CivileGiurisprudenza

Liquidazione compensi Avvocato. La parte che si difende personalmente non può depositare memorie tecniche – Cassazione Civile, Sentenza 22463/2010

Nella sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha affermato che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la disposizione dell’art. 29, terzo comma, della legge n. 794 del 1942, secondo cui nelle cause aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni giudiziali civili a favore dell’avvocato da parte del proprio cliente, non è obbligatorio il ministero di difensore, riguarda tutte le attività successive all’introduzione del giudizio, mentre solamente in relazione all’atto introduttivo del giudizio medesimo deve ritenersi operante la disciplina ordinaria del patrocinio di cui all’art. 82 cod. proc. civ.
Peraltro, la parte che compare personalmente non può depositare memorie articolate e documentazione varia  in quanto l’acquisizione della memoria e dei documenti esula dalla legittimazione della parte non avvocato, con conseguente richiesta di esplicazione di ministero tecnico.

La Cassazione, poi, ha ribadito che in tema di procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla citata disposizione, che non è obbligatorio, non costituisce motivo di nullità del procedimento.

Ai sensi dell’art. 6 della legge professionale forense n. 794 del 1942, infine, nel caso in cui più avvocati siano stati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto ad un onorario nei confronti del cliente solo in base all’opera effettivamente prestata

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 22463 del 04/11/2010

Svolgimento del processo

1. – Con ricorso depositato il 27 febbraio 2004, l’avv. [OMISSIS] propose istanza innanzi al Tribunale di Trani per la liquidazione di onorari per prestazioni professionali ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, in relazione alla attività di difesa della resistente [OMISSIS] – svolta in un giudizio civile, avente ad oggetto l’azione ex art. 2932 cod. civ., promosso nel 1975 dal padre della stessa – a partire dall’anno 1981 e fino alla pronuncia della sentenza definitiva in data 2 febbraio 2004: attività per la quale il ricorrente assumeva di aver percepito solo la somma di euro 2323,25, come da fattura esibita.

La [OMISSIS] , costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso ed, in via subordinata, la riduzione delle somme richieste, deducendo che l’impegno professionale dell’avv. [OMISSIS] avrebbe interessato l’arco temporale dal 1981 al 1988, quando era stata pronunciata la sentenza non definitiva, e, successivamente, dal 2000 al 2004, e si sarebbe limitato alla partecipazione alle udienze avendo il professionista proseguito la impostazione difensiva già data dai legali che lo avevano preceduto, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica sarebbero state redatte dall’avv. [OMISSIS] del foro di Roma, nominato congiuntamente a lui.

Il [OMISSIS] , inoltre, non avrebbe provato l’impegno professionale svolto, non distinguendo, nella relativa specifica, quali delle udienze cui aveva partecipato fossero state di mero rinvio; avrebbe formulato le proprie richieste di liquidazione degli onorari in modo generico, ed avrebbe commesso, nell’espletamento della propria attività, diverse negligenze.
Infine, la [OMISSIS] dedusse di avere provveduto a versare al professionista la somma di lire 8.000.000 circa.

2. Con ordinanza depositata il 14 giugno 2004, il Tribunale di Trani accolse parzialmente il ricorso.
Osservò il giudice di merito che l’impegno professionale del legale aveva effettivamente compreso l’arco temporale ininterrotto tra il 21 novembre 1981, data della sua memoria di costituzione in giudizio, e il 2 febbraio 2004, data della sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Trani: in tale periodo il professionista, oltre a partecipare a tutte le udienze, alcune delle quali erano state caratterizzate da difese impegnative, aveva redatto la propria comparsa di costituzione volontaria, ed inoltre la comparsa conclusionale e la memoria di replica – le quali risultavano entrambe firmate sia dall’avv. [OMISSIS] che dall’avv. [OMISSIS] , sicché non poteva revocarsi in dubbio, in difetto di una specifica prova da parte della resistente, che entrambi i difensori avessero contribuito a redigerle -, nonché le memorie di conclusioni e le ulteriori repliche.

