Risarcimento danni per divulgazione di immagini televisive senza il preventivo consenso – Tribunale di Varese, Sentenza 982/2010
Condannata la RAI per il “processo Vanna Marchi”: la trasmissione “Un Giorno in Pretura” divulgò le immagini della vittima senza il suo consenso.
Durante il processo penale a carico di Vanna Marchi, tenutosi a Milano, la RAI acquisì le videoriprese del dibattimento ed acquisì, in particolare, la testimonianza integrale resa dalla T., una delle vittime delle truffe. La T negò il consenso alla divulgazione delle sue immagini ma la trasmissione “Un Giorno in Pretura” le divulgò lo stesso durante una puntata dedicata al caso giudiziario. Tale condotta costituisce illecito civile perché viola il diritto della vittima di un reato a non vedere divulgate le sue generalità ed il diritto di ogni persona fisica alla sua immagine, non utilizzabile senza consenso dell’avente diritto. Ne discende l’obbligo per la RAI di risarcire il danno arrecato alla vittima del reato, da quantificare, all’attualità, in Euro 58.685,00 oltre interessi sino al soddisfo. La Rai va anche condannata ad astenersi con efficacia immediata dal riprodurre, con ogni mezzo ed in qualunque modalità, anche per fotografie o filmati parziali, l’immagine della T, come ripresa in occasione della testimonianza resa nel processo a carico di Vanna Marchi e Stefania Nobile-
(si ringrazia il Dott. Giuseppe Buffone per il testo della sentenza e nota)
Tribunale di Varese, sezione Prima civile, sentenza n. 982 del 5 luglio 2010 (depositata in data 8 luglio 2010)
Trasmissione televisiva “Un Giorno in Pretura” – Pubblicazione dei video e delle immagini delle vittime nel “processo Vanna Marchi” senza il loro consenso – Responsabilità della Rai, Radio Televisiva Italiana , per il danno da illecita diffusione della immagine altrui – Sussiste – Condanna al risarcimento del danno non patirmoniale
Sentenza
tra
TM
Rappresentate legale: Avv. LM, foro di Varese
attrice
contro
R.a.i. – Radio Televisione Italiana s.p.a.
In persona del Direttore degli Affari Legali e Societari
Rappresentate legale: Avv.ti M e C del foro di Milano
convenuta
PR
Autrice, regista e conduttrice della trasmissione “Un giorno in Pretura”
c/o R.A.I., Radio Televisione Italiana, ….
convenuta contumace
Fatto (1)
L’odierno giudizio trae linfa da taluni fatti storici non contestati tra le parti e dai quali, dunque, è opportuno muovere ai fini della decisione.
Vanna Marchi e Stefania Nobile venivano condannate dal Tribunale di Milano per il delitto di truffa consumato ai danni di diverse persone della terza età, vittime di raggiri ed artifizi al fine di estorcere illecitamente ingenti somme di denaro. La sentenza del Tribunale milanese veniva confermata nel giudizio di appello divenendo definitiva all’esito dell’ultima decisione della Suprema Corte di Cassazione.
Il clamore suscitato dal caso di cronaca – per la visibilità acquisita anche a seguito dell’interesse di alcune trasmissioni televisive nazionali – induceva la R.A.I. a richiedere al Tribunale di Milano l’autorizzazione ad effettuare riprese del dibattimento per le quali veniva emesso rituale provvedimento abilitativo.
Le riprese della R.A.I. venivano utilizzate dalla emittente convenuta nella trasmissione televisiva “Un giorno in Pretura”, diretta e condotta dalla P. la quale dedicava al processo di Vanna Marchi una puntata del format.
Al processo partecipava anche l’attrice, chiamata a deporre come testimone, essendo stata la T una delle tante vittime della compagine criminale capeggiata dalla Marchi. In particolare, la T veniva interrogata circa i contatti con Vanna Marchi e la singolare storia personale che aveva fatto da sfondo alla truffa: fatti particolarmente personali ed intimi che la T aveva tenuto nascosti finanche al figlio ed al marito (da cui separata).
Da qui, in poi, le versioni storiche dei fatti diametralmente opposte delle parti.
La verità secondo l’attrice.
In occasione della puntata del 23 settembre 2006 (e, poi, in minima parte, del 14 ottobre 2006), la trasmissione televisiva “Un giorno in Pretura” divulgava, via etere, non solo gli esiti del dibattimento, con le parti e la decisione del giudice, ma anche e soprattutto l’integrale deposizione della T, che veniva trasmessa con individuazione delle generalità dell’attrice in sovrimpressione. La diffusione dell’intervista gettava l’attrice in uno stato di agitazione, stress e vergogna in quanto – essendo i fatti di cronaca attuali e di grande interesse – molte persone della (piccola) comunità territoriale ove residente la T (L..: circa 9.000 abitanti) avevano visto la trasmissione, tra cui stretti parenti all’oscuro dei fatti, inclusi il figlio e la madre della attrice.
