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Nessuna franchigia Iva per l’impresa non residente – Corte di giustizia Ue Sentenza del 26/10/2010

È la conclusione degli eurogiudici su una questione controversa che coinvolge la normativa fiscale della Germania

L’articolo 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, prevede l’esenzione Iva da parte degli Stati membri su contratti di locazione di beni immobili. Il successivo articolo 24, n. 2, lett. a) e b) disciplina un regime di franchigia dall’Iva per taluni contribuenti rispondenti a determinati parametri. Il punto 3 del medesimo articolo, invece, definisce la nozione di franchigia nonché i casi in cui gli Stati possono derogare a tale regime. L’articolo 28 decies, sesta direttiva, prevede l’esclusione dal regime di franchigia per le piccole imprese non residenti. Al pari di quanto già stabilito dalla sesta direttiva, l’articolo 135, n. 1, lett. l) della direttiva Iva consente agli Stati membri di esentare dall’imposta sul valore aggiunto sia l’affitto che la locazione di immobili. In conformità a quanto disposto nell’articolo 272, n. 1, lett. d) gli Stati membri possono concedere ulteriori esemplificazioni in tema di adempimenti alle piccole imprese beneficiarie del regime della franchigia Iva. I successivi articoli 282 e 283 disciplinano il regime di franchigia dettando regole per la corretta applicazione dello stesso regime. L’articolo 288, infine, definisce le operazioni i cui ricavi costituiscono il “volume di affari” parametro di applicazione del regime di franchigia di cui sopra.  Occorre precisare che la direttiva Iva con la sua entrata in vigore nel gennaio del 2007 ha abrogato la sesta direttiva Iva.

La legge nazionale sull’Iva del 1994
Anche secondo la normativa nazionale, in particolare all’articolo 6, n. 1, punto 16 si sancisce l’esenzione dall’Iva della locazione e dell’affitto di immobili diversi dall’uso abitativo. Il successivo punto 27 specifica che l’esenzione si applica alle operazioni compiuti dai piccoli imprenditori.

La questione controversa
La titolare di un impresa individuale di piccole dimensioni, residente in Germania e proprietaria di un appartamento in Austria concede in locazione quest’ultimo ritenendo di non dover applicare l’Iva. Tale decisione scaturisce dalla previsione nella normativa nazionale di una franchigia dall’Iva a favore delle piccole imprese.  Di avviso contrario è l’Amministrazione finanziaria per la quale la titolare, non avendo la residenza nel territorio austriaco, non ha diritto alla suddetta franchigia. Di conseguenza venivano emessi due avvisi di accertamento volti a definire il versamento delle imposte dovute da calcolarsi sul fatturato delle annualità oggetto della rettifica.

Il rinvio del giudice nazionale
Adito dalla titolare della piccola impresa il giudice nazionale riceveva la dichiarazione da cui emergeva che non ha percepito altri redditi, oltre a quello da locazione, negli anni oggetto degli accertamenti. Chiamato in causa il giudice ritiene che, nella fattispecie prospettata, per un verso gli avvisi di accertamento non contravvengono tanto alla normativa nazionale quanto a quella comunitaria in materia di Iva, per altro verso, invece, il dubbio è relativo all’esclusione dal beneficio della franchigia Iva di un’impresa non residente in Austria. Altro dubbio attiene invece alla nozione di piccola impresa. In altri termini, il volume di affari utile da prendere in considerazione per definire una impresa di piccole dimensioni è quello prodotto nel territorio di un singolo Stato membro o nel territorio complessivo dell’Unione. Dai dubbi manifestati dal giudice del rinvio nasce il rinvio della questione pregiudiziale ai giudici europei. La richiesta del giudice del rinvio, sostanzialmente, è quella di far luce circa la conformità dell’ art. 24, n. 3, e dell’art. 28 decies della sesta direttiva nonché dell’articolo 283, n. 1, lett. c), della direttiva Iva che prevedono la possibilità di escludere, da parte degli Stati membri, dall’applicazione della franchigia Iva alle imprese non residenti, alla normativa comunitaria in materia di Iva nonché al principio generale di parità di trattamento. Per normativa comunitaria leggasi l’articolo 12, 43 e 49 CE. Un ulteriore richiesta, ai togati europei, è quella di pronunciarsi su quale sia il volume di affari da prendere in considerazione per stabilire la dimensione delle imprese.