La resistente non aveva poi fornito alcuna prova di aver versato al ricorrente somme superiori a quella di euro 2323,25.

Infine, osservò il Tribunale che il già avvenuto pagamento degli onorari in favore dell’avv. [OMISSIS] , codifensore, non esimeva la cliente dal dovere di corrispondere gli onorari anche al [OMISSIS]

Quindi, tenuto conto della predetta attività svolta dal ricorrente e considerato che il valore della controversia andava valutato in base alla domanda, di valore indeterminabile rilevante, detratto l’acconto versato dalla [OMISSIS] , il Tribunale dichiarò l’obbligo della stessa di corrispondere in favore dell’avv. [OMISSIS] gli onorari in base alla tabella A, par. III, della Tariffa, e i diritti in base alla tabella B, per un importo di euro 17.719,06.

3. – Avverso tale provvedimento la [OMISSIS] ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso l’avv. [OMISSIS]

Motivi della decisione

1. – Con la prima censura, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Lamenta la ricorrente i gravi errori procedurali che avrebbero comportato la nullità della ordinanza che aveva concluso il procedimento di liquidazione di onorari per prestazioni professionali. Rileva, in proposito, che, avendo essa chiesto, all’udienza di comparizione delle parti tenuta il giorno 27 aprile 2004, di depositare memoria articolata e documentazione varia, si era vista imporre la nomina di un difensore a tal fine, in contrasto con la legge n. 794 del 1942, che, all’art. 29, terzo comma, esclude la obbligatorietà del ministero di difensore nei procedimenti di cui si tratta.

Il Tribunale avrebbe, inoltre, violato la disposizione dell’art. 29, quarto comma, della medesima legge n. 794 del 1942, secondo la quale, nel procedimento in questione, il collegio, sentite le parti, “procura di conciliarle”. Nel verbale di udienza, non vi sarebbe, invece, traccia della effettuazione del tentativo di conciliazione.

Infine, il Tribunale avrebbe omesso di acquisire agli atti del procedimento il fascicolo del giudizio cui la liquidazione degli onorari si riferiva.

2.1. – La doglianza, nelle sue varie articolazioni, è immeritevole di accoglimento.

2.2. – Deve, anzitutto, rilevarsi, sotto il primo profilo – attinente alla pretesa imposizione da parte del Tribunale alla [OMISSIS] di valersi di difesa tecnica in un procedimento che non la avrebbe richiesta – che è pur vero, come rilevato dalla ricorrente, che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la disposizione dell’art. 29, terzo comma, della legge n. 794 del 1942, secondo cui nelle cause aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni giudiziali civili a favore dell’avvocato da parte del proprio cliente, non è obbligatorio il ministero di difensore, riguarda tutte le attività successive all’introduzione del giudizio, mentre solamente in relazione all’atto introduttivo del giudizio medesimo deve ritenersi operante la disciplina ordinaria del patrocinio di cui all’art. 82 cod. proc. civ. (v. Cass., sent. n. 850 del 2000).

Ed è altrettanto vero che, nella specie, come risulta dall’esame degli atti, non inibito a questa Corte trattandosi di valutare la configurabilità del denunciato error in procedendo, risulta che, a fronte della richiesta della [OMISSIS] , comparsa personalmente, di depositare memoria articolata e documentazione varia, il Tribunale osservò che “l’acquisizione della memoria e dei documenti esula dalla legittimazione della parte non avvocato”, con conseguente richiesta di “esplicazione di ministero tecnico”.

E tuttavia, tale richiesta, originata dalla intenzione della [OMISSIS] di non limitarsi ad essere sentita personalmente – ciò che costituisce, unitamente al tentativo di conciliazione, l’unica attività richiesta dalla legge n. 794 del 1942 come preliminare alla emanazione della ordinanza conclusiva del procedimento camerale per la liquidazione degli onorari – ma di produrre memoria e documentazione, ebbe lo scopo di offrire una maggiore garanzia della difesa processuale alla attuale ricorrente: sicché deve escludersi che il rinvio della comparizione delle parti disposto, nella specie, dal giudice di merito inficiasse di nullità la ordinanza che definì il procedimento per violazione del diritto di difesa.

