CivileGiurisprudenza

Condizioni per l’adozione di minori stranieri – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 13332/2010

ADOZIONE – ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) – ADOZIONE DI MINORI STRANIERI – CONDIZIONI – DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ ALL’ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI – RIFERIMENTO ALL’ETNIA DEL MINORE – AMMISSIBILITA’ – ESCLUSIONE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciando su una richiesta formulata dal Procuratore ge-nerale ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., hanno affermato che, in materia di adozione internazio-nale, il decreto di idoneità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia, le quali contrastano, oltre che con l’interesse del minore, che rappresenta il criterio guida cui deve uniformarsi il percorso de-cisionale, anche con il divieto di discriminazione, sancito da una serie di disposizioni costituzionali, internazionali ed interne.

Pur prendendo atto che il rifiuto degli adottanti all’accoglienza di un mino-re appartenente ad una determinata etnia si manifesta, per lo più, attraverso l’individuazione del Pa-ese di provenienza, correlata alla scelta dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione, la Corte ha precisato che, ove detto rifiuto si concreti in un’espressa opzione dinanzi agli organi pub-blici, tale condotta dev’essere apprezzata dal giudice di merito nel quadro dell’idoneità all’adozione, evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso da parte del minore di determinate caratteristiche genetiche.

IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE (RICORSO PER) – RICORSO NELL’INTERESSE DELLA LEGGE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel pronunciare su una richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., hanno individuato i tratti essenziali di tale istituto, alla stregua della disciplina novellata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, precisando che esso si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un’iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge, con riferimento non solo all’ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione, ma anche a quel-le di provvedimenti non impugnabili o non ricorribili per cassazione, in quanto privi di natura deci-soria, con la conseguenza, tra l’altro, che l’iniziativa del Procuratore generale, che si concreta in una mera richiesta e non già in un ricorso, non dev’essere notificata alle parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento. 
 
Testo Completo: Sentenza n. 13332 del 1 giugno 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. San Giorgio)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.