Pubblico Impiego, Norme della Regione Puglia e Piano di stabilizzazione del personale – Corte Costituzionale, Sentenza n. 327/2010
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, con l’ordinanza in epigrafe.
Corte Costituzionale, SENTENZA N. 327 del 17/11/2010
Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Piano di stabilizzazione del personale – Previsione dell’obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge censurata, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra D. R. ed altri e l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi con ordinanza del 2 ottobre 2008 iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di D. R. ed altri, della Regione Puglia e della Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Vincenzo Parato per D. R. ed altri, Luigi Volpe per la Regione Puglia ed Ernesto Sticchi Damiani per l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 2 ottobre 2008, notificata il 10 febbraio 2009 ed iscritta al n. 92 del registro ordinanze dell’anno 2009, il Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).
1.2. – La disposizione censurata prevede che, «In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera un piano per la stabilizzazione del personale» (personale c.d. precario) «in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopracitata».
1.3. – In attuazione di questa disposizione, la Giunta regionale della Regione Puglia ha adottato la delibera 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende Sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell’art. 30 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10. Criteri applicativi), che, nel disciplinare la stabilizzazione del personale c.d. precario, prevede, tra l’altro, che, «per i profili professionali del comparto, oggetto del processo di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS pubblici non possono procedere ad indire e/o proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti da destinare all’attuazione del suddetto processo».
2. – Il Collegio remittente premette, in fatto, di essere investito dell’appello avverso la sentenza 19 gennaio 2008, n. 125 del Tribunale amministrativo regionale per la Regione Puglia, sede di Lecce, Sez. III, che ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la delibera n. 1657 del 2007 della Giunta regionale della Regione Puglia da parte di alcuni soggetti, impiegati a tempo determinato della Azienda unità sanitaria locale di Brindisi, che hanno partecipato al concorso per la copertura di 75 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere categoria “D” e sono stati inseriti nella graduatoria dei candidati riconosciuti idonei approvata nel mese di gennaio 2007.
L’impugnazione originaria, integralmente devoluta con gravame al giudice rimettente, era stata proposta avverso la predetta delibera, nella parte in cui vieta di procedere all’assunzione di personale inserito in graduatorie concorsuali valide ed efficaci: a) per la asserita violazione dell’art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), che, a dire dei ricorrenti nel giudizio a quo, (non solo consentirebbe, ma) imporrebbe agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, a scorrimento, le graduatorie concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti nel biennio dalla loro approvazione; b) per la asserita violazione dell’art. 12, comma 9, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), che, sempre a dire dei ricorrenti nel giudizio a quo, imporrebbe, specificamente, alle Aziende sanitarie della Regione Puglia di procedere alla copertura dei posti vacanti, nell’ordine, mediante procedure di mobilità, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante nuove procedure concorsuali; c) nonché per l’asserito ingiustificato favor riconosciuto ai lavoratori c.d. precari a detrimento di soggetti, quali i ricorrenti, che hanno superato un concorso pubblico e sono stati, pertanto, inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale.
2.1. – Il Collegio remittente, «indottovi dalle censure formulate dagli appellanti, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007, con il quale la Regione Puglia, nell’ambito della competenza riconosciutale dal’art. 117, quarto comma, della Costituzione, ha ritenuto di fare propria la normativa di cui alla legge statale n. 296 del 2006».
2.2. – Questa disposizione, per il remittente, si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l’art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle aziende sanitarie locali e, pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale c.d. precario dei posti vacanti nella pianta organica a detrimento di coloro che, come i ricorrenti abbiano partecipato ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man mano che si rendono vacanti nel corso del biennio successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sovvertirebbe un sistema (quello del c.d. scorrimento delle graduatorie, regolato, per quanto interessa il caso di specie, dall’art. 9 della legge n. 207 del 1985 e dall’art. 12, comma 9, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005), che costituirebbe applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
L’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, per il remittente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità della funzione legislativa (che il remittente ritiene espressi dall’art. 117, primo comma, Cost.), in quanto sarebbe diretto a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico quali quelle prefigurate per le aziende sanitarie locali dall’art. 9 della legge n. 207 del 1985 e dall’art. 12, comma 9, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005.