Da qui un generale clima di battute, voci correnti tra la gente e ingerenze di terzi sullo sfondo di un piccolo contesto territoriale risvegliato dallo scoprire che una cittadina della piccola città era stata una delle vittime della Marchi e per alcuni fatti (di cui si dirà) particolarmente sensibili e facile oggetto di derisione.
Da qui l’azione risarcitoria per violazione dei diritti coinvolti, tra cui, in primis, immagine, identità personale e riservatezza.
La verità secondo la convenuta.
E’ vero che le immagini del processo di Vanna Marchi venivano diffuse in occasione della puntata del 23 settembre 2006 della trasmissione televisiva “Un giorno in Pretura”: ma la R.A.I. non trasmetteva affatto la deposizione della T che veniva inquadrata dalla telecamera per appena un secondo al termine della puntata. Non venivano mandate in onda: né il nome dell’attrice, né la sua voce, né certo la sua residenza ed il luogo o la data di nascita.
Da qui la richiesta di rigetto dell’avversa pretesa risarcitoria.
Diritto
Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla competenza territoriale di questo giudice, atteso che la parte convenuta, precisando le conclusioni (ed in comparsa conclusionale) ha insistito per la declaratoria di incompetenza, pur a conoscenza di ben due pronunciamenti di questo giudice sull’argomento, in questo stesso processo (2), ma soprattutto con memoria delle Sezioni Unite (recentissime) sull’argomento, circostanze qui segnalate che confluiranno nella valutazione circa le spese del giudizio, posto che a tutte le parti del processo è fatto monito di comportarsi secondo lealtà e probità (art. 88 c.p.c.).
1. Competenza territoriale
L’eccezione di incompetenza è manifestamente infondata.
Le Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza Cass. Civ., sez. Unite, 13 ottobre 2009 n. 21661 (Pres. Carbone, est. Salmé), componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza deve essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato (Fattispecie in cui la lesione del diritto era stata arrecata a mezzo di una trasmissione televisiva. Enunciando il principio di diritto di cui alla massima, la Corte ha tenuto a precisare che l’obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente).
Tale pronunciamento è qui condiviso anche perché risulta maggiormente conforme al principio favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito (sul cui principio, anche per la causalità, v. Cass. civ., sez. III, sentenza 11 giugno 2009 n. 13513, est. Petti).
L’eccezione di incompetenza va, dunque, rigettata poiché il foro territorialmente competente è quello di domicilio o residenza del danneggiato e, nel caso di specie, quindi, il circondario di Varese.
2. rilevanza dei video prodotti. Video del 23 settembre 2006: efficacia probatoria
Va premesso quanto segue per una migliore comprensione delle ragioni logico-giuridiche sottese all’odierna decisione. Secondo la prospettazione attorea, la RAI avrebbe diffuso le immagini della T senza il suo consenso provocandole un danno ingiusto. Il fatto illecito oggetto del giudizio è, dunque, la indebita divulgazione dei video riproducente l’immagine dell’attrice in violazione del suo diniego.
Vanno, quivi, tenuti nettamente distinti i concetti di “fatto storico” oggetto di istruttoria e “prova” e, cioè, il “fatto illecito” da un lato e la “prova del fatto illecito” dall’altro. Tale precisazione si rende necessaria perché gran parte dell’istruttoria ha avuto ad oggetto il contrasto dei difensori in ordine ai video prodotti in giudizio (3).
Orbene, è chiaro che il fatto storico può essere provato tramite un Video ma certamente questa prova non è esclusiva: si vuol dire che resta possibile ricorrere agli ordinari mezzi istruttori e, in specie, alla prova sovrana nel processo civile che è quella “orale”, soprattutto là dove, come nell’odierno processo è emerso, i testi hanno assistito ictu oculi al fatto illecito nel momento della sua consumazione.
Sul punto, peraltro, è opportuno un’altra riflessione.
In genere la lesione dei diritti della personalità a mezzo degli strumenti di comunicazione di massa avviene senza che il danneggiato ne sia immediatamente al corrente, poiché il soggetto passivo viene a conoscere del danno subito in via occasionale o indiretta: ad esempio, perché occasionalmente assiste alla trasmissione o alla radio diffusione che contiene la lesione del suo diritto ovvero perché altri (terzi) che hanno assistito al momento consumativo dell’illecito riferiscono all’interessato quanto accaduto. E’, dunque, evidente che il danneggiato, in genere, secondo l’id quod plerumque accidit, non è nella disponibilità del video o della trasmissione radiofonica in cui si è racchiuso lo strappo del suo diritto, proprio perché difficilmente può registrare il video trasmesso o la trasmissione radio divulgata.
