Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza del 21/10/2010
La Corte di Giustizia si è nuovamente pronunziata sulla Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, stabilendo che gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato nel proprio ordinamento l’art. 5, punti 1 e 3, della predetta Decisione quadro (rispettivamente inerenti alle garanzie speciali che lo Stato emittente deve fornire quando il m.a.e. è stato emesso in relazione ad una decisione pronunciata “in absentia”, ovvero in relazione ad un cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione), l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest’ultimo per scontarvi, eventualmente, la pena che sia pronunciata nei suoi confronti all’esito del un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.
La domanda pregiudiziale era stata presentata dalla Corte costituzionale belga nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, da parte del Tribunale di primo grado di Nivelles (Belgio), di un mandato d’arresto europeo emesso il 13 dicembre 2007 dal Tribunale di Bucarest (Romania), nei confronti di un cittadino rumeno residente in Belgio, ai fini dell’esecuzione di una pena di quattro anni di reclusione inflitta con una decisione giudiziaria pronunciata in contumacia. In motivazione, il Giudice comunitario ha preso le mosse dal rilievo per cui la situazione di una persona condannata in contumacia, e che dispone ancora della possibilità di richiedere un nuovo processo, è paragonabile a quella di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale, per concludere nel senso che nessuna ragione oggettiva osta a che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha applicato l’art. 5, punto 1, della predetta Decisione quadro applichi anche la condizione di cui all’art. 5, punto 3, della stessa.
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione Quarta, Sentenza del 21 ottobre 2010
COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE – MANDATO D’ARRESTO EUROPEO – CONDANNA IN CONTUMACIA – CONSEGNA SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE LA PERSONA RICERCATA SIA RINVIATA NELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE – AMMISSIBILITÀ
Nel procedimento C 306/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 35 UE, presentata dalla Cour constitutionnelle (Belgio), con decisione 24 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2009, nella causa relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di I. B., LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. J. C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalle sig.re C. Toader e M. Berger, giudici, avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2010, considerate le osservazioni presentate: – per il sig. I. B., dall’avv. P. Huget, avocat; – per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti J. Bourtembourg e F. Belleflamme, avocats; – per il governo tedesco, dal sig. J. Möller e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente; – per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente; – per il governo svedese, dalle sig.re A. Falk e C. Meyer Seitz, in qualità di agenti; – per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente; – per il Consiglio dell’Unione europea, dai sigg. O. Petersen e I. Gurov, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, dal sig. R. Troosters e dalla sig.ra S. Grünheid, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 luglio 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3, 4, punto 6, e 5, punti 1 e 3, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), nonché sulla validità dei menzionati artt. 4, punto 6, e 5, punto 3. 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, da parte del Tribunale di primo grado di Nivelles (Belgio), di un mandato d’arresto europeo emesso il 13 dicembre 2007 dal Tribunalul București (Tribunale di Bucarest) (Romania) (in prosieguo, anche: l’«autorità giudiziaria emittente rumena») nei confronti del sig. I. B., cittadino rumeno residente in Belgio, ai fini dell’esecuzione di una pena di quattro anni di reclusione stabilita da una decisione giudiziaria pronunciata in contumacia. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che il Regno del Belgio ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità di cui all’art. 35, n. 3, lett. b), UE. 4 Conformemente all’art. 10, n. 1, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, le attribuzioni della Corte ai sensi del titolo VI del Trattato UE restano immutate in ordine agli atti dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, comprese quelle che siano state accettate in forza dell’art. 35, n. 2, UE. La decisione quadro 2002/584 5 Il primo, il quinto, il decimo e il dodicesimo ‘considerando’ della decisione quadro 2002/584 sono così formulati: «(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (…), è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato. (…) (5) L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (…) (10) Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo. (…) (12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il capo VI. (…) (…)». 