Avvocati. Ammissibile il ricorso al Cnf avverso la decisione d’iniziare il procedimento disciplinare – Cassazione Civile S.U., Sentenza 22664/2010
In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del RDL N.1578/1933, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo.
Tale riconoscimento è strettamente funzionale ai principi della ragionevole durata del processo e all’effettività della tutela, essendo inteso ad evitare una dispersione di energie processuali derivanti dall’avvio di un procedimento illegittimo. Proprio per questa sua, in definitiva limitata, funzione, le ragioni che possono sorreggere l’impugnazione della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare debbono essere strettamente attinenti ai profili (o, se si vuole, alle condizioni) di legittimità della delibera medesima.
Poiché, tuttavia, è rispetto alla specifica realtà delle diverse situazioni che deve essere verificata l’ammissibilità dei motivi di impugnazione di una delibera di avvio del procedimento disciplinare, non è possibile stendere un completo catalogo delle ragioni opponibili, ma dovrà necessariamente essere la prudenza del giudice, nella specie il Consiglio Nazionale Forense, a valutare, caso per caso, se l’eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente in via esclusiva alla legittimità della delibera contestata.
Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente concernono l’incompetenza territoriale del COA deliberante e la genericità degli addebiti contestati. Quanto alla prima, non può esservi dubbio che essa costituisce un necessario presupposto della legittimità della delibera adottata per l’avvio del procedimento disciplinare.
Quanto alla genericità degli addebiti contestati, la Cassazione ha sottolineato che costituisce presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati, tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio dell’azione disciplinare e da assicurare la possibilità dell’irrinunciabile diritto di difesa dell’incolpato. Spetterà al giudizio di merito, poi, la valutazione dell’eventuale fondatezza degli addebiti.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 22624 del 08/11/2010
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Bari deliberava di promuovere procedimento disciplinare nei confronti degli avv.ti [OMISSIS] ,[OMISSIS] e [OMISSIS] per la contestazione di una serie di addebiti relativamente a fatti avvenuti in Foggia.
Il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile il ricorso, quanto agli [OMISSIS] e [OMISSIS], per intempestività della relativa proposizione, e quanto [OMISSIS], per inconferenza dell’impugnazione in relazione al mero controllo di legittimità dell’avvio del procedimento.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’[OMISSIS] con tre motivi, chiedendo altresì la sospensiva della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare.
Motivazione
1. Con i motivi di ricorso, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erroneità della decisione impugnata, laddove ha ritenuto che l’eccepita incompetenza territoriale del Consiglio dell’Ordine che aveva deliberato l’avvio del procedimento disciplinare e l’altrettanto eccepita genericità degli addebiti contestati, non costituissero motivi ammissibili ai fini della censura della legittimità della delibera del COA.
2. La decisione impugnata afferma, infatti, che, anche a voler aderire a siffatta prospettazione, nessuna delle censure esposte nell’impugnazione può ritenersi attinente agli stretti profili di legittimità dell’avvio del procedimento, né funzionale a metterne in discussione gli astratti necessari presupposti: anche l’eccezione di incompetenza territoriale «non può essere risolta se non attraverso la preventiva disamina della fondatezza delle allegazioni sviluppate in linea di fatto nel ricorso postulando essa un giudizio di merito sulle ragioni che hanno indotto i consiglieri dell’Ordine di Foggia ad astenersi, così radicando la competenza funzionale del COA di Bari a procedere disciplinarmente».
3. Il motivo è fondato. Queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 29294 del 2008, hanno affermato che: «In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del RDL N.1578/1933, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo».
4. Tale riconoscimento è strettamente funzionale ai principi della ragionevole durata del processo e all’effettività della tutela, essendo inteso ad evitare una dispersione di energie processuali derivanti dall’avvio di un procedimento illegittimo. Proprio per questa sua, in definitiva limitata, funzione, le ragioni che possono sorreggere l’impugnazione della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare debbono essere strettamente attinenti ai profili (o, se si vuole, alle condizioni) di legittimità della delibera medesima.
5. Poiché, tuttavia, è rispetto alla specifica realtà delle diverse situazioni che deve essere verificata l’ammissibilità dei motivi di impugnazione di una delibera di avvio del procedimento disciplinare, non è possibile stendere un completo catalogo delle ragioni opponibili, ma dovrà necessariamente essere la prudenza del giudice, nella specie il Consiglio Nazionale Forense, a valutare, caso per caso, se l’eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente in via esclusiva alla legittimità della delibera contestata.
6. Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente concernono l’incompetenza territoriale del COA deliberante e la genericità degli addebiti contestati.
6.1. Quanto alla competenza territoriale dell’organo deliberante, non può esservi dubbio che essa costituisce un necessario presupposto della legittimità della delibera adottata per l’avvio del procedimento disciplinare. Ed, invero, solo un organo che ne abbia la competenza può legittimamente disporre l’avvio di un procedimento disciplinare,
6.2. Quanto alla genericità degli addebiti contestati, deve affermarsi che costituisce presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati, tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio dell’azione disciplinare e da assicurare la possibilità dell’irrinunciabile diritto di difesa dell’incolpato. Spetterà al giudizio di merito, poi, la valutazione dell’eventuale fondatezza degli addebiti.
7. Alla luce di siffatte considerazioni non poteva essere dichiarata inammissibile l’impugnazione per inconferenza dei motivi addotti, e, conseguentemente il ricorso deve essere accolto, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense perché valuti la fondatezza o meno delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
8. Nell’accoglimento del ricorso resta assorbita la domanda di sospensione della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare.
9. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense. Compensa le spese.
Depositata in Cancelleria il 08.11.2010