Detrazione Iva: la buona fede conta solo se dimostrata “in allegato” – Cassazione Civile, Sentenza n. 22979/2010
La regolarità contabile delle movimentazioni, in questo come in molti altri casi, non mette al riparo dal recupero
La fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti – ossia concluse tra soggetti diversi rispetto a quelli che l’hanno effettivamente posta in essere – determina l’indetraibilità dell’Iva, in quanto viola il principio dell’effettività dell’operazione nonché dell’inerenza. Ne consegue la legittimità dell’atto di accertamento diretto al recupero dell’imposta indebitamente detratta, non operando il principio della tutela del terzo di buona fede.
Questo il contenuto della sentenza della Cassazione n. 22979 del 12 novembre, con la quale la Corte suprema, accogliendo il ricorso formulato dall’Agenzia, ha confermato alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al funzionamento del sistema sostanziale dell’Iva comunitaria, con particolare riferimento, alle complesse dinamiche degli accertamenti condotti nell’ambito della repressione delle “frodi carosello”, che sfruttando il meccanismo connesso al regime transitorio di imposizione Iva nel Paese di destinazione, mirano a ottenere un’indebita detrazione o rimborso dell’imposta, quantunque non versata.
In breve, il meccanismo fraudolento è caratterizzato da una serie di passaggi di beni, il più delle volte solo cartolari, tra diversi soggetti economici che inizia nel momento della prima cessione intracomunitaria degli stessi, cui fa seguito una successiva reimportazione a opera di una società inesistente (definita “cartiera”, in quanto società priva di locali, di beni strumentali, di personale dipendente, nonché di impianto contabile, dedita esclusivamente alla produzione di “carta”, intesa come documentazione fiscalmente rilevante per operazioni fittizie e inesistenti), sulla quale si incardina l’effettiva evasione dell’imposta.
I beni vengono poi rivenduti da una società “filtro” ad un prezzo, comprensivo di Iva, pari al costo di acquisto dal fornitore comunitario e, mentre la relativa imposta non viene versata, la stessa, invece, viene ugualmente detratta nel successivo passaggio, mediante fattura soggettivamente inesistente.
Il giudizio di merito
Un contribuente impugnava in Commissione tributaria provinciale un atto di accertamento, per maggiori imposte relative al reddito d’impresa, con il quale l’Amministrazione finanziaria comunicava di avere rilevato dei proventi complessivi di importo superiore, a seguito di verifiche svolte dalla Guardia di finanza nei confronti di un’altra società (cartiera), da cui era emersa l’emissione di fatture passive per operazioni di acquisto di beni con simulazione soggettiva della cedente.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo. Il successivo appello proposto dall’ufficio finanziario veniva respinto dai giudici di secondo grado, attesa la regolarità contabile dell’operazione effettuata mediante rilascio di fatture ricevute in buona fede.
L’Agenzia propone, allora, ricorso per Cassazione lamentando la erroneità della sentenza d’appello laddove il giudice non ha considerato che l’atto impugnato richiamava gli elementi del pvc redatto dalle Fiamme gialle, nell’ambito di una verifica svolta nei confronti di una società cartiera.
In altri termini, secondo l’Amministrazione, l’apparente regolarità della contabilità celava, invero, una fattispecie elusiva che comportava l’indeducibilità dei costi riguardanti le fatture rilasciate dalla ditta cartiera, perché in nero.
La decisione della Cassazione
Per la Cassazione la doglianza merita accoglimento.
Infatti, secondo la Corte, “…la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica in tema di IVA, configurando nei confronti di…la partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, cosi come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (Cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C-440/04) e quindi preclude la detraibilità dell’imposta risultante dalle fatture”.
Alla luce di tale principio, continuano i giudici di piazza Cavour, consegue l’illegittimità della sentenza d’appello che, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva annullato l’avviso di rettifica di dichiarazione Iva per indebita detrazione di costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti, “…sul presupposto della mancanza di dolo del contribuente, il quale aveva effettivamente ricevuto e pagato la merce indicata in fattura, senza tener conto che la merce proveniva da un’impresa diversa da quella figurante sulle fatture medesime (V. pure Cass. Sentenze n. 5912 del 11/03/2010, n. 735 del 19/01/2010)”.
Osservazioni
La sentenza in esame si allinea al copioso filone giurisprudenziale relativo all’indebita detrazione Iva per operazioni inesistenti, nella stessa peraltro richiamato.
In particolare, la Cassazione ha precisato – da ultimo con la sentenza n. 9138 del 16 aprile scorso – che la nozione di “fattura inesistente” non contempla esclusivamente l’ipotesi di concreta insussistenza dell’operazione economica ivi descritta, bensì ogni tipo di divergenza fra la realtà commerciale e l’espressione documentale, compresa l’inesistenza soggettiva, anche qualora risulti l’ingresso di beni nel patrimonio dell’impresa utilizzatrice delle fatture e sia accertato che uno o entrambi i soggetti sono falsi.
Nel regime della detrazione dell’Iva, infatti, il relativo esercizio da parte del cessionario – in relazione all’assolvimento dell’imposta a soggetto diverso dall’effettivo cedente – è subordinato alla dimostrazione di circostanze ulteriori rispetto all’avvenuta consegna della merce (o intervenuto pagamento) e dell’ignoranza della falsità ideologica della fattura.
Ne consegue, che la contestazione del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti può essere superata dal contribuente opponendo la propria buona fede solo quando possa allegare e dimostrare all’Amministrazione finanziaria che, nelle operazioni economiche concluse con società cartiere, queste ultime apparivano – in base a circostanze univoche – legittimate a ricevere il pagamento del tributo.
Marco Denaro
fonte: nuovofiscooggi.it