Ricorso in riassunzione a rischio se “trascura” i principi della Corte di Cassazione
E’ inammissibile se chi lo propone non tiene conto delle motivazioni espresse dai giudici di legittimità
Riassumere un giudizio non rispettando il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione può avere spiacevoli conseguenze. Laddove, infatti, tale principio non venga rispettato e non venga quindi proposto in sede di riassunzione, potrà seguire l’inammissibilità dello stesso ricorso.
Facciamo un esempio operativo, basato su un precedente della Corte di cassazione.
Con la sentenza 16062/2009, la Corte suprema, nell’ambito di un giudizio relativo alla cessione di un immobile con obbligazione solidale tra cedente e cessionario, considerato “che nel caso sussiste quel vincolo di collegamento determinato dalla dipendenza di comune fattore, che, in presenza di simultaneus processus nel pregresso grado del giudizio, comporta, in applicazione della previsione dell’art. 331 cod. proc. civ., l’obbligo dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione; considerato che i giudici di appello, omettendo di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte …, che aveva partecipato al giudizio di primo grado e risultava contemplata in sentenza, hanno fatto malgoverno del trascritto principio …”, cassava la sentenza di secondo grado e, per l’effetto, rinviava la causa ad altra sezione della Ctr della Toscana, “perché, previa adozione dei provvedimenti sottesi ad assicurare l’integrità del contraddittorio, proceda al riesame e quindi, attenendosi ai richiamati principi ed al quadro normativo di riferimento, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente”.
Il contraddittorio con l’altro coobbligato, secondo la Corte di cassazione, andava quindi integrato anche nel secondo grado di giudizio.
Il contribuente, invece, riassumeva il giudizio senza rispettare il principio di diritto espresso dalla Corte e su cui la riassunzione si sarebbe invece dovuta basare, omettendo perfino di integrare, in sede di notifica del ricorso in riassunzione, il contraddittorio con l’altro coobbligato, così come richiesto dai giudici di legittimità.
In un caso del genere, pertanto, il ricorso in riassunzione dovrà essere considerato inammissibile, in quanto privo di motivi su cui un giudizio del giudice di rinvio si possa legittimamente esprimere.
La sentenza emessa dal giudice del rinvio, del resto, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione e, fra i motivi di quest’ultimo, vi potrà essere, senz’altro, anche la violazione o l’erronea interpretazione del principio di diritto, fissato dalla Corte di cassazione in occasione del precedente giudizio di legittimità; principio che, dunque, rappresenta (rectius: deve rappresentare) il faro del giudizio della Commissione a cui lo stesso procedimento è stato rinviato.
Tale principio processuale vale naturalmente sia per il contribuente che per l’Amministrazione.
Il soggetto che riassume il giudizio non può, dunque, “dimenticarsi” il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione.
Tornando al caso sopra evidenziato, per esempio, il principio di diritto espresso dalla Cassazione era chiaro: “l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ, non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, quando cioè i rapporti dedotti in causa siano assolutamente inscindibili e non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio (cd. cause inscindibili), ma altresì nell’ipotesi di cause che riguardano due (o più) rapporti scindibili, ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune”.
In tal caso, secondo i giudici di legittimità, era necessaria “l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti (cd. cause dipendenti), di guisa che, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il simultaneus processus non sia dissolto e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione …”.
E, per l’applicazione di tale principio, la stessa Corte, come detto, aveva rinviato la causa al giudice di merito, laddove il giudizio di rinvio avviene però nei limiti delineati dall’articolo 63 del Dlgs 546/1992. Il giudizio di rinvio non è, infatti, la ripetizione del giudizio di appello, ma la prosecuzione e il completamento del giudizio di Cassazione.
Ciò che, dunque, deve essere chiaro è che il giudizio di rinvio non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova e autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, mirando a una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti secondo il principio di diritto esposto dalla Corte di cassazione (si veda anche Cassazione, sentenza 1824/2005).
Se dunque, a norma dell’articolo 53 del Dlgs 546/1992, è necessario che l’atto di appello contenga “i motivi specifici dell’impugnazione”, è altrettanto vero che, nel ricorso per riassunzione, tali specifici motivi di impugnazione devono coincidere (o comunque essere coerenti) con il principio di diritto espresso dal giudice di legittimità.
Da ciò consegue, pertanto, il correlato potere-dovere del giudice del gravame di non oltrepassare i limiti del devolutum, con la conseguenza che, laddove venga proposto un ricorso in riassunzione con oggetto una questione contraria, o comunque non coincidente con il principio di diritto che di tale riassunzione rappresentava la causa e l’oggetto, la Commissione tributaria regionale non potrà neppure ritenere le altre questioni implicitamente dedotte dalla parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato nell’articolo 112 del codice di procedura civile, e vizio, quindi, di ultrapetizione.
Un tale ricorso in riassunzione, pertanto, dovrà ritenersi inammissibile per la mancata corrispondenza al modello legale d’impugnazione.
In conclusione, il fatto che il contribuente (o anche l’ufficio) non condivida la soluzione prospettata dalla Corte suprema ha poca rilevanza giuridica, se non quella, come detto, di determinare l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, avvenuto per motivi contrari a quelli espressi dalla stessa Corte.
Giovambattista Palumbo
fonte: fiscooggi.it