Nessuna rilevanza assumerebbe, invece, per il remittente, la circostanza che il censurato art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007 sia attuativo dell’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), posto che con questa ultima disposizione il legislatore avrebbe consentito, ma non avrebbe affatto imposto alle Regioni di attivare le procedure di stabilizzazione del personale c.d. precario.
2.3. – Il remittente ritiene, infine, che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 sia rilevante «in quanto la deliberazione della Giunta regionale impugnata, che applica al personale delle unità sanitarie locali la norma ora citata, preclusiva in via definitiva della loro assunzione, è immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche degli appellanti che, essendo stati riconosciuti idonei al concorso per infermieri professionali e inseriti nella relativa graduatoria, hanno conseguito un’aspettativa all’assunzione in relazione ai posti che si rendessero vacanti nel corso del biennio successivo all’approvazione della graduatoria».
3. – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con una memoria nella quale sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.
3.1. – Secondo la difesa regionale, posto che la disposizione regionale censurata non avrebbe un suo contenuto precettivo autonomo, ma sarebbe meramente riproduttiva della disciplina statale in materia di stabilizzazione del personale c.d. precario e che costituirebbe solo «il vettore di recepimento del suggerimento statale di armonizzazione», la questione sarebbe inammissibile, in quanto «priva di oggetto», non essendo stata estesa dal remittente anche alla disposizione statale, che sarebbe l’unica ad avere un contenuto normativo sostanziale e che avrebbe abilitato le Regioni a trasferire all’interno del proprio ordinamento giuridico il predetto contenuto normativo.
3.2. – Nel merito, la difesa regionale ritiene la questione infondata sotto vari profili.
Anzitutto, la Regione Puglia sostiene che dal complessivo disposto della legge n. 207 del 1985 non emergerebbe affatto l’obbligo di utilizzazione delle graduatorie esistenti per la copertura dell’organico, ma piuttosto che il principio del pubblico concorso e quello dell’utilizzo delle graduatorie possono essere derogati in presenza di ragionevoli circostanze dal legislatore nel suo discrezionale apprezzamento della complessità e della criticità delle situazioni.
Secondo la difesa regionale, in particolare, vi sarebbe un «diritto vivente» (viene richiamata, al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 5 luglio 2006, n. 4252) in ordine all’interpretazione dell’art. 9 della legge n. 207 del 1985, per il quale l’obbligo di utilizzo delle graduatorie sussisterebbe solo per il conferimento di incarichi temporanei dovuti ad assenza o impedimento del titolare, mentre sarebbe ampiamente discrezionale la scelta dell’amministrazione di procedere o meno alla copertura dei posti vacanti in organico mediante utilizzo di una graduatoria, seppure nel biennio di validità (vengono richiamate, sul punto le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 10 gennaio 2007, n. 53, 18 ottobre 2002, n. 5611, 2 ottobre 2002, n. 5180, 20 marzo 2000, n. 1510).
Per la difesa regionale, peraltro, anche laddove, seguendo la tesi del remittente e contro il «diritto vivente», volesse sostenersi, la sussistenza di un obbligo, discendente dall’art. 9 della legge n. 207 del 1985, all’utilizzo delle graduatorie anche per la copertura dei posti vacanti, dovrebbe comunque escludersi che un tale obbligo possa vincolare le Regioni. Dovrebbe infatti escludersi che tale disposizione di legge statale possa costituire un parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, dato che la materia dell’impiego alle dipendenze delle Regioni e dei loro enti strumentali rientra nella competenza residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.
Parimenti la Regione Puglia esclude che l’art. 12, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 possa costituire un parametro interposto nel proposto giudizio di costituzionalità dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007.
Trattandosi, infatti, di fonti di pari grado il loro asserito contrasto non potrebbe in alcun modo fare dubitare della legittimità della disposizione sopravvenuta, ma semmai dovrebbe risolversi nel senso della abrogazione della norma anteriore.
