Nulle le clausole abusive nei contratti coi consumatori
A stabilirlo gli eurogiudici, chiamati a pronunciarsi sulla controversia relativa a un contratto di mutuo
I giudici della Corte europea sono stati chiamati a pronunciarsi su una controversa questione inerente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La normativa di riferimento è costituita dalla direttiva del Consiglio Ue del 5 aprile 1993, 93/13/Cee. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversa ingiunzione di pagamento nell’ambito di un contratto di mutuo richiesto dalla società mutuante.
Le disposizioni comunitarie
L’articolo 23, dello Statuto della Corte di giustizia sancisce le modalità di notificazione della decisione di sospensione del procedimento e di rinvio ai giudici della Corte.
La direttiva 93/13/Cee è finalizzata a una armonizzazione normativa contro le clausole abusive nei contratti tra consumatori e professionisti. Secondo l’articolo 3, nn. 1 e 2, una clausola è abusiva quando non è stata oggetto di singola contrattazione in quanto il consumatore ha dovuto accettare la stessa senza poter al riguardo opinare alcunché. Lo stesso articolo 3, n. 3, richiamando l’allegato I alla direttiva contiene una elencazione delle clausole da considerare abusive. I successivi articoli 6 e 7, della direttiva sanciscono rispettivamente la nullità delle clausole abusive, nei limiti del diritto nazionale, e la possibilità per alcune categorie di soggetti di adire l’autorità giudiziaria in presenza delle clausole abusive.
Il diritto nazionale
Le norme di diritto interno sono costituite, principalmente, dalla legge sul codice civile ungherese, il decreto governativo n. 18/1999 in materia di clausole abusive nei contratti coi consumatori e la legge di procedura civile. Anche l’articolo 209/A, n. 2 del codice civile, come visto nel diritto comunitario, prevede la nullità di clausole “abusive”. Il decreto governativo n. 18/1999 fornisce una classificazione delle clausole abusive in due categorie. La prima è quella delle clausole vietate, la seconda di quelle clausole abusive fino a prova contraria. L’articolo 155/A, n. 2, della legge di procedura civile, prescrive che, nel caso di clausole abusive, il Tribunale è tenuto a sospendere il giudizio e rinviare alla Corte di giustizia dando tempestiva comunicazione al ministro della giustizia.
La clausola attributiva di competenza
La controversia scaturisce dalla stipulazione di un contratto di mutuo, tra le parti in causa, volto al finanziamento dell’acquisto di un autoveicolo. A seguito del venire meno all’adempimento agli obblighi contrattuali del convenuto la società ricorrente adiva il giudice del rinvio al fine di ottenere il riconoscimento del relativo credito nonché degli interessi di mora e del rimborso delle spese processuali. Nella fattispecie in oggetto, una clausola prevedeva di adire il giudice territorialmente competente in base al domicilio del professionista. Tutto ciò, grazie alla presenza nel contratto di mutuo di una clausola propriamente attributiva della competenza giurisdizionale. Stando così le cose il soggetto mutuatario proponeva opposizione innescando così il normale iter processuale previsto dalla legge.
Le questioni pregiudiziali
Nella fattispecie di cui alla causa principale, il giudice del rinvio pone ai togati della Corte Ue talune questioni pregiudiziali. Innanzi tutto, la possibilità, da parte del giudice nazionale, di agire di ufficio in merito alla valutazione circa l’abusività o meno delle clausole poste in un contratto. In seconda battuta, quale sia il merito nel quale, il giudice nazionale, possa entrare nel procedere al proprio operato. In ultima analisi, se in ottemperanza all’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte il giudice possa d’ufficio informare il ministro della Giustizia, dello Stato membro, circa il procedimento pregiudiziale rinviato alla Corte. Successivamente, con decisione del presidente della Corte, il giudizio veniva sospeso, in attesa della pronuncia di un’altra sentenza del 4 giugno 2009 la cui fattispecie presenta elementi di analogia, in merito alle prime due questioni pregiudiziali, con la questione di cui al procedimento C-137/08. Ecco che allora, a seguito della pronuncia richiamata si rendeva non più necessario pronunciarsi sulle prime due questioni della sentenza in trattazione. Nello specifico, nella sentenza del 4 giugno 2009, i giudici della Corte sono pervenuti alla conclusione che il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole. Il rilievo mosso alla pronuncia nella sentenza 4 giugno 2009 è quello che la suddetta non consente di stabilire se agendo d’ufficio il giudice nazionale possa attivarsi per reperire elementi in fatto o in diritto volti a determinare il carattere abusivo di una clausola. Alla luce di ciò, il Tribunale dei distretti I e II di Budapest ha ritenuto di porre ai togati europei ulteriori questioni pregiudiziali ad integrazione delle precedenti. La Corte ha anche la competenza necessaria per la giusta interpretazione di “clausola abusiva” ex articolo 3, n.1 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/Cee? In caso affermativo, quali sono gli aspetti da considerare per calare i criteri generali della direttiva nella singola fattispecie? Laddove la normativa nazionale non lo preveda, può il giudice nazionale procedere d’ufficio per accertare gli elementi di fatto o di diritto in presenza di una possibile clausola abusiva?
