Promozione della mediazione nei procedimenti penali. La nozione di «vittima» non include le persone giuridiche – Corte di Giustizia, Sentenza 21/10/2010
La Corte di Giustizia si è pronunciata in ordine ad una questione pregiudiziale sollevata da un Tribunale ungherese nel contesto di un procedimento penale promosso per lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee. L’oggetto della domanda verteva, in particolare, sull’interpretazione degli artt. 1, lett. a), e 10, n. 1, della Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Secondo l’art. 1 della predetta Decisione quadro, “vittima” è la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro, mentre l’art. 10, a sua volta, dispone che “ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura” e provvede, altresì, a garantire che vengano presi in considerazione “eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nel corso della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali”.
La Corte ha chiarito che gli artt. 1, lett. a), e 10 della su citata Decisione quadro devono essere interpretati: a) nel senso che, ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali prevista al citato art. 10, n. 1, la nozione di «vittima» non include le persone giuridiche; b) nel senso che gli Stati membri non sono obbligati a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa. Secondo il codice di procedura penale ungherese, infatti, il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza della persona sottoposta alle indagini o della vittima, e con il loro consenso, nei procedimenti penali riguardanti reati contro la persona, contro la sicurezza dei trasporti o contro il patrimonio, per i quali è prevista una pena non superiore a cinque anni di reclusione. Sulla base del tenore letterale dell’art. 10, e dell’ampio margine discrezionale che la Decisione quadro lascia alle autorità nazionali quanto alle modalità concrete di attuazione dei suoi obiettivi, il Giudice comunitario ha conclusivamente osservato che il legislatore ungherese non è andato oltre il margine discrezionale di cui dispone, nel consentire l’applicazione della procedura di mediazione soltanto nelle ipotesi sopra evidenziate, trattandosi di valutazioni che attengono sostanzialmente a motivi di politica giuridica.
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Seconda Sezione, del 21 ottobre 2010
Nel procedimento C 205/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dal [OMISSIS] (Ungheria) con decisione 22 aprile 2009, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2009, nel procedimento penale a carico di [OMISSIS], [OMISSIS],
LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ungherese, dalla sig.ra R. Somssich, dal sig. M. Fehér e dalla sig.ra K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Simon e R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° luglio 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, lett. a), e 10, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento penale promosso contro il sig. Eredics e la sig.ra [OMISSIS] per lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee.
Contesto normativo La normativa dell’Unione
3 L’art. 1 della decisione quadro ha il seguente tenore: «Ai fini della presente decisione quadro s’intende per:
a) “vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro; (…) c) “procedimento penale”: il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile; (…) e) “mediazione nelle cause penali”: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente».
4 L’art. 10 della decisione quadro dispone quanto segue: «1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura. 2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nel corso della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione».
