In tv più tutele per i minori vittime di violenza. No alla diffusione di dettagli che rendono identificabili le vittime
Una vecchia storia di violenza che due sorelle avevano voluto dimenticare. Poi la separazione e la vita che continua in due famiglie diverse. Un giorno la maggiore decide di andare ospite in una trasmissione televisiva per testimoniare gli abusi subiti dallo zio quando era minorenne. Incalzata dalle domande della conduttrice racconta di come anche la sorellina, al tempo di soli due anni, avesse subito gli stessi soprusi.
Nel corso dell’intervista si susseguono dati e descrizioni tali da consentire l’identificazione della piccola vittima della violenza, ora quattordicenne. Un trattamento di dati giudicato illecito dal Garante per la privacy, il cui intervento è stato sollecitato dai genitori adottivi della giovane. L’Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha disposto il divieto di ogni ulteriore diffusione dell’intervista nelle parti in cui si fa riferimento alla sorella minore, obbligando anche a rimuovere gli spezzoni del filmato dal sito internet della trasmissione.
Come più volte ribadito dall’Authority – e come stabilito dal Codice della privacy e dai richiami alla Carta di Treviso contenuti nel Codice deontologico dei giornalisti – il diritto del minore alla tutela della propria riservatezza è sempre prevalente rispetto al diritto di cronaca, tanto più quando, come in questo caso, i minori sono vittime di un abuso. I media sono dunque tenuti ad evitare la diffusione di dettagli personali che, anche in maniera indiretta, possano renderli identificabili. Rivelare dunque il cognome della bambina e l’area geografica di residenza, come avvenuto nel corso della trasmissione televisiva, non solo non riveste alcun interesse pubblico, ma rende riconoscibile la piccola, in particolare nella cerchia di familiari e amici della famiglia, e lede gravemente la sua dignità.
Nel caso esaminato dal Garante è emerso, inoltre, che la diffusione delle informazioni relative alla bambina è avvenuta su sollecitazione della conduttrice del programma.
A tale proposito, l’Autorità nel suo provvedimento ha ritenuto opportuno sottolineare come, a prescindere dalla facoltà dell’intervistato di raccontare liberamente la propria storia, sussista comunque per il giornalista e il conduttore televisivo l’obbligo di impedire che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni che rendano identificabili i minori.
In tv più tutele per i minori vittime di violenza – 16 settembre 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTA la segnalazione presentata dai signori HH e KK il 10 luglio 2010;
VISTE le deduzioni formulate da Mediaset S.p.A. il 28 luglio 2010;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
E’ pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale si lamenta una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, nel corso della puntata del HJ del programma “A gentile richiesta” trasmesso dalla rete televisiva “Canale 5”, di notizie in merito a una vicenda di ripetuta violenza sessuale a danno di una bambina, avvenuta oltre un decennio or sono.
I segnalanti riferiscono che nella trasmissione televisiva de qua è stata ospitata una ragazza ventunenne, XY, la quale ha affermato di essere stata, quando era bambina, vittima di ripetuti episodi di violenza sessuale da parte di uno zio. Nel corso della trasmissione la stessa ha riferito, in risposta ad una specifica domanda della conduttrice, che anche la sorella più piccola, ora quattordicenne e che aveva due anni e mezzo al tempo dei fatti, è stata vittima di episodi analoghi, e ha fornito altresì alcuni elementi idonei a identificare indirettamente la bambina, quali il proprio cognome e il luogo di svolgimento dei fatti di violenza. La bambina in questione, successivamente ai fatti, è stata adottata dai segnalanti.
Mediaset S.p.A, nella memoria di risposta, ha evidenziato che nella trasmissione suddetta non vi è stata alcuna violazione del Codice in materia della protezione dei dati personali e inoltre ha sostenuto che l’ospite della trasmissione, in assoluta autonomia, ha deciso di comunicare al pubblico le notizie relative alla propria sorella, utilizzando lo strumento televisivo. Infine quanto alla riconoscibilità della bambina, ha negato quest’ultima circostanza sostenendo che “risulta arduo ritenere che tale identificazione possa essere avvenuta sulla base del racconto dell’intervistata e della diffusione del suo cognome”.
