FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO – Cassazione Civile, Sentenza n. 22546/2010
PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – OMESSA ATTIVITÀ DIFENSIVA DEL DEBITORE – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO EX ART. 18 LEGGE FALL. DOPO IL D.LGS. N. 169 DEL 2007 – EFFETTO DEVOLUTIVO – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE.
Il debitore che impugna la sentenza dichiarativa del proprio fallimento con il mezzo del reclamo, introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007 in sostituzione dell’appello, non subisce alcuna preclusione, quanto ai fatti che intende provare, in ragione della mancata costituzione avanti al tribunale e se pure non vi ha svolto alcuna difesa, essendo dunque, anche per la prima volta avanti alla corte d’appello, ammissibile eccepire e provare i fatti impeditivi del proprio fallimento, ex art. 1, comma 2, legge fall., realizzandosi in tale sede l’effetto devolutivo pieno del reclamo.
Sentenza n. 22546 del 5 novembre 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore A. Didone)