Difetto di giurisdizione dicharato con provvedimento d’urgenza – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 19256 del 09/09/2010
GIURISDIZIONE – REGOLAMENTO D’UFFICIO – DIFETTO DI GIURISDIZIONE DICHIARATO CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA – CONSEGUENZE
Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario con provvedimento d’urgenza, ex art. 700 cod. proc. civ., é inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato d’ufficio dal giudice amministrativo successivamente adito, il quale non può essere considerato “il giudice davanti al quale la causa é riassunta”, ex art. 59, comma 3, legge 18 giugno 2009, n. 69, che é, invece, il giudice investito della causa di merito, il quale non può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione rimettendola alle S.U. della S.C. ma é tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ.
Testo Completo: Ordinanza n. 19256 del 9 settembre 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Vivaldi)