OSSERVA
Il trattamento dei dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito “Codice”) prevista per l’attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136 e ss. del Codice) e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, allegato A1 al Codice.
In merito, si premette che, con particolare riguardo ai dati sui minori, il Codice di deontologia introduce una disciplina specifica, riconoscendo come prevalente l’esigenza di salvaguardare la personalità dei minori da indebite interferenze nella loro vita privata da parte degli organi di informazione e di comunicazione di massa.
La disciplina vigente prevede infatti l’obbligo per gli organi suindicati di astenersi dal diffondere i nomi o altri elementi identificativi, anche indirettamente, idonei a identificare i minori coinvolti in fatti di cronaca (art. 7 del detto Codice e art. 7, comma 3, della Carta di Treviso). Il Codice ammette la possibilità che i dati relativi ai minori siano diffusi solamente ove il giornalista reputi, sotto la propria responsabilità, che tale scelta sia giustificata “per motivi di rilevante interesse pubblico” e sia fatta nell’interesse oggettivo del minore medesimo.
Inoltre, l’art. 114, comma 6, del Codice di procedura penale vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato.
Come più volte affermato dall’Autorità (provv. ti 28 gennaio 2010, doc. web n. 1696265 e 11 febbraio 2010, doc. web. n. 1696239; provv. ti 10 marzo e 6 aprile 2004 doc. web nn. 1090071, 1091956, nonché provv. ti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008, doc. web nn. 1536583 e 1557470), tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale. La stessa Autorità ha rilevato, in tali occasioni, che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile, in particolare nella cerchia delle relazioni sociali degli interessati.
Pertanto il Garante rileva la manifesta illiceità del trattamento in esame, in quanto i dati personali, ossia il cognome della bambina e l’area geografica di residenza, risultano idonei, anche indirettamente, a identificarla. La diffusione in questione lede, infatti, la riservatezza e la dignità della medesima, senza che sia rinvenibile alcun rilevante e attuale interesse pubblico alla diffusione della vicenda.
In tale quadro, questa Autorità osserva che non si può aderire a quanto sostenuto da Mediaset S.p.A relativamente alla circostanza che è stata l’ospite a diffondere le notizie relative alla propria sorella in quanto, a prescindere dalla volontà dell’ospite intervistato, che ha la facoltà di raccontare liberamente la propria storia, incombe sul conduttore-intevistatore e sulla società emittente l’onere di attenersi alla disciplina sopra richiamata, impedendo che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni idonee a identificare i minori, in assenza delle condizioni espressamente indicate nel Codice. Nel caso di specie, tra l’altro, emerge che la diffusione delle informazioni relative alla bambina è avvenuta su sollecitazione della conduttrice.
Sulla base delle suesposte considerazioni si deve quindi concludere che la diffusione dei dati personali relativi alla figlia adottiva dei segnalanti durante la trasmissione “KZ” del JH sia avvenuta in modo non conforme alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), vieta a Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito Internet della predetta Società, la parte dell’intervista, compresa la specifica domanda dell’intervistatrice, nella quale si fa riferimento alle violenze subite dalla sorella dell’intervistata. Ciò, tenendo presente che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice.
Accogliendo una specifica richiesta dei segnalanti si raccomanda di non diffondere i riferimenti identificativi della minore anche in occasione di eventuali informazioni sul presente provvedimento.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), nei confronti di Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito Internet della predetta Società, la parte dell’intervista, compresa la specifica domanda dell’intervistatrice, nella quale si fa riferimento alle violenze subite dalla sorella dell’intervistata.
Roma, 16 settembre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli