Tributi locali e privilegio generale ex art 2752 ultimo comma COD. CIV. – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 11930 DEL/2010
TRIBUTI – PRIVILEGIO GENERALE EX ART. 2752 ULTIMO COMMA COD. CIV. – CREDITI DA TRIBUTI LOCALI – APPLICABILITA’ ALL’I.C.I.
La Corte, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 2752 ultimo comma cod. civ., ha ritenuto applicabile anche all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il privilegio generale mobiliare previsto nella norma codicistica per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla finanza locale.
Testo Completo: Sentenza n. 11930 del 17 maggio 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago)