. La signora [OMISSIS], costituitasi, resistette alla domanda.

Accogliendo il gravame dI [OMISSIS], il Tribunale di Siena, con decreto in data 31 marzo 2004, ridusse l’assegno mensile di separazione dovuto alla moglie signora [OMISSIS], e a ciascuno dei figli, e autorizzò nei limiti di Euro 94.139,06, pari agli arretrati non corrisposti, lo svincolo della polizza da lui costituita in conformità degli accordi di separazione, con pagamento diretto della somma alla moglie.

Decidendo sul reclamo proposto in via principale dallo stesso [OMISSIS], e in via incidentale dalla signora [OMISSIS], la Corte d’appello di Firenze, con decreto 7 febbraio 2006, ridusse ulteriormente l’assegno per il mantenimento della moglie, dispose la cessazione dell’assegno per il mantenimento del figlio maggiore A. e autorizzò lo svincolo della polizza per l’ulteriore somma di Euro 50.000,00.

Secondo la Corte, che al riguardo si basò su una consulenza tecnica assunta in corso di causa, la situazione economica del [OMISSIS] era divenuta meno florida, ed egli era divenuto nel (…) padre di un’altra figlia avuta dalla sua nuova compagna.

Per la cassazione di questo decreto, la signora [OMISSIS] ricorre con atto notificato il 7 aprile 2006 per cinque motivi.

Il signor [OMISSIS] resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello autorizzato un parziale svincolo di Euro 50.000,00 a sconto del suo credito nei confronti del marito separato, da imputare al mutuo e agli accessori di esso, sebbene non vi fosse alcuna specifica richiesta di rimborso della somma da lei mutuata alla locanda del marito, per la quale pendeva un separato ed autonomo giudizio davanti al Tribunale di Siena. La ricorrente sostiene di essersi opposta, nel procedimento per reclamo all’eventuale ed ipotetico svincolo delle somme oggetto di polizza con riferimento all’obbligazione derivante dal mutuo, autonoma rispetto a quella alimentare, tenuto conto del vincolo di destinazione gravante sulle somme.

Il motivo è fondato.

Dagli atti del processo, che questa Corte è abilitata ad esaminare direttamente in ragione della natura processuale del mezzo d’impugnazione, risulta che con il reclamo alla Corte d’appello il signor [OMISSIS] aveva chiesto di essere autorizzato a svincolare la somma giacente presso una banca, in forza di una polizza stipulata a garanzia dei crediti della moglie separata, al fine di far fronte ai suoi debiti nei confronti della stessa moglie, mentre nessuna domanda era stata proposta, sul punto, dalla signora [OMISSIS].

Disponendo che la signora [OMISSIS] potesse svincolare direttamente presso la banca la somma di Euro 50.000,00, imputandola innanzi tutto alla restituzione di un mutuo, e solo per il resto agli assegni di mantenimento maturati, la Corte ha pronunciato su una domanda che, negli stessi termini, non era stata proposta da alcuna delle parti. Essa, infatti, non era stata proposta dal reclamante, che aveva chiesto piuttosto di essere autorizzato a svincolare lui stesso la somma in questione, sebbene oggi non si dolga della statuizione adottata e censurata con il mezzo in esame. Ma la domanda non era stata proposta neppure dalla beneficiaria dell’attribuzione patrimoniale, e non poteva pertanto essere disposta d’ufficio dal giudice del reclamo.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., del decreto nella parte in cui autorizza lo svincolo della polizza per la somma di Euro 50.000,00 direttamente a favore della signora [OMISSIS], perchè relativa ad un’azione che non era stata esercitata, restando in tal modo assorbiti i motivi secondo e terzo, vertenti sul medesimo punto.

Con il quarto motivo si censura l’immotivata riduzione dell’assegno di mantenimento, e l’illegittima statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno a favore del figlio maggiorenne con lei convivente il quale, essendo rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contrato di lavoro a tempo determinato, non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

Il mezzo è inammissibile nella parte concernente la motivazione della riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie separata, traducendosi in una sollecitazione a riesaminare criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi proponendo una questione di merito inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

Lo stesso mezzo è poi infondato nella parte concernente la statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, essendosi il giudice di merito uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. 2 dicembre 2005 n. 26259; 7 luglio 2004 n. 12477).

Inammissibile è il quinto motivo, con il quale la pretesa violazione delle norme sul mantenimento del coniuge separato e del figlio è argomentata dal fatto che le domande della controparte sarebbero sprovviste di prova, trattandosi di una questione di merito estranea al presente giudizio.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi per il ricorso incidentale, con il quale il [OMISSIS] denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., e il vizio di motivazione nella statuizione che conferma l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento per la moglie separata, e in quella che respinge la richiesta di svincolo integrale della polizza, perchè, secondo le risultanze della consulenza tecnica, la sua condizione economica sarebbe deteriore rispetto a quella della moglie. Anche in tal caso, infatti, è prospettata una tipica questione di merito.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il terzo e rigetta gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Depositata in Cancelleria il 22.11.2010

 

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