La normativa nazionale 5
L’art. 221/A del codice di procedura penale ungherese (Büntető eljárási törvény; in prosieguo: il «CPP») dispone quanto segue: «1. Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza della persona sottoposta alle indagini o della vittima, e con il loro consenso, nei procedimenti penali riguardanti reati contro la persona (capo XII, titoli I e III, del codice penale), contro la sicurezza dei trasporti (capo XIII del codice penale) o contro il patrimonio (capo XVIII del codice penale), per i quali è prevista una pena non superiore a cinque anni di reclusione. 2. Il procedimento di mediazione è diretto a favorire la riparazione delle conseguenze del reato e a promuovere un futuro comportamento della persona sottoposta alle indagini conforme al diritto. Nel corso del procedimento di mediazione si deve promuovere la conclusione di un accordo tra la vittima e la persona sottoposta alle indagini fondato sul ravvedimento operoso di quest’ultima. Nel corso del procedimento penale il procedimento di mediazione può essere svolto solo una volta. 3. Il pubblico ministero, d’ufficio o su istanza della persona sottoposta alle indagini, del difensore o della vittima, sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi e dispone lo svolgimento del procedimento di mediazione se: a) risulta possibile, ai sensi dell’art. 36 del codice penale, l’archiviazione del procedimento penale o una riduzione della pena; b) la persona sottoposta alle indagini confessa nel corso delle indagini i fatti commessi, ed è disposta e in grado di riparare il danno arrecato alla vittima o di elidere in altro modo le conseguenze dannose; c) la persona sottoposta alle indagini e la vittima hanno dichiarato il proprio consenso allo svolgimento del procedimento di mediazione; d) tenuto conto della natura del reato, delle modalità di commissione dello stesso nonché della personalità dell’indagato, si può rinunciare allo svolgimento del procedimento giudiziario o vi sono fondati motivi per ritenere che il giudice in sede di commisurazione della pena valuterà positivamente il ravvedimento operoso. (…) 5. Le dichiarazioni rilasciate nell’ambito del procedimento di mediazione dalla persona sottoposta alle indagini e dalla vittima in merito a circostanze costituenti oggetto del procedimento non possono assumere valore probatorio. L’esito del procedimento di mediazione non può essere utilizzato contro la persona sottoposta alle indagini. 6. La disciplina dettagliata del procedimento di mediazione sarà stabilita mediante una legge speciale. 7. Qualora il procedimento di mediazione si concluda positivamente, con l’applicazione dell’art. 36, n. 1, del codice penale, il pubblico ministero archivia il procedimento; nel caso di applicazione dell’art. 36, n. 2, del codice penale, il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio. Ove la persona sottoposta alle indagini abbia iniziato ad eseguire l’accordo raggiunto nell’ambito del procedimento di mediazione senza che ciò abbia effetto sulla sua eventuale condanna, il pubblico ministero, se si tratta di reati puniti con la pena della reclusione non superiore a tre anni, può sospendere la richiesta di rinvio a giudizio per un periodo compreso tra uno e due anni».
6 Ai sensi dell’art. 36 del codice penale ungherese (Büntető törvénykönyv; in prosieguo: il «CP»): «1 Non è punito colui che, nell’ambito di un procedimento di mediazione, ripara il danno cagionato alla vittima da un reato contro la persona (capo XII, titoli I e III, del codice penale), contro la sicurezza dei trasporti (capo XIII del codice penale) o contro il patrimonio (capo XVIII del codice penale), punibile con pena non superiore a tre anni di reclusione, o elide in altro modo le conseguenze del reato. 2. Se si tratta di reati di cui al n. 1, puniti con pena non superiore a cinque anni di reclusione, la pena può essere ridotta se l’autore del reato, nell’ambito di un procedimento di mediazione, ripara il danno cagionato alla vittima o elide in altro modo le conseguenze del reato. 3. Non è applicabile il disposto dei succitati nn. 1 e 2 ove l’autore a) sia un plurirecidivo o un recidivo specifico, b) abbia commesso il reato in forma associativa, c) abbia causato la morte con il suo reato, d) abbia commesso un reato doloso nel corso di un periodo di prova che ha comportato la sospensione di una pena detentiva o, in caso di condanna a una pena detentiva da eseguire a motivo della commissione di un reato doloso, prima di aver iniziato a eseguire la pena di cui trattasi o, ancora, durante un periodo di libertà condizionale o di sospensione dell’azione penale».
7 In applicazione dell’art. 314 del CP: «1. Chiunque cagiona un danno al bilancio delle Comunità europee, rilasciando una dichiarazione falsa o presentando documentazione non corretta, falsa o falsificata, oppure non soddisfacendo gli obblighi di informazione prescritti o soddisfacendoli solo insufficientemente, in modo da indurre in errore, in relazione a a) erogazioni provenienti da fondi gestiti dalle Comunità europee o in loro nome, b) contributi destinati al bilancio gestito dalle Comunità europee o in loro nome, commette un reato punibile con la reclusione fino a cinque anni. 2. Alla stessa pena soggiace altresì chi utilizza, per uno scopo diverso da quello concordato: a) un’erogazione del tipo previsto al n. 1, lett. a), o b) un beneficio connesso ad un contributo del tipo previsto al n. 1, lett. b)».