La difesa regionale, inoltre, sostiene la natura provvedimentale e transitoria dell’art. 12 della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005 ed esclude, pertanto, che da essa possa trarsi alcun principio della materia e sostiene, comunque, che tra questa disposizione e l’art. 30 della legge n. 10 del 2007 non sussisterebbe una effettiva incompatibilità, dato che l’art. 12 indicherebbe tre modi per la copertura dei posti vacanti (mobilità, scorrimento delle graduatorie, nuova procedura concorsuale), ma non detterebbe alcun ordine di preferenza, rimettendo alla discrezionalità dell’amministrazione (e, quindi, tanto più a quella di un successivo legislatore) la scelta del modo più opportuno. Ma in ogni caso, secondo la Regione, anche laddove si dovesse ritenere che effettivamente l’art. 12 della legge regionale n. 12 del 2005 individui una preferenza nello scorrimento delle graduatorie rispetto alla indizione di nuove procedure selettive, non potrebbe negarsi la legittimità di una legge sopravvenuta, che per ragionevoli circostanze effettui una scelta diversa.
La Regione Puglia, infine, dopo una ampia disamina della giurisprudenza costituzionale in tema di concorso pubblico (vengono richiamate le sentenze n. 81 del 1983, n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 141 del 1999, n. 373 del 2002, n. 274 del 2003, n. 34 del 2004, n. 205 del 2004, n. 159 del 2005 e l’ordinanza n. 517 del 2002), sostiene che l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 rientrerebbe «perfettamente» nella deroga di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., «sia perché non è di certo ispirata (anzi: ciò è strutturalmente impossibile, in quanto mera ricezione di normativa statale) al fine di privilegiare predeterminati o predeterminabili destinatari, sia perché, a ben vedere, risulta priva di contenuti normativi propri, essendosi limitata a recepire nell’ambito regionale, in maniera tassativa, ipotesi già disciplinate dal legislatore statale (che, a sua volta, ha bene esplicitato la finalità di “razionalizzazione” delle strutture della P.A. interessate, e ciò anzi in manifesta attuazione del canone costituzionale del buon andamento e della imparzialità ex art. 97 Cost.)».
4. – Si è costituita in giudizio anche la Azienda sanitaria locale (d’ora in poi: Asl) della Provincia di Brindisi, con una memoria nella quale sostiene la inammissibilità e la infondatezza della questione.
4.1. – L’Asl eccepisce, anzitutto, la carenza di interesse degli appellanti nel giudizio principale. Ciò, in quanto non avrebbero in alcun modo dimostrato di essere collocati in una graduatoria oggettivamente utilizzabile, in caso di scorrimento, ai fini della loro assunzione in luogo dei lavoratori precari oggetto della procedura di stabilizzazione contestata. In particolare, gli stessi non avrebbero dimostrato se la graduatoria in cui risultavano inclusi sia stata approvata o meno ai sensi dell’art. 9 della legge n. 207 del 1985, invocato quale parametro del giudizio amministrativo.
La difesa della Asl sostiene che la graduatoria in cui rientrano i ricorrenti sarebbe quella approvata con delibera del Direttore generale della Asl di Brindisi 3 gennaio 2007, n. 1 e che questa sarebbe stata adottata «sotto l’egida delle differenti previsioni normative di cui al sopravvenuto DPR 220/2001», che avrebbe sostituito la disciplina dettata dalla legge n. 207 del 1985 e dal cui art. 18, comma 7, si desumerebbe che l’utilizzo delle graduatorie nel biennio di validità non sarebbe obbligatorio (come, invece, previsto dall’art. 9 della legge n. 207 del 1985), ma meramente facoltativo, e che il ricorso alle graduatorie sarebbe radicalmente precluso per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.