Il diritto di stabilimento
L’articolo 43 CE, consente ai cittadini europei la cd. libertà di stabilimento secondo la quale, oltre alle altre cose, è possibile gestire un attività di impresa in uno Stato membro con il medesimo trattamento previsto dalla legislazione nazionale nei confronti di un impresa  residente. L’articolo 48 CE, sancisce per le società residenti in uno Stato membro ma con sede sociale, centrale o principale nel territorio dell’Unione il diritto di esercitare l’attività commerciale anche attraverso società controllata o sede succursale o agenzia. Secondo la giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia europea, il termine stabilimento deve intendersi nella sua accezione più ampia e cioè la possibilità per i cittadini europei di insediarsi in altro Stato membro e di svolgere la propria attività, non solo per trarne vantaggio ma partecipando alla crescita dello stesso paese. A tal fine, però, e necessario che la presenza nello Stato “ospitante” non deve essere transitoria. A tali condizioni possono trovare ampia applicazione le disposizioni relative al diritto di stabilimento. Nel caso di specie gli eurogiudici non hanno riscontrato le richiamate condizioni necessarie richieste per esercitare il diritto di stabilimento.

La libera prestazione di servizi
Data l’ampia valenza al concetto di libera prestazione di servizi nelle disposizioni comunitarie non c’è alcun dubbio che l’attività di locazione di cui alla causa principale possa rientrare tra queste. Libera prestazione di servizi disciplinata nell’articolo 49 CE. Quest’ultima disposizione, in particolare, obbliga alla eliminazione di qualsiasi restrizione che sia di ostacolo all’esercizio di un attività economica in un altro Stato. Oltre ai casi di restrizione più noti, costituiscono restrizione anche tali disposizioni fiscali che fanno in modo da rendere l’esercizio dell’attività oltreconfine meno conveniente rispetto all’esercizio nello Stato di appartenenza. Quando si parla di disposizioni fiscali si intendono sia le norme di carattere nazionale che le disposizioni da carattere sovranazionale come, nello specifico, le disposizioni comunitarie. Ecco che allora si puo’ comprendere meglio la portata di talune disposizioni quali gli articoli 24, n. 3  e 28 decies, sesta direttiva e quelle di cui all’articolo 283, n. 1, lett. c) della direttiva Iva. In base a tali norme, infatti, gli Stati membri possono prevedere una franchigia Iva per le piccole imprese residenti. Specularmente, le piccole imprese non residenti non possono usufruire di tale franchigia ma hanno la possibilità di detrarre l’Iva a credito, cosa non possibile in presenza di franchigia, non riesce a colmare lo svantaggio competitivo. Potrebbe sembrare esserci una restrizione alla libera prestazione di servizi. Secondo i governi di taluni Stati europei, tra cui l’Austria, l’esclusione della franchigia alle piccole imprese non residenti trova giustificazione in controlli fiscali di maggior efficacia. Quindi è in quest’ottica che deve essere inquadrata la mancata estensione del diritto all’esenzione Iva in franchigia alle piccole imprese non residenti. Pertanto, tra le motivazioni, analizzate dai giudici della Corte europea, c’è da un lato l’obiettivo di una maggiore garanzia di controlli fiscali, visto che le piccole imprese proprio per le ridotte dimensioni hanno una gestione amministrativo-finanziaria-contabile semplificata. Semplificazione che non consentirebbe allo Stato membro “ospitante” di avere dati a sufficienza per i dovuti controlli di carattere fiscale. Da altro punto di vista, invece, per estendere il regime della franchigia alle piccole imprese non residenti, occorrerebbe far in modo che le stesse adottino una certa forma di organizzazione, per agevolare la fornitura di dati per un controllo e facendo, pertanto, venire meno il carattere burocraticamente “snello” della piccola dimensione di impresa.

Conclusione della Corte di giustizia
Per i togati della Corte comunitaria la mancata estensione del beneficio della franchigia consenta il raggiungimento di un miglior controllo fiscale oltre che, a garantire il carattere della piccola dimensione di impresa. In altri termini, alla luce delle argomentazioni fatte dagli euro giudici, è stata riscontrata alcuna violazione delle disposizioni di cui alla causa principale con la richiamata normativa comunitaria nonché in riferimento al principio di parità di trattamento. Pertanto, si deve ritenere non accolto il ricorso della ditta individuale mentre fattibile risulta essere l’esclusione, operata dagli Stati membri, dalla franchigia Iva per le imprese che non siano residenti nel territorio del medesimo Stato. Quanto al volume di fatturato in base al quale definire le dimensioni di un impresa quali piccole, gli articoli 24 e 24 bis, sesta direttiva nonché gli articoli 284-287 direttiva Iva non lasciano adito a dubbi, nel senso che la loro interpretazione è quella che riferisce quale parametro il volume di fatturato (o cifra di affari) prodotto nell’ anno in un singolo Stato.

(sentenza della Corte di giustizia Ue del 26.10.2010, procedimento C 97/09.)
 
Andrea De Angelis

fonte: fiscooggi.it

 

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