8 L’art. 318 del CP così dispone: «1. Chiunque, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, induce taluno in errore o lo lascia nell’errore, cagionando in tal modo un danno, commette truffa. (…) 4. La pena è della reclusione fino a tre anni se: a) la truffa cagiona un danno rilevante, (…)».
9 Conformemente all’art. 138/A del CP, un danno è «rilevante se è superiore a HUF 200 000, ma non superiore a HUF 2 000 000».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il sig. Eredics, principale imputato del procedimento a quo, dirige la scuola materna e primaria generale di Apátistvánfalva (in prosieguo: la «scuola»). La sig.ra [OMISSIS], seconda imputata del procedimento principale, è amministratrice della Apátistvánfalvi Hotel Apát Kereskedelmi és Szolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (società a responsabilità limitata di diritto ungherese; in prosieguo: l’«Hotel Apát kft») e direttrice dell’Hotel Apát, gestito dalla Hotel Apát kft.
11 Nel contesto del contratto quadro stipulato il 30 giugno 2003 tra la scuola e il Fondo ungherese per i piccoli progetti del programma PHARE CBC (Magyarország – PHARE CBC Program Kisprojekt Alap 2001), quest’ultimo ha accordato alla scuola un aiuto al fine di coprire l’80,15% dell’importo necessario alla realizzazione di un progetto di percorso forestale, guidato dal sig. Eredics in qualità di capo progetto.
12 L’aiuto è stato versato il 4 febbraio 2004. La VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kiemelten Közhasznú Társaság (società ungherese di pubblica utilità incaricata dello sviluppo rurale e dell’urbanistica; in prosieguo: la «VÁTI kht») ha vigilato sulla realizzazione del progetto ed era incaricata della chiusura dei conti.
13 In base a un contratto concluso tra il sig. Eredics e la sig.ra [OMISSIS], designata a seguito di una gara d’appalto, la sig.ra [OMISSIS] si è impegnata, a fronte del pagamento di HUF 1 200 000 (circa EUR 4 270), a organizzare, preparare e porre a disposizione gli spazi per una formazione preparatoria al corso di base per micologi nonché a organizzare viaggi di studio e incontri.
14 Al fine di giustificare l’esecuzione delle disposizioni di tale contratto, la sig.ra [OMISSIS] ha predisposto, a nome della Hotel Apát kft, un resoconto relativo all’esecuzione del progetto, dalla stessa inoltrato al sig. Eredics, il quale ha liquidato la fattura finale utilizzando il conto corrente della scuola.
15 Dal momento che lo svolgimento effettivo del corso di base di micologia che doveva essere organizzato nel contesto di tale contratto non è stato dimostrato, si è ritenuto che la fattura e il registro, predisposti per attestare l’esecuzione del contratto di cui trattasi, contenessero indicazioni false. Il sig. Eredics ha depositato nel fascicolo del progetto i documenti presunti falsi, il resoconto predisposto in merito a un viaggio di studio che non ha avuto luogo nonché un rapporto di valutazione in cui una persona sconosciuta avrebbe falsificato il nome del responsabile del gruppo. Tale fascicolo è stato inviato alla VÁTI kht per giustificare l’esecuzione degli obblighi previsti nel succitato contratto.
16 Il 20 giugno 2006 un privato ha presentato denuncia contro il sig. Eredics e la sig.ra [OMISSIS] a causa di un ingiustificato pagamento di un importo pari a circa HUF 1 200 000.
17 È stata disposta un’inchiesta nel corso della quale il sig. Eredics è stato sentito in diverse occasioni in qualità di persona sottoposta alle indagini, senza peraltro ammettere i fatti che gli erano addebitati.
