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Bonus incremento occupazione. Solo se è rispettata la “sicurezza” – Cassazione Civile, Sentenza 21698/2010

L’Amministrazione ha il potere di accertare l’esistenza delle condizioni che danno accesso al credito

Il Fisco può verificare la dichiarazione del contribuente e, quindi, accertare la realtà delle “condizioni” costitutive del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione esposte in e/o supposte dalla dichiarazione stessa. È, pertanto, legittimo l’operato dell’ufficio che neghi la spettanza del credito d’imposta in mancanza dell’osservanza dell’obbligo, prescritto dalla disciplina istitutiva dell’agevolazione, di rispettare la normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

È questo l’importante principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 21698 del 22 ottobre.

La vicenda
L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento mediante il quale revocava il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (articolo 7 della legge 388/2000) in quanto, durante l’attività di controllo, il contribuente non era stato in grado di esibire la documentazione riguardante l’osservanza della normativa della sicurezza sul lavoro.

Era pertanto non rispettata una delle condizioni richieste per la spettanza del credito d’imposta, espressamente prevista dall’articolo 7, comma 5, legge 388/2000, secondo cui “Il credito d’imposta (…) spetta a condizione che (…) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”.

In particolare, nella vicenda in esame, gli organi di controllo avevano verificato la mancanza dell’autocertificazione – prevista dall’articolo 4, comma 11, Dlgs 626/1994 – con cui il datore di lavoro doveva dichiarare “per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati” e inviare tale “autocertificazione… al rappresentante per la sicurezza”.

Il contribuente impugnava il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria sostenendo, nel corso dei giudizi di merito, che la mancanza dell’autocertificazione costituiva una mera violazione formale e che agli uffici non competeva l’accertamento delle violazioni afferenti le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, rigettavano i ricorsi del contribuente, il quale si rivolgeva in Cassazione contro la sentenza della Ctr, chiedendo ai giudici di legittimità di stabilire:
•se la legge 388/2000 (articolo 7, comma 7) prevedeva, per l’esercizio del potere di revoca del credito di imposta, che il contribuente avesse commesso violazioni sostanziali, ovvero violazioni meramente formali, delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
•se agli operatori tributari delle Entrate spettasse il potere di accertare le violazioni previste dalla medesima legge, come presupposto per il potere di revoca del credito di imposta
•quando e a quali condizioni le violazioni delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori potessero dirsi definitivamente accertate
•se la violazione contestata al ricorrente, sulla base della quale era stato emesso l’avviso di recupero del credito di imposta, potesse o meno considerarsi violazione non formale, legittimamente e definitivamente accertata, delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso presentato dal contribuente perché infondato, fornisce soluzione negativa a tutti i quesiti di diritto posti dal contribuente e afferma la legittimità dell’operato dell’ufficio.

Le motivazioni della Suprema corte
Riguardo i presupposti per la concessione del credito d’imposta, i giudici di legittimità hanno affermato che l’autocertificazione (sempre che sia stata anche inviata al “rappresentante per la sicurezza”) costituiva una delle “condizioni” normative per poter fruire dell’agevolazione.

In particolare, l’attestazione scritta del datore di lavoro di avere adempiuto alle prescrizioni a tutela della sicurezza sul lavoro non aveva valore meramente formale perché con la stessa il datore doveva dichiarare, assumendosene la responsabilità, di avere effettuato la “valutazione dei rischi” e di avere adempiuto agli obblighi a essa collegati.
Ne consegue, osserva la Corte, che “in carenza di qualsivoglia contrario segno normativo deve ritenersi che la spettanza di tale beneficio discenda ex lege, ovverosia unicamente dal positivo concorso di tutte le “condizioni” volute dal legislatore e sia, quindi, del tutto avulsa da qualsivoglia attività discrezionale per così dire concessoria, dell’amministrazione finanziaria: il credito in questione, pertanto, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del contribuente che si trovi nelle “condizioni” previste dal legislatore”.

Giova evidenziare che il rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro rappresenta una costante previsione contenuta nelle disposizioni che istituiscono benefici fiscali a favore delle imprese. Ciò, a testimonianza dell’importanza attribuita dal legislatore, che intende “agevolare” solo i soggetti che assumono comportamenti tesi al rispetto del valore fondamentale della sicurezza dei lavoratori.

Sotto il profilo del potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i giudici affermano che la stessa ha sia il potere generale di verificare la dichiarazione del contribuente, quindi di accertare la realtà delle “condizioni” costitutive del credito esposte in e/o supposte dalla dichiarazione stessa, sia quello particolare di “revoca”, questa esercitabile unicamente in presenza di definitivo accertamento di una delle “violazioni” predette.
Ne consegue la legittimità dell’operato dell’ufficio che, in forza del generale potere di controllare la dichiarazione dei redditi del contribuente, può verificare se sussistano effettivamente le condizioni (soggettive e oggettive) necessarie per fruire del “credito d’imposta” dallo stesso esposto in dichiarazione (o in questa presupposto), cioè l’esistenza di tutti i presupposti fattuali richiesti dalle norme per il credito d’imposta.

Antonino Iacono

fonte: fiscooggi.it

 

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