Questa ultima previsione sarebbe di particolare rilievo, nel caso di specie, in quanto con delibera 28 febbraio 2008, n. 541 la Asl di Brindisi avrebbe approvato una nuova pianta organica che, per quanto specificatamente concerne il profilo di infermiere professionale, contempla un numero complessivo di posti di nuova istituzione diverso da quello originariamente previsto alla data di indizione del concorso sostenuto dai ricorrenti e che non rappresenterebbe la mera sommatoria dei previgenti organici delle amministrazioni sanitarie confluite nella Asl di Brindisi.
Da tale circostanza di fatto deriverebbe, per la difesa della Asl, la inutilizzabilità della graduatoria in cui sono inclusi gli appellanti nel giudizio principale e, di risulta, la loro carenza di interesse a censurare, nell’ambito del giudizio a quo, la delibera della Giunta regionale n. 1657 del 2007, e nell’ambito del giudizio costituzionale, l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007.
4.2. – La Asl di Brindisi eccepisce, poi, la manifesta irrilevanza della questione proposta e la carenza di motivazione della ordinanza di remissione in ordine alla prospettata immediata lesività dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 sulle posizioni giuridiche degli appellanti. Motivazione che, secondo la parte costituita, sarebbe stata assolutamente necessaria, posto che l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 non avrebbe alcun contenuto lesivo ed esprimerebbe solo una dichiarazione di intenti in tema di stabilizzazione dei c.d. precari, limitandosi a demandare alla delibera della Giunta regionale la definizione di criteri e modalità della stabilizzazione stessa.
4.3. – Nel merito la Asl di Brindisi sostiene la infondatezza della questione sotto vari profili.
Quanto al prospettato contrasto dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 con in principi di ragionevolezza ed imparzialità della funzione legislativa in quanto diretto a comprimere posizioni meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 9 della legge n. 207 del 1985 nonché dell’art. 12, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005, la difesa della Asl sostiene, anzitutto, che l’art. 9 della legge n. 207 del 1985 non avrebbe alcun rilievo nella vicenda controversa, atteso che, come detto, la graduatoria concorsuale cui i ricorrenti originari, odierni appellanti nel giudizio a quo, sono inseriti, sarebbe stata adottata sotto la vigenza della nuova disciplina dettata dal d.P.R. n. 220 del 2001. E sostiene, poi, non diversamente dalla Regione Puglia, che l’art. 12, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 sarebbe una norma transitoria, non contenente, pertanto, alcun principio della materia, non riconoscerebbe alcuna preferenza all’utilizzo delle graduatorie, rispetto alla indizione di nuove procedure concorsuali, limitandosi ad individuare le modalità con cui, discrezionalmente, la amministrazione potrebbe decidere di coprire i posti vacanti, e, in ogni caso, non precluderebbe una successiva diversa scelta da parte del legislatore regionale.
Per la difesa della Asl, inoltre, non sussisterebbe alcun contrasto tra l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 ed il principio del pubblico concorso, posto che la procedura di stabilizzazione prevista dai legislatori statale e regionale richiedono espressamente il superamento di una prova concorsuale.
Infine, la Asl di Brindisi richiama la sentenza n. 274 del 2003 di questa Corte, sostenendo che dalla stessa si desumerebbe la ragionevolezza di norme finalizzate alla stabilizzazione di personale c.d. precario.
5. – Si sono costituiti in giudizio anche D. R. ed altri, appellanti nel giudizio a quo, con una memoria nella quale chiedono l’accoglimento della questione.
5.1. – Gli appellanti del giudizio a quo aderiscono, in buona sostanza, agli argomenti sviluppati nell’ordinanza di remissione e ribadiscono, in particolare, il carattere obbligatorio del ricorso alle graduatorie per la copertura dei posti vacanti nel biennio di validità, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 207 del 1984. Disposizione quest’ultima, che sarebbe applicabile alla graduatoria cui sono iscritti, essendo la relativa procedura stata indetta nella vigenza di questa disciplina normativa.