Ciò è accaduto nel caso di specie: ecco perché il danneggiato ha richiesto alla convenuta di produrre in giudizio il “video-incriminato” ovvero la puntata del 23 settembre 2006, trasmessa dalla RAI. La convenuta ha prodotto un video etichettato come puntata del 23.9.2006. E, però, l’attrice ha (tempestivamente) disconosciuto il suddetto video deducendo che esso integrerebbe gli estremi di un montaggio infedele, confezionato ad hoc per il processo, in funzione della lite, ma non rispondente a quello veramente e concretamente proiettato il 23 settembre 2006 (4).
Orbene, le riproduzioni meccaniche in tanto spiegano efficacia probatoria nei confronti della parte verso cui prodotte, in quanto questa non ne disconosca la conformità ai fatti ed alle cose rappresentate. In forza del disconoscimento, la rappresentazione meccanica perde la propria piena e diretta efficacia di prova legale, cosicché è consentito il ricorso a verifiche probatorie con ogni mezzo: al loro esito, il giudice potrà formare un proprio convincimento e motivare in ordine alla sua scelta quanto alla prova o meno dei fatti (v. art. 2712 c.c.).
Essendo stato disconosciuto il video prodotto dalla convenuta, il giudice ha ammesso le prove orali articolate dall’attrice, alla ricerca della verità dei fatti: accertare, cioè, se il 23 settembre 2006 vi fu o non la proiezione della immagine della Tollini.
Va, però, premesso che è “certo” oltre ogni dubbio come la RAI fosse in possesso della deposizione integrale della T. Nella puntata del 13 settembre 2008, viene offerta una replica della trasmissione e nella suddetta replica viene trasmessa la testimonianza della T per circa 15 minuti (a volto coperto e senza nome in sovraimpressione) (5). Questo video aiuta ad acclarare che la Rai aveva sicuramente le immagini della attrice allorché rendeva la sua testimonianza nel processo penale.
Va, quindi, subito precisato che, tenuto conto anche delle prove di cui si dirà, il video prodotto dalla Rai e riferito al 23 settembre 2006 presenta delle evidenti anomalie, sintomatiche di un montaggio non fedele alla vera puntata trasmessa (condividendosi l’eccezione dell’attrice), Il video è chiaramente riferibile alla trasmissione evocata in giudizio, in persona della Radio Televisione convenuta, in quanto, continuamente, appare in sovrimpressione il sigillo della trasmissione ad accompagnare le persone di volta in volta inquadrate e le videoriprese sono introdotte dalla sigla della trasmissione con la regia della P che introduce la puntata presentandola ai telespettatori.
Si tratta delle riprese del processo di Vanna Marchi.
Dopo le videoriprese degli imputati, vengono trasmesse le testimonianze delle persone coinvolte quali vittime nelle truffe, come pure accade nella puntata del 14 ottobre 2006: in questa puntata, però,, il volto delle vittime è ripreso solo per metà ed in sovrimpressione non appare il nome della vittima ma la dicitura “parte lesa”.
Ciò non accade nella puntata del 23 settembre 2006 in cui sia la conduttrice che le videoriprese scandiscono chiaramente il nome della persona chiamata a testimoniare (es. FM); in altri casi, invece, il viso del teste è ripreso ma senza indicazione del nome.
Orbene: nella puntata del 14 ottobre 2006, quando il Collegio pronuncia il dispositivo, indicando il nome delle vittime cui viene riconosciuto un risarcimento del danno, la telecamera inquadra la parte lesa così consentendo allo spettatore di associare la immagine al nome. Tanto accade per T: questa viene ripresa dal minuto 38.49 al minuto 38.53 (6), mentre il Tribunale penale riconosce alla vittima un risarcimento per il danno subito.
La prima anomalia è riscontrabile proprio nella replica: nel video prodotto dalla RAI ed associato al 23.9.2006, la T non compare affatto; ma nella replica del 13.9.2008 viene addirittura trasmessa la sua deposizione per 15 minuti. La seconda anomalia è nella scansione logica delle puntate: prima, vengono trasmesse le testimonianze delle parti offese e, dopo, la lettura del dispositivo. Nella lettura del dispositivo vengono inquadrate tutte le persone che sono state sentite in quanto vittime dell’artificio di Vanna Marchi e sono le stesse che, poi, vengono raffigurate al momento della lettura della parte dispositiva della sentenza: man mano che il giudice pronuncia il nome della parte lesa, la RAI proietta l’immagine della stessa. Ebbene, delle immagini de quibus, solo quella della Tollini non compare nel video del 23.9.2006 proprio come se, in realtà, la sua immagine sia stata rimossa dall’innesto originale.