6 Ai sensi dell’art. 1 della decisione quadro 2002/584: «1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà. 2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro». 7 L’art. 2 della decisione quadro in parola, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», dispone, al punto 1, quanto segue: «Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente (…) oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi». 8 L’art. 3 della medesima decisione quadro elenca tre «[m]otivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo». 9 L’art. 4 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», elenca, in sette numeri, tali motivi. Al riguardo il punto 6 di tale articolo dispone quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo: (…) 6) se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno». 10 L’art. 5 della detta decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», stabilisce che: «L’esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni: 1) se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata “in absentia”, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio; (…) 3) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente». 11 L’art. 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», è così formulato: «1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato: (…) c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2; (…) f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; (…)». 12 L’art. 15, punto 2, della decisione quadro in parola dispone che: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 (…)». 13 Ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro 2002/584: «Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1° gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1° gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell’esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento». La decisione quadro 2009/299/GAI 14 La decisione quadro del Consiglio 26 febbraio 2009, 2009/299/GAI, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU L 81, pag. 24), che, in base al suo art. 8, punto 1, dovrà essere attuato dagli Stati membri entro il 28 marzo 2011, ha cancellato l’art. 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584 e ha inserito un nuovo art. 4 bis in quest’ultima. 15 Tuttavia, detto art. 4 bis, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», si applica solamente al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo a partire dal 28 marzo 2011. I diritti nazionali La legislazione belga 16 La legge 19 dicembre 2003 relativa al mandato d’arresto europeo (Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075; in prosieguo: la «legge relativa al mandato d’arresto europeo») traspone nel diritto nazionale la decisione quadro 2002/584. 17 Relativamente, in primo luogo, ai motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo, l’art. 4 di detta legge dispone che: «L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è negata nei casi seguenti: (…) 5º se sussistono fondati motivi per ritenere che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo produrrebbe l’effetto di ledere i diritti fondamentali dell’interessato sanciti dall’art. 6 [UE]». 18 Relativamente, in secondo luogo, ai motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo, l’art. 6 di detta legge precisa: «L’esecuzione può essere negata nei casi seguenti: (…) 4° se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, quando l’interessato sia belga o risieda in Belgio e le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga; (…)». 19 Riguardo all’effettiva attuazione di una decisione adottata in forza dell’art. 6, 4°, della legge relativa al mandato d’arresto europeo, l’art. 18, n. 2, della legge 23 maggio 1990 sul trasferimento fra Stati di persone condannate, la consegna e il trasferimento della sorveglianza su persone condannate con sospensione condizionale della pena o in libertà condizionata, nonché la consegna e il trasferimento dell’esecuzione di pene e di misure di sicurezza privativa della libertà (Moniteur belge del 20 luglio 1990, pag. 14304), come modificata dalla legge 26 maggio 2005 (Moniteur belge del 10 giugno 2005, pag. 26718; in prosieguo: la «legge sul trasferimento»), dispone quanto segue: «La decisione giudiziaria adottata in applicazione dell’art. 6, 4°, della legge (…) relativa al mandato d’arresto europeo riprende l’esecuzione della pena o della misura privativa della libertà prevista in detta decisione giudiziaria. La pena o la misura detentiva viene eseguita conformemente alle disposizioni della presente legge». 