Rilevato che la prevista procedura di stabilizzazione costituisce una peculiare ipotesi di procedura concorsuale interamente riservata, queste parti, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (vengono richiamate le sentenze n. 141 del 1999, n. 194 del 2002, n. 373 del 2002, n. 274 del 2003, n. 34 del 2004, n. 159 del 2005, n. 81 del 2006, n. 190 del 2006, n. 205 del 2006, n. 363 del 2006) sostengono, inoltre, che l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 sarebbe in contrasto con l’art. 97, terzo comma, Cost., anche in quanto avrebbe previsto una irragionevole procedura concorsuale riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categorie di persone.
Considerato in diritto
1. – Il Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), il quale prevede che, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, delibera un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopracitata.
Per il remittente questa disposizione si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l’art. 97, terzo comma, Cost., in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle aziende sanitarie locali e, pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale (c.d. personale precario) dei posti vacanti nella pianta organica a detrimento di coloro che abbiano partecipato ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man mano che si rendano vacanti nel corso del biennio successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sovvertirebbe un sistema (quello del c.d. scorrimento delle graduatorie), che costituirebbe applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
La disposizione censurata, secondo il remittente, si porrebbe poi in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità della funzione legislativa (che il remittente ritiene espressi dall’art. 117, primo comma, Cost.), in quanto sarebbe diretta a comprimere posizioni in atto, o acquisibili a seguito di concorso pubblico, quali quelle prefigurate per le aziende sanitarie locali dall’art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali) e dall’art. 12, comma 9, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005).
L’ordinanza di remissione, prospetta, pertanto, in riferimento agli indicati parametri, l’incostituzionalità dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, giacché questa privilegerebbe la posizione dei lavoratori precari stabilizzandi rispetto a quanti, come gli appellanti nel giudizio a quo, siano inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale ancora valida ed aspirino, quindi, ad essere chiamati per la copertura dei posti vacanti in organico.
Il petitum è individuabile, oltre che dal complessivo tenore dell’ordinanza, specialmente dalla richiesta di assicurare una priorità, per la copertura dei posti vacanti in organico, al meccanismo dello scorrimento delle liste, e dalla richiesta della dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale impugnata nella parte in cui non prevede che possa farsi luogo a procedure di stabilizzazione solo per quei posti che risultino vacanti in organico dopo avere previamente esaurito lo scorrimento di tutte le graduatorie ancora temporalmente valide.
Il remittente, pertanto, non contesta in quanto tale l’istituto della stabilizzazione così come previsto prima dalla legge n. 296 del 2006, poi dalla legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, e dunque, la circostanza che le procedure di stabilizzazione introdotte da tali leggi prevedano un concorso interamente riservato ad una determinata categoria di c.d. lavoratori precari, ma censura solo la preferenza accordata ai suddetti precari, a scapito dello scorrimento delle graduatorie e, in particolare, contesta la prevista inutilizzabilità delle graduatorie concorsuali per le figure professionali interessate alla procedura di stabilizzazione.
2. – Così interpretato e delimitato l’oggetto del presente giudizio, deve, preliminarmente, dichiararsi l’inammissibilità della ulteriore questione di legittimità costituzionale proposta dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo, in riferimento all’art. 97, terzo comma, Cost., in quanto l’impugnato art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007 avrebbe previsto una irragionevole procedura concorsuale riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categorie di persone.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 50 del 2010), l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è, infatti, limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.
3. – Sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità prospettate dalle parti costituite.
3.1. – La Regione Puglia sostiene l’inammissibilità della questione, perché la legge regionale censurata, limitandosi a recepire la scelta normativa statale, non avrebbe contenuto precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere contestata unitamente alla disposizione statale.
L’eccezione non è fondata.
La disciplina statale, nel rimettere ai legislatori regionali la scelta di procedere o meno ad una stabilizzazione del personale regionale precario, si limita, a fini di coordinamento della finanza pubblica, a porre vincoli ad una scelta normativa regionale che è del tutto autonoma e rientra, per il resto, nella competenza legislativa residuale delle Regioni in ordine alla organizzazione dei propri uffici.