2.3. – Quanto al secondo profilo della censura, concernente il mancato tentativo di conciliazione, cui fa riferimento l’art. 29, quarto comma, della legge n. 794 del 1942, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla citata disposizione, che non è obbligatorio, non costituisce motivo di nullità (Cass., sent. n. 10713 del 2006, n. 8169 del 1997).

2.4. – Quanto, infine, al rilievo relativo alla mancata acquisizione agli atti del procedimento del fascicolo del giudizio cui si riferiva la richiesta di liquidazione, esso muove dall’erroneo presupposto che spettasse al giudice di merito il reperimento delle fonti di prova delle pretese del richiedente, laddove il relativo onere probatorio non poteva che incombere a quest’ultimo.

3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del [OMISSIS]m. 5 ottobre 1994, n. 585, con il quale sono state recepite le Tariffe Forensi di cui alle delibere del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993 e 29 settembre 1994, nonché la assoluta carenza di motivazione e/o la motivazione apparente su punti decisivi della controversia. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che l’avvenuto pagamento degli onorari in favore dell’avv. [OMISSIS] , codifensore, non avrebbe avuto l’effetto di esimere la cliente dal dovere di corrispondere gli onorari anche al [OMISSIS] Per un verso, esso, ammettendo che potesse aver luogo una automatica liquidazione a favore di ciascuno dei codifensori degli onorari relativi a tutte le prestazioni professionali rese nel giudizio, avrebbe operato una erronea applicazione della disposizione dell’art. 7 delle Tariffe in materia civile, la quale, nella interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, non porrebbe alcun rigido automatismo per cui ai due codifensori siano comunque dovuti due distinti onorari, sorgendo, invece, il diritto all’onorario solo in relazione all’attività personalmente svolta dal singolo professionista. Nel ricorso si richiama, al riguardo, il provvedimento reso dal Tribunale di Roma in favore dell’avv. [OMISSIS] a seguito di analogo procedimento promosso da tale professionista nei confronti della [OMISSIS] , provvedimento nel quale si riconosceva che la seconda comparsa conclusionale e la memoria di replica era opera specifica e personale di costui, in tal modo motivando il diritto al compenso in suo favore.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Esso, attraverso la denuncia di violazione di legge e assoluta carenza di motivazione, si pone sostanzialmente il diverso obiettivo di conseguire una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità, dell’apprezzamento operato dal giudice del merito in ordine alla natura ed entità dell’impegno profuso dall’avv. [OMISSIS] in favore della sua cliente; apprezzamento, invero, fondato su elementi oggettivamente idonei a comprovarne il carattere significativo.

In tale ottica, il Tribunale ha messo in evidenza l’avvenuta partecipazione da parte del professionista di cui si tratta a tutte le udienze tenutesi dopo che lo stesso era stato incaricato della difesa della [OMISSIS] , nonché la complessità degli atti difensivi predisposti ed il tipo di impegno profuso in occasione delle udienze, concretamente dimostrato dai verbali di udienza, puntigliosamente elencati nel provvedimento impugnato.

Tali essendo le premesse, la decisione impugnata risulta conforme all’orientamento giurisprudenziale, ricordato dalla stessa ricorrente, alla cui stregua, ai sensi dell’art. 6 della legge professionale forense n. 794 del 1942, nel caso in cui più avvocati siano stati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto ad un onorario nei confronti del cliente solo in base all’opera effettivamente prestata (Cass., sent. n. 9242 del 2000).

4.3. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al principio della soccombenza, le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1400,00, oltre ad euro 200,00 per spese.

Depositata in Cancelleria il 04.11.2010

 

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