20 L’art. 18 della legge sul trasferimento, inserito nel capo VI, intitolato «Dell’esecuzione in Belgio di pene e misure privative della libertà disposte all’estero», deve essere interpretato alla luce dell’art. 25 della medesima legge, che così recita: «Le disposizioni dei capi V e VI non sono applicabili alle condanne penali pronunciate in contumacia, fatti salvi i casi di cui all’art. 18, n. 2, sempreché si tratti di una condanna in contumacia passata in giudicato». 21 Relativamente, in terzo luogo, alle garanzie che lo Stato membro emittente deve osservare, gli artt. 7 e 8 della legge relativa al mandato d’arresto europeo traspongono, rispettivamente, i punti 1 e 3 dell’art. 5 della decisione quadro 2002/584. L’art. 7 di detta legge, per l’esecuzione di una pena inflitta con una decisione resa in contumacia, prevede che: «Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato emittente e di essere presenti all’udienza. L’esistenza, nell’ordinamento giuridico dello Stato emittente, di una disposizione che preveda una possibilità di ricorso e l’indicazione di condizioni per la sua proposizione dalle quali risulti che l’interessato può effettivamente avvalersene devono essere considerate assicurazioni sufficienti ai sensi del primo comma». 22 L’art. 8 della legge relativa al mandato d’arresto europeo così dispone: «Quando la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale sia belga o risieda in Belgio, la consegna può essere subordinata alla condizione che detta persona, dopo essere stata giudicata, venga rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza comminatale nello Stato emittente». La legislazione rumena 23 L’art. 522 bis del codice di procedura penale rumeno stabilisce quanto segue: «Nuovo iter procedurale relativo al processo delle persone giudicate in contumacia in caso di estradizione. In caso di richiesta di estradizione di una persona giudicata e condannata in contumacia, la causa può essere nuovamente sottoposta al giudice che l’ha decisa in primo grado, se il condannato ne fa richiesta. Le disposizioni degli artt. 405 408 sono applicabili per analogia». 24 L’art. 405 di detto codice di procedura penale prevede: «Il riesame della causa, dopo che la domanda di riesame è stata accolta in via provvisoria, avviene conformemente alle norme procedurali relative al giudizio di primo grado. Qualora lo ritenesse necessario, il giudice procede nuovamente all’assunzione delle prove prodotte nell’ambito del primo giudizio o in sede di accoglimento, in via provvisoria, della domanda di revisione». Causa principale e questioni pregiudiziali 25 Con una sentenza datata 16 giugno 2000 il Tribunalul București ha condannato il sig. I. B. ad una pena di quattro anni di reclusione per il reato di traffico di materiale nucleare e radioattivo. Tale decisione è stata confermata, con sentenza 3 aprile 2001, dalla Curtea de apel Bucureşti (corte d’appello di Bucarest). 26 Entrambe le istanze menzionate avevano autorizzato il sig. I. B. a scontare la pena, inflitta e confermata a seguito di procedimenti in contraddittorio, sul suo luogo di lavoro piuttosto che in regime detentivo. 27 Con decisione 15 gennaio 2002 la Curtea Supremă de Justiţie (Corte suprema) (Romania), pronunciandosi, secondo le dichiarazioni del giudice del rinvio, in contumacia, e senza che il sig. I. B. fosse stato informato personalmente né della data né del luogo dell’udienza, ha riformato le decisioni pronunciate antecedentemente nella parte in cui autorizzavano il sig. I. B. a scontare la condanna a quattro anni di reclusione sul suo luogo di lavoro, stabilendo che tale pena fosse eseguita in regime detentivo. 28 Nel corso del febbraio 2002 il sig. I. B. ha deciso di recarsi in Belgio dopo essere stato vittima, come egli asserisce, di gravi violazioni del diritto ad un equo processo. La moglie ed i due figli lo hanno successivamente raggiunto, dal mese di ottobre 2002. 29 L’11 dicembre 2007 il sig. I. B. è stato privato della libertà in Belgio, sulla base di una segnalazione, in data 10 febbraio 2006, delle autorità rumene nel sistema d’informazione Schengen (SIS) diretta al suo arresto e alla sua consegna a tali autorità nell’ambito dell’esecuzione della pena privativa della libertà inflittagli. 30 Ritenendo che detta segnalazione valesse come mandato d’arresto europeo, il procureur du Roi (pubblico ministero belga) si è rivolto al giudice istruttore, il quale, con ordinanza 12 dicembre 2007, ha deciso di porre il sig. I. B. in libertà condizionale, in attesa dell’adozione di una decisione definitiva relativa alla sua consegna. 31 Il 13 dicembre 2007 il Tribunalul București ha spiccato un mandato di arresto europeo nei confronti del sig. I. B., ai fini dell’esecuzione della pena di quattro anni di reclusione comminatagli in Romania. 32 Il 19 dicembre 2007 il sig. I. B. ha presentato, presso l’Office des étrangers (ufficio per gli stranieri), una domanda diretta ad ottenere la concessione dello status di rifugiato in Belgio. 