Guida in stato di ebbrezza. Neanche la finalità terapeutica dell’ingestione di farmaci salva la condotta – Cassazione Penale, Sentenza n. 38121/2010
In relazione all’art. 186 C.d.S. – guida in stato di ebbrezza – non può escludersi la colpa in caso di assunzione di farmaci sui flaconi sia indicata la presenza di alcool a nulla rilevando che tale informazione non sia stata fornita dal medico curante. Infatti, l’indicazione della composizione presente nelle avvertenze della confezione del farmaco rende l’assuntore pienamente consapevole che dopo la sua assunzione non è consentito di porsi alla guida dei un’autovettura.
Invero, neanche la finalità terapeutica dell’ingestione di farmaci, in costanza della predetta consapevolezza della loro composizione alcolica, consente di elidere l’antigiuridicità della condotta, attesa la natura meramente colposa del reato contravvenzionale contestato: la ricorrente avrebbe dovuto, in ogni caso, astenersi dalla guida.
Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 38121 del 27/10/2010
FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di [OMISSIS] avverso la sentenza in data 16.12.2009 della Corte di Appello di [OMISSIS] che confermava quella del Tribunale di [OMISSIS] in data 12.2.2009 con la quale la [OMISSIS] era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante oltre alla sospensione della patente di guida per mesi sei, avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche con tasso alcolemico di 0,89 g/l, così provocando un incidente stradale (commesso il [OMISSIS]).
Denunzia il vizio motivazionale e la violazione di legge, poichè, essendo pacifico, perchè provato, che la [OMISSIS] il giorno del fatto aveva assunto farmaci fitoterapici in soluzione alcolica al 70% prescrittile dal medico, in sostituzione di psicofarmaci, per disturbi ansiosi, attacchi di panico ed altro, ed avendo la Corte ritenuto che l’esito positivo dell’alcoltest fosse derivato da tale assunzione di farmaci, erroneamente aveva concluso che l’imputata non era esente da colpa perchè a conoscenza della composizione del medicinale riportata sull’etichetta dei farmaci (e ciononostante si era posta alla guida dell’auto).
Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
In effetti, la norma incriminatrice prescrive che è vietato guidare in stato di ebbrezza “in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.
Nulla è precisato circa la natura di dette bevande ed è certo che il riscontrato tasso alcolemico dello 0.89 gr/l (confermato dal secondo alcoltest di 0.98 g/l) è davvero consistente, tanto da rientrare nell’ipotesi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Per non dire che il teste appartenente alla Polizia municipale ha riferito dello stato di squilibrio ed instabilità in cui versava la [OMISSIS].
Correttamente la Corte territoriale, condividendo la tesi del giudice di primo grado, ha ritenuto che non potesse escludersi la colpa dell’imputata dal momento che la stessa aveva dichiarato di aver assunto in tre occasioni nella medesima giornata un numero non meglio precisato di gocce di fitofarmaci in questione ed essendo evidente sui flaconi degli stessi l’indicazione della presenza di alcool, come precisato persino sulla prescrizione medica. La piena consapevolezza dell’imputata ricorrente della composizione alcoolica dei fitofarmaci ingeriti implica necessariamente l’integrazione degli estremi della colpa, non valendo comunque a scriminarla la tesi difensiva, peraltro smentita dall’indicazione della composizione alcolica anche sulla prescrizione medica, secondo cui non era stata informata dai medici della possibilità d’innalzamento del tasso alcolemico (circostanza, peraltro, che rientra nel notorio) a seguito dell’ingestione di tale tipo di farmaci e del fatto che la loro assunzione non le consentiva di porsi, poi, alla guida dei un’autovettura.
Invero, neanche la finalità terapeutica dell’ingestione di farmaci, in costanza della predetta consapevolezza della loro composizione alcolica, consente di elidere l’antigiuridicità della condotta, attesa la natura meramente colposa del reato contravvenzionale contestato: la ricorrente avrebbe dovuto, in ogni caso, astenersi dalla guida.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Depositata in Cancelleria il 27/10/2010