18 Il 2 settembre 2008 la Procura presso il [OMISSIS] (Tribunale municipale di Szombathely) ha investito tale Tribunale di un procedimento penale, con accusa presentata contro il sig. Eredics e la sig.ra [OMISSIS], qualificando l’operato del sig. Eredics come «reato di lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee», ai sensi dell’art. 314, n. 1, lett. a), del CP, commesso in un solo caso come autore.
19 Il 24 novembre 2008, su invito del giudice del rinvio, il sig. Eredics ha ammesso i fatti gli erano imputati e ha presentato istanza per lo svolgimento della mediazione, al fine di ottenere l’archiviazione del procedimento o una riduzione della pena ai sensi dell’art. 221/A del CPP.
20 All’udienza del 9 aprile 2009 il giudice del rinvio ha considerato che i fatti addebitati al sig. Eredics potevano essere parimenti qualificati come «reato di truffa». Il sig. Eredics ha tenuto ferma la sua domanda diretta allo svolgimento di un procedimento di mediazione nonché la previa dichiarazione ad esso relativa avente ad oggetto il riconoscimento dei fatti.
21 All’udienza del 22 aprile 2009 la VÁTI kht, nella sua qualità di vittima, ha prestato il proprio consenso allo svolgimento di un procedimento di mediazione. Il giudice del rinvio ha quindi sospeso il procedimento penale ai fini della mediazione fino al 22 ottobre 2009.
22 Il pubblico ministero ha impugnato tale decisione. Tenuto conto della qualificazione giuridica del fatto di cui all’accusa, detto operato non rientrerebbe tra i reati per i quali il diritto ungherese prevede il procedimento di mediazione. Inoltre, l’esclusione di questo procedimento discenderebbe dal fatto che il sig. Eredics non ha confessato i fatti «nel corso delle indagini», come prevede il succitato art. 221/A. Risulterebbe poi superflua la disponibilità della VÁTI kht a partecipare, in qualità di vittima, alla mediazione. La vittima ultima sarebbe la Comunità europea, cosicché la mediazione apparirebbe ingiustificata.
23 In tale contesto, il [OMISSIS] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, atteso l’obbligo previsto dall’art. 10 della decisione quadro di promuovere la mediazione tra vittima e autore del reato nel procedimento penale, un “soggetto che non è una persona fisica” rientri nella nozione di “vittima” di cui all’art. 1, lett. a), della decisione quadro (…). Con tale questione il giudice a quo richiede esplicitamente un chiarimento e un’integrazione della sentenza [della Corte 28 giugno 2007, causa C 467/05, Dell’Orto, Racc. pag. I 5557].
2) Se la nozione di “reati” di cui all’art. 10, n. 1, della decisione quadro (…), ai sensi del quale “ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura”, possa essere interpretata nel senso che essa ricomprende tutti i reati i cui elementi costitutivi in senso materiale fissati dalla legge sono sostanzialmente dello stesso tipo.
3) Se l’espressione “ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali”, figurante all’art. 10, n. 1, della decisione quadro (…), possa essere interpretata nel senso che una mediazione tra autore e vittima del reato debba essere possibile almeno fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, quindi nel senso che il requisito di un’ammissione dei fatti intervenuta nel corso del procedimento giudiziario, dopo la chiusura della fase delle indagini, è conforme – sempre che risultino soddisfatte tutte le altre condizioni – all’obbligo di promuovere la mediazione.
4) Per quanto riguarda l’art. 10, n. 1, della decisione quadro (…) il giudice del rinvio si chiede se l’espressione secondo cui «ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura» garantisca – sempre che risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge – un generale accesso alla possibilità di effettuare la mediazione nelle cause penali, senza che in proposito sussista alcuna discrezionalità. Se, in altre parole, in caso di soluzione affermativa della questione, le disposizioni (le prescrizioni) dell’art. 10 ostino ad un presupposto in base al quale, “tenuto conto della natura del reato, delle modalità di commissione dello stesso nonché della personalità dell’indagato, si può rinunciare allo svolgimento del procedimento giudiziario o vi sono fondati motivi per ritenere che il giudice in sede di commisurazione della pena valuterà positivamente il ravvedimento operoso”».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione 24
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 1, lett. a), e 10 della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «vittima» include, ai fini della promozione della mediazione nelle cause penali prevista al citato art. 10, n. 1, anche le persone giuridiche.