3.2. – La Asl di Brindisi, a sua volta, sostiene la inammissibilità della questione per carenza di interesse degli appellanti nel giudizio a quo sull’assunto della inutilizzabilità della graduatoria concorsuale in cui sono inseriti gli appellanti, in quanto questa, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), che secondo la difesa della Asl sarebbe applicabile al caso de quo ratione temporis, in luogo dell’art. 9 della legge n. 207 del 1985, non sarebbe utilizzabile per posti di nuova istituzione, quali sarebbero quelli cui gli appellanti in concreto aspirerebbero, essendo stata variata la pianta organica dopo la indizione del concorso, da parte della delibera 28 febbraio 2008, n. 541 della Asl.
L’eccezione, che involge questioni di fatto e di diritto non riferite dall’ordinanza di remissione, è evidentemente inaccoglibile. Ed è, altresì, infondata, a prescindere da ogni accertamento di fatto, posto che la variazione della pianta organica evocata dalla difesa della Asl è, comunque, intervenuta dopo la proposizione del ricorso originario e dopo la stessa sentenza del TAR impugnata davanti al giudice a quo e quindi non potrebbe in alcun modo dimostrare la asserita originaria carenza di interesse degli stessi.
3.3. – La Asl di Brindisi, inoltre, sostiene la manifesta irrilevanza della questione proposta e la carenza di motivazione della ordinanza di remissione in ordine alla prospettata immediata lesività dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 sulle posizioni giuridiche degli appellanti. Motivazione che, secondo la parte costituita, sarebbe stata assolutamente necessaria, posto che l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 non avrebbe alcun contenuto lesivo ed esprimerebbe solo una dichiarazione di intenti in tema di stabilizzazione dei c.d. precari, limitandosi a demandare alla delibera della Giunta regionale la definizione di criteri e modalità della stabilizzazione stessa.
E’ agevole osservare a questo proposito che la difesa della Asl, più che prospettare un motivo di inammissibilità della questione sollevata dal Consiglio di Stato, formula una censura che attiene al merito della questione stessa proponendo un problema di interpretazione dell’art. 30 impugnato. Ed è, pertanto, nella trattazione del merito della questione che tali argomenti devono essere valutati.
4. – Nel merito la questione prospettata non è fondata in quanto si basa su un erroneo presupposto interpretativo.
L’impugnato art. 30 della legge regionale pugliese n. 10 del 2007, contrariamente a quanto assunto dal remittente, non dispone alcunché in ordine alla utilizzabilità delle graduatorie concorsuali per la copertura dei posti vacanti, limitandosi a rimettere ad una delibera della Giunta regionale la adozione di modalità e criteri per la procedura di stabilizzazione del personale c.d. precario.
Nessuna disposizione in ordine al divieto di utilizzabilità delle graduatorie, d’altronde, è contenuta nella norma statale (art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006), attuata dal legislatore regionale, né, in via generale, nell’intera disciplina della stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 519 e ss.).
Tale disciplina, infatti, (art. 1, comma 536) si limita a prevedere che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 (cioè quelle del personale delle amministrazioni dello Stato assunto per parziale avvicendamento o in contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), quelle in essere alla data del 30 settembre 2006, quelle del personale dell’amministrazione economico-finanziaria e delle agenzie fiscali) sono autorizzate, previa documentata richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri, secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tenendo presente che il termine di validità di cui all’art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), è stato prorogato al 31 dicembre 2008.
Il divieto di utilizzabilità delle graduatorie, unitamente a quello di indire nuovi concorsi e di proseguire quelli in atto, risulta, invece, espressamente, e per la prima volta, affermato soltanto dal regolamento approvato con delibera 15 ottobre 2007, n. 1657, con cui la Giunta regionale ha dato attuazione all’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, prevedendo che «per i profili professionali del comparto, oggetto del processo di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS pubblici non possono procedere ad indire e/o proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti da destinare all’attuazione del suddetto processo».
Sarà, dunque, compito del remittente valutare direttamente detta disposizione regolamentare di attuazione, la quale introduce una priorità della procedura di stabilizzazione rispetto alle altre procedure di assunzione di personale previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010