33 Il 29 febbraio 2008, il procureur du Roi ha chiesto al Tribunale di Nivelles di dichiarare esecutivo il mandato d’arresto trasmesso dall’autorità giudiziaria emittente rumena. 34 Il 2 luglio 2008 sono stato negati al sig. I. B. lo status di rifugiato e la relativa protezione sussidiaria. Tale diniego, confermato dal Conseil du contentieux des étrangers (giudice amministrativo competente per i ricorsi degli stranieri) nel marzo 2009, è attualmente oggetto di un procedimento pendente dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) (Belgio). 35 Con ordinanza del 22 luglio 2008 il Tribunale di Nivelles, in occasione della verifica delle condizioni che deve soddisfare il mandato d’arresto europeo per poter essere eseguito, dichiarava che quest’ultimo rispettava tutte le condizioni prescritte dalla legge relativa al mandato d’arresto europeo. Tale giudice ha segnatamente valutato che non sussistessero seri motivi di ritenere che l’esecuzione del mandato d’arresto in parola avrebbe avuto l’effetto di ledere i diritti fondamentali del sig. I. B. 36 In proposito il citato giudice fa osservare che, sebbene il mandato d’arresto europeo in discussione nella causa principale sia effettivamente diretto all’esecuzione di una decisione giudiziaria adottata in contumacia, l’autorità giudiziaria emittente rumena ha ciò nondimeno fornito assicurazioni che si possono considerare sufficienti ai sensi dell’art. 7 della legge relativa al mandato d’arresto europeo, poiché detto mandato d’arresto precisa che, in virtù dell’art. 522 bis del codice di procedura penale rumeno, la causa, su istanza del condannato in contumacia, può essere rinviata al giudice di primo grado. 37 Il Tribunale di Nivelles ha constatato che il sig. I. B. non poteva basarsi sull’art. 6, 4º, della legge relativa al mandato d’arresto europeo, la quale prevede che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere rifiutata, se tale mandato è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, qualora l’interessato risieda in Belgio e le autorità competenti si impegnino ad eseguire detta pena conformemente alla legge nazionale. 38 Detto motivo di rifiuto, infatti, si applica solo alle condanne in contumacia passate in giudicato, come precisa l’art. 25 della legge sul trasferimento, letto in combinato disposto con l’art. 18, n. 2, della stessa. Orbene, il sig. I. B. disporrebbe ancora della facoltà di chiedere un nuovo procedimento. 39 Il Tribunale di cui trattasi rileva inoltre che, se l’art. 8 della legge relativa al mandato d’arresto europeo prevede che la consegna di una persona residente in Belgio e oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale può essere subordinata alla condizione che tale persona, dopo essere stata giudicata, sia rinviata in Belgio per scontarvi la pena inflittale nello Stato membro emittente, l’art. 7 di detta legge stabilisce che il mandato d’arresto fondato su una sentenza in contumacia è considerato come emesso ai fini dell’esecuzione di una pena. 40 Considerando che tale disparità di trattamento potrebbe dare origine ad una discriminazione e tenuto conto della circostanza che il sig. I. B. risiede in Belgio ai sensi della legislazione in parola, il Tribunale di Nivelles, qualora detto art. 8 dovesse essere interpretato nel senso che si applica unicamente al mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’azione penale e non anche al mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una condanna ad una pena privativa della libertà pronunciata in contumacia e avverso cui il condannato dispone ancora di un rimedio giurisdizionale, si è rivolto alla Cour constitutionnelle per accertare la compatibilità del menzionato art. 8 con gli artt. 10 e 11 della Costituzione, relativi ai principi d’uguaglianza e di non discriminazione. 41 Avendo a sua volta constatato che la legge relativa al mandato d’arresto europeo era solamente diretta a recepire nell’ordinamento giuridico interno la decisione quadro 2002/584, la Cour constitutionnelle ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una condanna, pronunciata in contumacia senza che il condannato sia stato informato del luogo e della data dell’udienza e contro la quale quest’ultimo dispone ancora di un rimedio giurisdizionale, debba essere considerato non un mandato d’arresto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà, ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584], bensì un mandato d’arresto ai fini di un’azione penale, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della medesima decisione quadro. 