Lo studio legale associato deve pagare l’Irap – Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 22212/2010
L’art. 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesto per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2 “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.
Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell’imposta” che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2″ individua espressamente, alla lettera c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del t. u. i. r. del 1986, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (”in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 22212 del 29/10/2010
La Corte, ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione :
Lo studio legale associato [OMISSIS] e [OMISSIS] in persona dei soci e legali rappresentanti [OMISSIS] e [OMISSIS] propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 112/20/06, depositata il 7 settembre 2006, che, rigettandone l’appello ha negato allo Studio associato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo per il vizio di motivazione.
L’art. 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesto per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2 “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.
Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell’imposta” che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2″ individua espressamente, alla lettera c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del t. u. i. r. del 1986, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (”in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione.
In conclusione si ritiene che, ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 5, e 380-bis cod.proc.civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto appare che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che il ricorrente ha depositato memoria; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 29.10.2010