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La perenzione biennale decorre solo dopo che il Giudice abbia fissato, su istanza di parte, l’udienza di discussione – Consiglio di Stato Dec. 390/2010

Le previsioni in tema di perenzione biennale dei ricorsi amministrativi sono state profondamente incise dagli articoli 71, comma 1 e 81, comma 1 del codice del processo amministrativo, di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L’art. 81, per un verso ha portato da due anni ad un anno il termine di perenzione per mancato compimento di atti di procedura; per altro verso, ha stabilito che “il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di fissazione di udienza di cui all’articoli 71, comma 1  e finché non si sia provveduto su di essa.
In definitiva, il sistema del codice del 2010, innovando in parte quā il previgente sistema fondato sulla previsione di cui all’art. 25, l. T.A.R., ha sancito il principio secondo cui, fino a quando il Giudice non abbia provveduto alla fissazione dell’udienza (di cui, pure, sia stato espressamente richiesto), non può decorrere il termine di perenzione  biennale.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Decreto Collegiale n. 390 del 09/11/2010

Sull’opposizione a decreto di perenzione proposta nell’ambito del ricorso numero di registro generale 5806 del 2007

L’Avv. [OMISSIS] riferisce di prestare servizio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e di aver notificato in data 21 giugno 2007 un ricorso in appello (recante il n. 5806/07) al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 2560/06 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana aveva respinto il ricorso da lui proposto al fine di ottenere il ristoro del danno patito in conseguenza del ritardo con cui la Prefettura di Livorno aveva proceduto al rinnovo della licenza di porto di pistola per uso personale.

Il ricorso in appello, debitamente notificato, veniva depositato dall’Avv. [OMISSIS] presso la Segreteria della Sesta Sezione di questo Consiglio di Stato in data 11 luglio 2007.

Contestualmente al deposito del ricorso, l’odierno opponente depositava altresì istanza di fissazione di udienza.

Con atto depositato in data 12 novembre 2007 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Il successivo 11 dicembre 2007 il Ministero appellato depositava una memoria difensiva.

Con il decreto in data 23 settembre 2010 (oggetto della presente decisione), questo Consiglio di Stato dichiarava la perenzione del ricorso n. 5806/07, osservando che “nel termine ultrabiennale non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è da ritenersi perento ai sensi dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034”.

Avverso il decreto di perenzione presentava opposizione l’Avv. [OMISSIS] il quale osservava che, contrariamente a quanto osservato da questo Consiglio, l’istanza di fissazione di udienza fosse stata bensì presentata contestualmente al deposito del ricorso introduttivo del gravame (11 luglio 2007).

Nella tesi dell’appellante, la mancata decisione di questo Consiglio sulla sua istanza di fissazione non avrebbe consentito di adottare l’opposto decreto di perenzione.

L’opposizione è fondata.

Come si è osservato in precedenza, questo Consiglio di Stato ha adottato il decreto di perenzione richiamando la disposizione di cui al primo comma della l. 1034 del 1971, a tenore del quale “la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall’amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso”.

Si osserva, tuttavia, che agli atti di causa risulta che l’odierno opponente avesse effettivamente presentato un’istanza di fissazione di udienza in data 11 luglio 2007, con la conseguenza che il decreto di perenzione risulti fondato su un presupposto di fatto non esatto.

Ma il decreto in epigrafe dovrebbe essere riformato anche se si ritenesse che esso sia stato adottato sulla base dell’art. 25 della l. 1034, cit. (secondo cui “i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura”).

Si osserva al riguardo che le previsioni in tema di perenzione biennale dei ricorsi sono state profondamente incise dagli articoli 71, comma 1 e 81, comma 1 del codice del processo amministrativo (disposizioni applicabili alla decisione oggetto della presente opposizione, per essere stata adottata dopo l’entrata in vigore del ‘codice’ ed il ossequio al generale principio dell’immediata applicabilità delle disposizioni di carattere processuale).

Ai fini che qui rilevano, si osserva che l’art. 81, cit.:

– per un verso ha portato da due anni ad un anno il termine di perenzione per mancato compimento di atti di procedura;

– per altro verso, ha stabilito che “il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articoli 71, comma 1 [si tratta dell’istanza di fissazione di udienza, n.d.E.], e finché non si sia provveduto su di essa (…)”.

In definitiva, il sistema del codice del 2010, innovando in parte quā il previgente sistema fondato sulla previsione di cui all’art. 25, l. T.A.R., ha sancito il principio secondo cui, fino a quando il Giudice non abbia provveduto alla fissazione dell’udienza (di cui, pure, sia stato espressamente richiesto), non può decorrere il termine di perenzione(olim) biennale.

Questa essendo la corretta interpretazione da fornire alla disposizione di cui all’art. 81, cit., ne emerge che (in assenza di una statuizione del Giudice di appello sull’istanza di fissazione di udienza presentata nel luglio del 2007) questo Consiglio di Stato non potesse dichiarare l’intervenuta perenzione.

Per le ragioni sin qui esposte l’atto di opposizioni al decreto di perenzione di cui in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto deve essere disposta la reiscrizione della causa nel ruolo di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’atto di opposizione in epigrafe e per l’effetto manda alla Segreteria il compimento degli atti necessari alla reiscrizione della causa sul ruolo di merito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 09/11/2010

 

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