Questa anomalia è stata fatta presente alla dirigente rai escussa l’8 gennaio 2010 e referente per la trasmissione “Un Giorno in Pretura”: ebbene, la dirigente stessa ha espresso perplessità per la segnalazione rilevata dal giudice. ADR: Non so come sia possibile che in una puntata la T è ripresa come parte offesa ed in un’altra non è indicata come esaminata.
E’ evidente che, disconoscimento da un lato e anomalie dall’altro, rendono il video prodotto dalla RAI inidoneo ad essere posto a fondamento della decisione del giudice, in quanto, all’esito del prudente apprezzamento, ritenuto l’effetto di un montaggio non fedele alla puntata effettivamente trasmessa il 23 settembre 2006.
E’ anche vero che potrebbe trattarsi di un problema di date: ma, ai fini dell’azione di responsabilità e della costituzione del fatto illecito, non rileva quanto la T fu mostrata al pubblico tramite la televisione ma se ciò effettivamente accadde. Non è, dunque, importante quando ma se.
Dirompente, comunque, l’esito delle prove orali che scioglie ogni dubbio, anche minimo
3. Esito delle prove orali
Le prove orali – assunte all’udienza dell’8 gennaio 2010, testimoniano che il video prodotto dalla RAI in giudizio non è quello mandato in onda il 23 settembre 2006.
Il teste CV ha assistito personalmente alla trasmissione per cui è causa.
Ho visto in passato la trasmissione “Un giorno in Pretura”, anche nel 2006. Non la seguivo regolarmente, ma era sabato sera e stavo sveglia fino a tardi per delle cure. Ho acceso la TV e c’era il programma. Era settembre, ottobre.. non ricordo benissimo. Quella volta stavano vedere il processo di Vanna MARCHI. So chi è, soprattutto per fama. Nella trasmissione facevano vedere le scene del processo. Stavano facendo vedere che interrogavano una persona: la interrogava un Avvocato pelato. Erano tutti con la toga. C’erano anche una signora bionda e c’era il giudice. Era un processo.
Ad un certo punto sono rimasta shockata: con striscia la notizia si facevano battute con queste signore che erano state vittime di Vanna Marchi e quando ho visto la signora T interrogata, nel programma: ..T.
La CV dichiara di essere rimasta “shockata” nell’aver visto durante la puntata la signora T anche perché le “vittime” della Marchi rappresentano il punto di arrivo di “battute” . E’ sicura oltre ogni dubbio che, nel programma, stessero facendo vedere proprio T
L’ho riconosciuta perché l’hanno fatta vedere benissimo in viso. Era seduta nel banco e si vedeva bene. La scena sarà durata 15 minuti sicuramente. La T raccontava che stavano facendo dei conti e lei dichiarava di avere versato circa 600 milioni (e che li aveva presi alla figlia a sua insaputa); che aveva un amico che aveva aiutato a pagare. Aveva pagato questi soldi: perché suo figlio aveva avuto un incidente; per sua figlia; per scongiurare un malocchio. La cifra mi rimase impressa. Diceva anche che la Marchi premeva perché procurasse i soldi “Non ti devo insegnar io come fare i soldi”.
La CV è in grado di raccontare nel dettaglio il contenuto della deposizione della T ed emergono fatti particolarmente puntuali come quello del “malocchio” che, ovviamente, accende una certa luce sulla persona dell’attrice.
Il dettagliato narrato della CV è del tutto incompatibile con il video prodotto dalla RAI che, dunque, rimane smentito in modo plateale dalla testimonianza che, peraltro, è attendibile per la puntualità dei riferimenti, il contengo in udienza e la precisione delle dichiarazioni, nonché l’assenza di qualsivoglia interesse in causa.
Il teste si sofferma anche su un altro dato importante: la diffusione del fatto nel contesto territoriale dell’attrice.
Si: lo sapevano tutti a L (mi scusi se mi viene da ridere). Il racconto, purtroppo, sarà triste, ma aveva fatto un certo effetto a L. I figli ed il marito avevano un negozio a L per cui la gente …
La CV durante la deposizione comincia a ridere: rievocare la T che viene sentita al processo di Vanna Marchi genera un senso di “ridicolo” nella percezione del teste che la induce a ridere (non sorridere). Consegna al giudice un altro dato particolarmente importante: “a L. lo sapevano tutti”. La notizia si era dilagata a macchia d’olio, quale impatto fisiologico di un fatto così grande in un paese così piccolo.