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che non consentono agli Stati membri di subordinare la consegna alle autorità giudiziarie dello Stato emittente di una persona residente nel loro territorio, la quale sia oggetto, nelle circostanze descritte nella prima questione, di un mandato d’arresto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà, alla condizione che detta persona venga rinviata nello Stato dell’esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà comminatale in via definitiva nello Stato emittente. 3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se i menzionati articoli contravvengano all’art. 6, n. 2 [UE] e, più specificamente, al principio di uguaglianza e di non discriminazione. 4) In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 3 e 4 della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità giudiziarie di uno Stato membro rifiutino l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano seri motivi per ritenere che la sua esecuzione determinerebbe una lesione dei diritti fondamentali dell’interessato sanciti dall’art. 6, n. 2 [UE]». Sulle questioni pregiudiziali 42 In via preliminare occorre, in primo luogo, precisare che, ai sensi del suo art. 32, la decisione quadro 2002/584 si applica alle richieste di esecuzione di un mandato d’arresto ricevute a partire dal 1° gennaio 2004, a condizione che lo Stato membro di esecuzione non abbia dichiarato che continuerà a trattare le richieste relative a fatti commessi prima del 7 agosto 2002 in base al sistema di estradizione applicabile anteriormente a tale data. Se è pur vero che la richiesta in discussione nella causa principale concerne fatti precedenti alla data in parola, è incontestato che il Regno del Belgio non abbia effettuato una dichiarazione del genere. Conseguentemente, detta decisione quadro è applicabile nel caso di specie. 43 In secondo luogo, va ricordato che, fra i motivi di non esecuzione del mandato d’arresto europeo elencati agli artt. 3 e 4 della medesima decisione quadro, non compare l’esistenza né di una richiesta di asilo né di una richiesta di concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 44 Più specificamente, riguardo alla domanda d’asilo presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un cittadino di un altro Stato membro, l’articolo unico del protocollo n. 29 sul diritto d’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, allegato al Trattato CE (diventato il protocollo n. 24, allegato al Trattato FUE), dispone in particolare che, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali negli Stati membri, essi si considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti all’asilo. 45 Nel medesimo senso occorre precisare che una richiesta di concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria presentata da un cittadino di uno Stato membro non rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo di protezione internazionale instaurato dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12). 46 Pertanto, la circostanza che il sig. I. B. abbia presentato alle autorità competenti belghe una richiesta di concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83 non può essere considerata rilevante ai fini delle soluzioni da fornire alle questioni poste dal giudice del rinvio. 47 In terzo luogo, va notato che il giudice del rinvio parte dalla premessa di essere stato investito di una richiesta di esecuzione di una sentenza emessa in contumacia ai sensi dell’art. 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584. Spetta, eventualmente, a detto giudice utilizzare le possibilità offerte all’art. 15, punto 2, della decisione quadro in parola per verificare tale punto. In ogni caso, è compito della Corte pronunciarsi tenendo conto delle considerazioni di fatto e di diritto esposte nella decisione di rinvio. Sulla prima e sulla seconda questione 48 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 possano essere interpretati nel senso che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi dell’art. 5, punto 1, della menzionata decisione quadro può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest’ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti, in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente. 49 Per fornire una soluzione a siffatte questioni occorre precisare che il mandato d’arresto europeo può considerare, come previsto all’art. 1, punto 1, della decisione quadro 2002/584, due situazioni. Tale mandato d’arresto, infatti, può essere emesso, da un lato, ai fini dell’esercizio di un’azione penale o, dall’altro, dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 50 Sebbene il principio del riconoscimento reciproco informi l’economia della decisione quadro 2002/584, un riconoscimento del genere, come emerge dagli artt. 3 5 della stessa, non implica tuttavia un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto emesso. 51 Difatti, il sistema della decisione quadro, come risulta segnatamente dalle disposizioni degli articoli menzionati, lascia agli Stati membri la possibilità di consentire, in situazioni specifiche, alle autorità giudiziarie competenti di decidere che una pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. 