DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO – NOZIONE DI ENTE PUBBLICO – Cassazione Penale, Sentenza n. 40830/2010
La Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l’ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l’organismo pubblico di cui all’art. 3, comma 26, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetto al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica.
Sentenza n. 40830 del 3 giugno 2010 – depositata il 18 novembre 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente e Relatore S. F. Mannino)