Il teste CC non solo conferma la deposizione della CV ma introduce ulteriori dettagli rilevanti.
Conosco la sig.ra T, l’ho vista da bambina (…) Ho visto in passato la trasmissione “Un giorno in Pretura”: era sabato sera, nel 2006, tardissimo. Mese sarà stato fine estate, settembre probabilmente. Ho acceso la TV e c’era il programma. Era settembre, ottobre.. non ricordo benissimo. C’era il processo di Vanna MARCHI.
Ad un certo punto ho visto una signora che mi sembrava di riconoscere, poi quando ho visto il nome ho capito che era la signora T. Il nome è uscito in TV, ma l’hanno anche chiamata per nome e hanno anche detto che era di L .
Il teste CC non riconosce, all’inizio, la T: non è certa che sia lei. Ma, poi, ecco che in trasmissione appare il “Nome” della stessa che viene anche chiamata con onomastico femminile e cognome.
Se il nome non bastasse, l’immagine è chiara: la T viene fatta vedere “benissimo in viso”.
L’ho riconosciuta perché l’hanno fatta vedere benissimo in viso: non era coperta ed è uscito anche il nome. La scena sarà durata, forse, 5/10 minuti. Ad un certo punto, mio marito me l’ha fatta spegnere. A me interessava la storia della Vanna Marchi. La T era lì nel processo, la stavano interrogando. La T raccontava de soldi che aveva dato alla Marchi ed era una cifra alta. Ha raccontato anche perché aveva dato questi soldi: ha iniziato con delle creme, poi una figlia che non stava bene; un figlio che aveva avuto un incidente. Poi si è lasciata trasportare …
Il teste CC – come è evidente dalla deposizione – rende delle dichiarazioni perfettamente sincroniche a quelle rese dalla CV: la storia del figlio coinvolto in un incidente; la salute della figlia etc.
La C conferma anche l’effetto domino della trasmissione nel paese di L.
Quando si è saputo a Laveno, io mi sono tenuta .. Poi quando l’ho vista gliel’ho detto: ma cosa le è venuto in mente di fare?
Non ho più rivisto la T in TV. Solo a RAI 3 su “Un Giorno in Procura”. In quel processo la T raccontava di ciò che ho detto., cose confermate anche quando poi ci siamo viste allorquando me le ha specificate. Io essendo un po’ più vecchia di lei l’ho sgridata
3.1 Esame del Capo struttura Rai
All’udienza dell’8 gennaio 2010, è stato escusso un teste da cui è possibile trarre ulteriori argomenti per il convincimento che sussista una responsabilità della Rete televisiva convenuta.
Si tratta del teste CA, dirigente RAI, e capo struttura a RAI 3ADR. Il capo struttura ha in media circa 6, 7 programmi ed esercita un controllo editoriale. Per quanto riguarda la trasmissione “Un Giorno in Pretura” nel 2006, era una delle trasmissioni che veniva gestita dalla Catricalà la quale guardava le puntate che dovevano essere trasmesse.
Il teste fornisce un elemento probatorio dirompente: la T negò il consenso alla divulgazione della sua immagine.
Non posso ricordarmi di una cosa visionata nel 2006 ma avendomi scritto l’Ufficio legale RAI per la puntata del settembre 2006, ho rivisto due puntate: una il 14 ottobre 2006 e l’altra 23 settembre 2006. Mi risulta che la T in un primo momento non ha prestato il consenso alla divulgazione dell’immagine, come gran parte delle persone del processo Vanna Marchi. Per poter dunque portare all’attenzione dell’utenza pubblica, il Presidente del Tribunale ci autorizza alle riprese. Poi, dunque, vengono richiamate da parte dell’autrice per sapere se ci hanno ripensato. T secondo me fu richiamata.
E’ del tutto evidente la discrasia tra il primo fatto certo (negazione del consenso) ed il secondo fatto ipotetico (eventuale jus poenitendi e concessione dello stesso): la dirigente conferma che l’attrice non aveva prestato il consenso raccontando, poi, in modo del tutto generico e certo di nessuna valenza probatoria, che alcune parti offese erano state richiamate per “ripensarci”. Ebbene: dai pochi enunciati si comprende che la T fu “richiamata”, ma non emerge affatto che, in questa sede, prestò il consenso. Anzi: fu proprio richiamata sul presupposto che non aveva prestato il consenso.