La disamina degli eurogiudici
L’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), prevede una collaborazione, in termini di cooperazione diretta, tra i giudici della Corte di giustizia e il giudice del rinvio nazionale. Quindi il rinvio pregiudiziale, ad opera del giudice nazionale, si basa su detta cooperazione sancita proprio nel su richiamato articolo 267. Alla luce di ciò, la valutazione dei giudici europei è consistita nello stabilire se l’obbligo di informazione al ministro della Giustizia da parte del giudice nazionale nel momento in cui lo stesso dia avvio a un rinvio pregiudiziale alla Corte europea. I togati europei hanno concluso che l’obbligo di informazione nulla preclude alle prerogative riservate ai giudici nazionali di cui al richiamato articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Veniamo alle questioni pregiudiziali poste alla Corte in via integrativa. Nel procedere al loro esame i giudici propendono per un esame congiunto della prima e della seconda questione. Infatti, tornando sull’articolo 267 del Tfue, occorre sottolineare che delinea una cooperazione tra Corte e giudice nazionale per consentire ai giudici nazionali di ricevere criteri interpretativi del diritto dell’Unione nella soluzione delle controversie prospettate. Ecco che allora i giudici nazionali possono interpellare la Corte di giustizia europea proprio per avere dei chiarimenti interpretativi del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, pertanto, dall’interpretazione fornita dai togati europei si è riscontrata la sussistenza di una clausola abusiva laddove il contratto di mutuo prevedeva quale competenza territoriale del giudice quella del professionista e non quella del soggetto mutuatario. Quanto alla terza questione, posta a titolo integrativo, il ragionamento dei giudici prende le mosse dalla costatazione che essendo il consumatore la parte contrattuale debole, rispetto alla controparte (professionista), per garantire una maggior tutela il diritto dell’Unione attribuisce valore nullo alle clausole, appunto, abusive. Così facendo, si cerca di ristabilire un equilibrio reale in luogo di un equilibrio o meglio disequilibrio formale tra le parti. E’ in questo contesto, che la figura del giudice nazionale, capace di agire d’ufficio alla ricerca di elementi di fatto o di diritto volti ad individuare clausole abusive, svolge un ruolo fondamentale e riconosciuto nel diritto dell’Unione, di tutela del consumatore.
La pronuncia della Corte
A conclusione della disamina eseguita, i togati della Grande sezione della Corte, in considerazione delle motivazioni succintamente esposte, sono giunti alla loro pronuncia in merito alle questioni pregiudiziali sollevate. Pertanto, quanto alla prima questione, si è affermato come il giudice nazionale possa informare d’ufficio il ministro della giustizia dell’avvio del procedimento di rinvio pregiudiziale. Secondo l’articolo 267 Tfue, la Corte di giustizia è competente in merito all’interpretazione di “clausola abusiva” nonché nel delineare i criteri che il giudice nazionale deve eseguire nell’applicare le norme della direttiva nelle fattispecie di contratti stipulati con i consumatori in presenza di clausole abusive. Nelle controversie tra professionista e consumatore il giudice nazionale deve attivarsi per stabilire se l’ambito di applicazione è quello della direttiva 93/13/Cee valutando d’ufficio, qualora il riscontro sia affermativo, la sussistenza dei requisiti di una clausola abusiva. Gli articoli 3 e 4 della direttiva del Consiglio 93/13/Cee forniscono, oltre a criteri di identificazione generali, una elencazione delle “clausole abusive” che, però, non racchiude tutte le casistiche possibili. In virtù di questa constatazione. i giudici europei riconoscono che spetti al giudice nazionale, di volta in volta, stabilire o meno la sussistenza di clausole abusive in relazione alla singola fattispecie. Nella questione di cui alla causa principale la clausola, non contrattata tra singolarmente tra le parti, di attribuire la competenza territoriale al giudice competente in base al domicilio del professionista deve ritenersi abusiva.
Andrea De Angelis
fonte: fiscooggi.it