25 Come hanno giustamente osservato i governi ungherese, francese e italiano nonché la Commissione delle Comunità europee, la Corte ha già statuito che, tenuto conto del testo e dell’impianto sistematico della decisione quadro, la nozione di «vittima» ai fini della medesima decisione, come definita all’art. 1 di quest’ultima, riguarda esclusivamente le persone fisiche (v. in tal senso, in particolare, citata sentenza Dell’Orto, punti 53 56).
26 In tal senso, la Corte ha dichiarato, al punto 53 della citata sentenza Dell’Orto, che emerge dalla stessa formulazione dell’art. 1, lett. a), della decisione quadro, il quale, ai fini della medesima, definisce la vittima come la persona «fisica» che ha subìto un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro, che tale articolo della decisione quadro riguarda soltanto le persone fisiche che hanno subìto un siffatto pregiudizio.
27 Ai punti 55 e 56 della stessa sentenza la Corte ha osservato che non vi è alcun’altra disposizione della decisione quadro contenente un’indicazione secondo cui il legislatore dell’Unione avrebbe inteso estendere la nozione di «vittima» alle persone giuridiche ai fini dell’applicazione della decisione quadro in parola e che, ben al contrario, diverse disposizioni di quest’ultima confermano che lo scopo del legislatore è stato quello di prendere in considerazione unicamente le persone fisiche vittime di un pregiudizio causato da una violazione del diritto penale. A questo riguardo, oltre all’art. 1, lett. a), della decisione quadro, che fa riferimento, considerandoli elementi del danno, al pregiudizio fisico o mentale, nonché alle sofferenze psichiche, la Corte ha menzionato l’art. 2, n. 1, della decisione quadro, il quale impone agli Stati membri di adoperarsi affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale, il n. 2 del medesimo art. 2, che menziona il trattamento specifico di cui devono beneficiare le vittime particolarmente vulnerabili, così come l’art. 8, n. 1, della decisione quadro, che impone agli Stati membri di garantire un livello adeguato di protezione ai familiari o alle persone assimilabili ai familiari della vittima.
28 Il fatto che taluni Stati membri prevedano la mediazione penale quando la vittima è una persona giuridica non pone in discussione la conclusione cui è giunta la Corte nella citata sentenza Dell’Orto.
29 Infatti, dal momento che non realizza un’armonizzazione completa del settore considerato, la decisione quadro non impedisce né obbliga gli Stati membri ad applicare le disposizioni in essa previste anche quando la vittima è una persona giuridica.
30 Un’interpretazione della decisione quadro nel senso che essa riguarda soltanto le persone fisiche non costituisce peraltro una discriminazione nei riguardi delle persone giuridiche. Infatti, il legislatore dell’Unione ha potuto legittimamente introdurre un sistema di tutela a favore delle sole persone fisiche dal momento che queste ultime si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella delle persone giuridiche, data la loro maggiore vulnerabilità e la natura degli interessi che soltanto le violazioni commesse nei confronti delle persone fisiche possono pregiudicare, come ad esempio la vita e l’integrità fisica della vittima.
31 Alla luce di quanto precedentemente esposto, gli artt. 1, lett. a), e 10 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che, ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali prevista al citato art. 10, n. 1, la nozione di «vittima» non include le persone giuridiche.
Sulla seconda questione Sulla competenza della Corte
32 Il governo ungherese osserva che il CPP consente di avvalersi della procedura di mediazione quando la vittima non è una persona fisica. Tuttavia, dal momento che nell’ambito di applicazione della decisione quadro rientrano solo le vittime che siano persone fisiche, quest’ultima sarebbe comunque ininfluente ai fini della causa principale.