Quanto ai video, la dirigente assume di avere visionato il nastro del 23 settembre 2006, ma la testimonianza è così lacunosa quanto al tipo di nastro visto ed al tipo di montaggio effettivamente visionato, da non apparire affidabile.
Il nastro io l’ho rivisto penso, ma potrei sbagliarmi, primo semestre 2009, comunque nel 2009. Il nastro da visionare era su un DVD. L’ho chiesto alla mia segretaria: dove lei l’abbia preso non so.
Comunque non ho visto tutte le puntate ma solo quelle DUE, cui ho dedicato due ore. Ma di più non potevo e non mi era stato chiesto.
Nel video che ho visto io NON c’è la signora T, comunque non c’è nessuno che venga indicato come signora T.
ADR: Nei video, sia del 23 che del 14, non c’è voce della T.
Ad ogni modo, la testimonianza della dirigente non è equiparabile a quella delle altre persone escusse, estranee e senza alcun interesse in causa. Ed, invero, la dirigente, su preciso quesito del giudice, ha lasciato emergere un certo “favor” verso l’eventuale rigetto della domanda attorea atteso che: “C’è una nostra responsabilità per i danni arrecati in caso di divulgazione di video non autorizzati per colpa grave o dolo” (Teste CA).
Esaminata la piattaforma istruttoria, reputa questo giudice che sia emersa piena prova del fatto storico descritto dall’attrice: il 23 settembre 2006, la RAI mandò in onda una puntata della trasmissione “Un Giorno in Pretura” in cui veniva diffusa l’immagine della T, mediante chiare proiezioni video del suo viso ed espressa indicazione del suo nome. Trattasi delle immagini raccolte in occasione del processo penale a carico di Vanna Marchi, in cui la T veniva sentita in quanto parte offesa.
4. Consenso della Attrice
La testimonianza della dirigente RAI e la piattaforma documentale dimostrano che il fatto storico sopra descritto non fu accompagnato dal consenso della attrice. E’, cioè, pienamente provato che la T disse di “no” al quesito rivoltole e concernente la possibilità di divulgare in formato integrale la sua deposizione.
Peraltro, la prova del consenso gravava sulla convenuta.
Per tre motivi.
1) Prova dei fatti negativi. Non è la T a dovere provare la “mancanza del consenso” ma la RAI a dovere provare la “sussistenza del consenso” atteso che, in linea di principio, l’ordinamento ripudia la prova dei fatti negativi.
2) Fatto costitutivo dell’eccezione della convenuta. La sussistenza del consenso è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in via di eccezione dalla convenuta e, dunque, è fatto che la stessa deve provare. Anche ove si volesse qualificare nella fattispecie il consenso come causa di giustificazione, del pari si tratterebbe di fatto che deve provare il soggetto che invoca la scriminante.
3) Principio di vicinanza della prova. Il criterio di prossimità probatoria impone che il fatto debba essere provato dal soggetto che è più “vicino” allo stesso e, nel caso di specie, sarebbe la RAI ad avere ricevuto il consenso – secondo la prospettazione convenuta – e, dunque, è la convenuta a dovere offrire prova del consentire atteso che è elemento nella sua piena disponibilità.
5. Conclusione sui Fatti
A questo punto è possibile pervenire ad una conclusioni in ordine allo svolgimenti dei fatti. E’, cioè, possibile dichiarare quale delle versioni narrative introdotte in giudizio dalle parti sia risultata essere vera.
E’ vera, perché provata, la narrativa della parte attrice.
Durante il processo penale a carico di Vanna Marchi e concorrenti, tenutosi a Milano, la RAI acquisì le videoriprese del dibattimento ed acquisì, in particolare, la testimonianza integrale resa dalla T. La T negò il consenso alla divulgazione delle sue immagini ma la trasmissione “Un Giorno in Pretura” le divulgò lo stesso in data 23 settembre 2006.
Il fatto storico sopra descritto, così provato all’esito del giudizio, costituisce fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. produttivo di danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.
6. Divulgazione delle immagini della Parte lesa in un processo penale
Le norme di attuazione del codice di procedura penale, disciplinano le riprese audiovisive dei dibattimenti all’art. 147 disp. att. c.p.p. La disposizione costituisce una norma di cd. “balancing” perché regola, con un criterio legale, un potenziale conflitto tra situazioni giuridiche soggettive aventi paro rango.
La regola juris è che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento.
La regola sopraccitata, come visto, presuppone il consenso delle “parti” del processo ma, in via di eccezione, l’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti stesse “quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento”. Le due norme sin qui esaminate riguardano, ovviamente, le “parti” del processo e, dunque, la pubblica accusa da un lato e l’imputato dall’altro.
