Deduzione della compensazione parziale con il minor debito verso il fallito – Cassazione Civile, Sezioni Unbite, Sentenza 16508 del 14/07/2010
FALLIMENTO – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO – DEDUZIONE DELLA COMPENSAZIONE PARZIALE CON IL MINOR DEBITO VERSO IL FALLITO – AMMISSIONE AL PASSIVO PER IL CREDITO RESIDUO – GIUDICATO ENDOFALLIMENTARE – RIVALUTAZIONE DELLA QUESTIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO IN ALTRO GIUDIZIO PROMOSSO DAL CURATORE – AMMISSIBILITA’ – PRECLUSIONE
L’ammissione al passivo fallimentare di un credito nella misura risultante dalla differenza dell’importo originario rispetto ad un minor debito verso il fallito, per il quale sia stata invocata dal creditore una concorrente causa di compensazione parziale, investe ogni questione attinente al fondamento, la consistenza e l’efficacia del titolo posto a base della domanda e dunque implica che, formatosi su di essa il giudicato endofallimentare, diviene preclusa l’autonoma azione con cui il curatore contesti il medesimo titolo sotto il profilo dell’efficacia, agendo in revocatoria degli atti giustificativi della dedotta ed ammessa causa di estinzione parziale del maggiore credito.
Testo Completo: Sentenza n. 16508 del 14 luglio 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore C. Piccininni)