52 Ciò si verifica, in particolare, ai sensi degli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Per i due tipi di mandato d’arresto europeo considerati da quest’ultima, tali disposizioni mirano segnatamente a permettere di accordare una speciale importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata (v., in particolare, sentenza 6 ottobre 2009, causa C 123/08, Wolzenburg, Racc. pag. I 9621, punto 62). 53 Nulla consente di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere da tale obiettivo le persone ricercate in base ad una condanna pronunciata in contumacia. 54 Infatti, da un lato, una decisione giudiziaria pronunciata in contumacia, nel caso in cui la persona interessata non sia stata personalmente né altrimenti informata della data e del luogo dell’udienza che ha portato a tale decisione, rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2002/584 che, precisamente all’art. 5, punto 1, prevede che l’esecuzione del mandato d’arresto emesso in conseguenza di siffatta decisione può essere subordinata alla garanzia che la persona interessata avrà la possibilità di richiedere un nuovo processo. 55 D’altro canto, la sola circostanza che detto art. 5, punto 1, assoggetti a una garanzia del genere l’esecuzione del mandato d’arresto emesso a seguito di una decisione pronunciata in contumacia non può avere l’effetto di rendere inapplicabile ad un mandato di siffatta natura il motivo o la condizione enunciati, rispettivamente, agli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 al fine di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata. 56 Qualora la condanna in contumacia sulla quale, nella causa principale, è basato il mandato d’arresto non fosse divenuta esecutiva, la finalità e lo scopo della consegna sarebbero precisamente di consentire che prosegua l’esercizio dell’azione pubblica o che si avvii un nuovo processo, vale a dire, che si proceda ad una consegna ai fini di un’azione penale corrispondente all’ipotesi di cui all’art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. 57 Tenuto conto della circostanza che la situazione di una persona condannata in contumacia e che dispone ancora della possibilità di richiedere un nuovo processo è paragonabile a quella di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale, nessuna ragione oggettiva osta a che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha applicato l’art. 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584 applichi la condizione di cui all’art. 5, punto 3, della stessa. 58 Inoltre, un’interpretazione del genere è la sola che, attualmente, consenta una reale possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale di una persona residente nello Stato membro di esecuzione e che, condannata con una decisione giudiziaria non ancora esecutiva, può essere oggetto di un nuovo processo nello Stato membro emittente. 59 Infine, detta interpretazione consente anche, come sottolineato in particolare dal governo svedese, di non obbligare la persona condannata in contumacia a rinunciare ad un nuovo processo nello Stato membro emittente per ottenere che la sua condanna, in applicazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, sia eseguita nello Stato membro ove risiede ai sensi delle disposizioni pertinenti di quest’ultima. 60 Di conseguenza, come sostenuto da tutti gli Stati membri e dalla Commissione europea, i quali hanno presentato osservazioni relativamente alla prima questione o alla prima e alla seconda questione, lo Stato membro di esecuzione è autorizzato a subordinare la consegna di una persona che si trova in una situazione analoga a quella del sig. I. B. all’applicazione congiunta delle condizioni ex art. 5, punti 1 e 3, della decisione quadro 2002/584. 61 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l’art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest’ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente. Sulla terza e sulla quarta questione 62 La terza e la quarta questione, in realtà, sono state poste unicamente nell’ipotesi in cui la soluzione alla prima e alla seconda questione non avesse la conseguenza, in circostanze come quelle della causa principale, di consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare la consegna dell’interessato alla condizione del suo rinvio nello Stato membro di esecuzione. 63 Dal momento che siffatta possibilità di subordinare la consegna alla garanzia prevista all’art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 è stata riconosciuta dalla Corte nella soluzione fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre risolvere la terza e la quarta questione. Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l’art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest’ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.