33 Secondo una costante giurisprudenza, la Corte è competente a pronunciarsi sebbene i fatti di cui alla causa siano estranei al campo di applicazione del diritto dell’Unione, ove una normativa nazionale si sia conformata, per le soluzioni che essa apporta a una situazione non contemplata dal diritto dell’Unione, a quelle adottate nell’ambito di tale diritto. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’ordinamento giuridico dell’Unione ha, infatti, un interesse manifesto a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, ogni disposizione del diritto dell’Unione riceva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verrà applicata (v. in tal senso, in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C 130/95, Giloy, Racc. pag. I 4291, punti 19 28; 11 ottobre 2001, causa C 267/99, Adam, Racc. pag. I 7467, punti 23 29; 15 gennaio 2002, causa C 43/00, Andersen og Jensen, Racc. pag. I 379, punti 15 19, e 16 marzo 2006, causa C 3/04, Poseidon Chartering, Racc. pag. I 2505, punti 14 19).
34 Orbene, come ammette il governo ungherese, l’art. 221/A del CPP ha introdotto in quest’ultimo, a far data dal 1° gennaio 2007, una procedura di mediazione che, per quanto riguarda le violazioni ivi previste, non effettua alcuna distinzione a seconda che la vittima sia una persona fisica o una persona giuridica.
35 La Corte non è pertanto incompetente a pronunciarsi sulla seconda questione solo a motivo del fatto che la decisione quadro riguarda soltanto le vittime che siano persone fisiche. Nel merito
36 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 10 della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponde in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.
37 A tale riguardo si deve osservare che, oltre al fatto che l’art. 34 UE fa salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi necessari per conseguire il risultato voluto dalle decisioni quadro, l’art. 10 della decisione quadro si limita ad imporre agli Stati membri di provvedere a promuovere la mediazione per i reati che essi ritengano «idonei», cosicché la scelta dei reati per i quali è possibile la mediazione rientra nella valutazione degli Stati membri.
38 Dal tenore stesso dell’art. 10 e dall’ampio margine discrezionale che la decisione quadro lascia alle autorità nazionali quanto alle modalità concrete di attuazione dei suoi obiettivi (v. sentenza 9 ottobre 2008, causa C 404/07, Katz, Racc. pag. I 7607, punto 46) risulta che, stabilendo di consentire l’applicazione della procedura di mediazione soltanto nel caso di reati contro la persona, contro la sicurezza dei trasporti o contro il patrimonio, scelta che riguarda sostanzialmente motivi di politica giuridica, il legislatore ungherese non è andato oltre il margine discrezionale di cui dispone.
39 Se è vero che la valutazione degli Stati membri può essere indubbiamente limitata dall’obbligo di utilizzare criteri oggettivi ai fini della determinazione dei tipi di reati de quibus, nulla indica che tali criteri non siano stati utilizzati nella presente fattispecie.
40 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l’art. 10 della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa. Sulla terza e sulla quarta questione Sulla competenza della Corte
41 È pacifico che il diritto ungherese non prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione per quanto riguarda il reato di violazione degli interessi finanziari delle Comunità europee. Inoltre, dalla soluzione fornita alla seconda questione emerge che non si può desumere dalla decisione quadro che quest’ultima obblighi gli Stati membri a prevedere, nel caso in cui la vittima sia una persona fisica, il ricorso alla mediazione per quanto riguarda reati relativamente ai quali la normativa nazionale non prevede un tale ricorso, sebbene l’elemento oggettivo di tale reato coincida con quello dei reati per i quali è possibile la mediazione.
42 Poiché il ricorso alla mediazione non è pertanto manifestamente possibile in una situazione come quella di cui alla causa principale, non occorre risolvere la terza e la quarta questione. Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) Gli artt. 1, lett. a), e 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali prevista al citato art. 10, n. 1, la nozione di «vittima» non include le persone giuridiche. 2) L’art. 10 della decisione quadro 2001/220 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.