Per quanto riguarda le mere “comparse” nella scena processuale dibattimentale, sussiste, invece, un diverso bilanciamento:
(art. 147, comma III, disp. att. c.p.c.)
Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 (su consenso delle parti) e 2 (interesse sociale rilevante), il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
Dal combinato disposto degli art. 471 c.p.p. e 147 disp. att. c.p.p., si evince che è vietata la diffusione della immagine di un testimone ove soggetto interessato esprima la volontà di non consentire a tale diffusione (così Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2002, n. 9249 in Mass. Giur. It., 2002 ed in Arch. Civ., 2003, 455, sentenza resa in una causa in cui coinvolta la trasmissione televisiva “Un giorno in pretura”).
E’ chiara la ratio del’enunciato normativo de quo: la riservatezza della parte lesa dal reato è preminente rispetto finanche all’interesse pubblico della notizia, posto che la vittima ha già subito le conseguenze dannose del crimine e non deve subire ulteriori sfregi alla propria persona quale effetto indiretto che conseguirebbe ad una indiscriminata liberalizzazione delle attività giornalistiche e di cronaca.
Devesi ricordare, comunque, che la “notizia”, nell’ambito del “processo Vanna Marchi” non era integrata dai “testi”, i quali potevano benissimo restare del tutto anonimi: era la metodologia criminosa adottata, la particolare notorietà degli imputati, il tema delle cd. truffe televisive.
Per perseguire con il massimo risultato la finalità di cronaca, nome ed identità delle parti lese potevano essere benissimo omessi, come d’altronde è accaduto in occasione delle repliche del settembre 2008.
Da alcuni elementi provati nel corso del giudizio, emerge come sia alquanto evidente che l’identità delle parti lese non costituisse notizia denotata da interesse pubblico: in primo luogo, eccezion fatta per la puntata del 23 settembre 2006, nelle altre proiezioni (come la stessa RAI ammette), l’identità dei testimoni non veniva rilevata (ragion per cui è semplice osservare che il programma conservava vitalità pure in assenza dei nome delle parti lese); in secondo luogo, nel particolare processo a carico di Vanna Marchi, l’intera attenzione del “pubblico” era concentrata sulla identità e sulla notorietà degli imputati, avendo interesse pubblico la notizia circa ciò che i rei “avevano fatto”, “come lo avevano fatto”, “se per averlo fatto venivano condannati”. Era totalmente priva di interesse la notizia: “a danno di chi lo avessero fatto”, essendo sufficiente un generale profilo identificativo (donne anziane).
All’esito dei rilievi sin qui svolti, questo giudice reputa di dover condividere la giurisprudenza della Corte di Appello di Milano, già intervenuta proprio quanto alla responsabilità della RAI per la trasmissione qui sottoposta a giudizio.
Secondo la Corte milanese, la divulgazione, mediante un programma televisivo avente ad oggetto un dibattimento penale (nella specie “Un giorno in pretura”), di fatti relativi alla vita privata di un testimone che si sia opposto espressamente alle riprese, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, e quindi fatto illecito, quando, in relazione all’oggetto del processo e ai soggetti coinvolti, non sussista un interesse pubblico alla conoscenza nei dettagli delle relative vicende e quindi un legittimo esercizio del diritto di cronaca, (Corte App. Milano, 14 marzo 1995 in Danno e Resp., 1996, 5, 629).
Dove, quindi, come nel caso di specie, ci sia stato “dissenso espresso della parte interessata”, è vietata la divulgazione delle immagini del testimone (così la già citata sentenza, Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2002, n. 92499 (7)).
Le conclusioni qui rassegnate si impongono valorizzando la situazione di vulnerabilità che caratterizza le vittime del reato, oggetto di precipua tutela anche a livello comunitario. Al riguardo, è sufficiente richiamare la Racc. del Consiglio d’Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003 (Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali) oppure la decisione quadro 2001/220/GAI adottata dal Consiglio d’Europa in data 15 marzo 2001, e relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. La decisione, all’ottavo considerando, avvisa che “è necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità”.
In tal senso, l’art. 2 comma 1 prevede che “ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale”.
La “dignità della vittima” nel processo penale costituisce, dunque, un momento talmente delicato da generare una sorta di “ispessimento” della tutela ordinaria, cosicché il guscio che protegge il diritto viene ad essere avvolto da una coltre più solida. Si tratta, dunque, di una particolare forma della tutela del diritto alla riservatezza, vale a dire il diritto a non vedere appresi e diffusi dati e notizie relativi alla propria sfera privata. La situazione giuridica soggettiva qui ricordata trova sicura collocazione nell’art. 2 della Charta Chartarum e nell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (8). Al riguardo, la Corte Europea, in più occasioni (come segnala la Dottrina) ha riconosciuto che «il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée» e ha concepito tale «zone d’interaction» come un ambito non dalle dimensioni standardizzate, ma a «geometria variabile», in relazione alle caratteristiche ed al ruolo del ricorrente (9).
Ebbene, proprio quanto allo specifico caso della parte lesa in un processo, la Corte ha ben delimitato i diritti (legittimi) della stampa chiamata al ruolo criticamente attivo di «cane da guardia della giustizia» (10), affermando che la tutela della dignità della persona, coinvolta nel processo penale quale vittima, è interesse preminente finanche rispetto alla pubblicità della notizia.
L’interpretazione more communitario risulta anche costituzionalmente orientata, se non altro guardando anche ai diversi interventi del Garante per la riservatezza, emessi in argomento (da ultimo, provvedimento del 2 aprile 2009). Alla fattispecie si applica, infatti, la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) e, segnatamente, gli artt. 136 e 137, comma 3, nonché il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (allegato A1 al Codice). In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice). Come il Garante ha più volte affermato, detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. provvedimento del 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958, documento del 6 maggio 2004 Privacy e giornalismo).
Per i motivi sin qui esposti, va dichiarata la responsabilità civile delle parti convenute per il fatto illecito qui accertato. La responsabilità è solidale.
6.1. Responsabilità solidale
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, anche se per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non solo in base alla norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata precipuamente per la responsabilità extracontrattuale, ma anche perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, “se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrli” (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918).
Nel caso di specie, l’emittente risponde direttamente delle trasmissioni televisive che manda in onda e la dirigente, pur potendolo fare, non ha impedito in alcun modo l’evento, anzi, con la sua condotta, ha concorso a causarlo con coefficiente causale significativo.
7. Danno ingiusto: liquidazione e quantificazione
La prova del fatto storico, come descritto dall’attrice, e, altresì, la prova dell’espresso diniego della T alla divulgazione della sua immagine, aprono la strada all’accoglimento dell’azione risarcitoria ex art. 2059 c.c. seguendo le indicazioni di Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 (11). Nella citata sentenza, il Supremo Collegio ha precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale è consentito in una delle seguenti ipotesi: 1) fatto illecito astrattamente configurabile come reato; 2) fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro di tale danno; 3) fatto illecito lesivo in modo grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti.
Nel caso di specie, il danno è risarcibile non solo perché ricorre una ipotesi in cui la Legge espressamente riconosce la risarcibilità ma anche perchè ricorre un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto.
Quanto al primo aspetto, basta ricordare che sono le stesse Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 a citare la “riservatezza” quale tipico esempio di diritto ammesso al ristoro patrimoniale ex art. 2059 c.c. per espressa scelta legislativa (12).
Quanto al secondo aspetto, nel caso in esame, non è affatto dubitabile che sia coinvolto un interesse superiore e primario della persona che costituisce un diritto inviolabile direttamente presidiato dalla Costituzione: il diritto alla riservatezza. Come noto, un primo espresso riconoscimento da parte della Corte costituzionale del diritto alla riservatezza risale a Corte cost. 38/1973, sentenza che non sopì il dibattito circa la natura della situazione giuridica soggettiva associata alla privacy. Oggi, tuttavia, è assolutamente pacifico che si tratti di un diritto che trae diretta linfa dall’art. 2 Cost. e che, come tale, merita tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. Al di là della loro validità in astratto (contestata in dottrina e giurisprudenza), ricorrono nel caso di specie anche i requisiti della serietà della lesione e gravità dell’offesa: il diritto è stato inciso in modo intollerabile, attraverso modalità che sono tipicamente amplificative della lesione, trattandosi di strappo al diritto attraverso mezzi di comunicazione di massa che per loro natura hanno una maggiore componente offensiva.
Ricorre, poi, senz’altro un danno ingiusto.
La lesione dei diritti della personalità costituisce tipica ipotesi di strappo “immateriale” non immediatamente percepibile in quanto consumato in una dimensione che non è materiale. Da qui l’esigenza di ricorrere ad una quantificazione equitativa, assunta prova sull’an.
Nel caso di specie la prova sull’an può dirsi senz’altro raggiunta ed, invero, in casi del genere, addirittura da poter ritenere in re ipsa.
I testi hanno confermato che la divulgazione dei video aventi ad oggetto la T (in violazione del suo diritto alla riservatezza) causò a macchia d’olio un generale clima di derisione e scherno, amplificato dall’essersi consumato un fatto così grande in un paese così piccolo. E’ emblematico il fatto che durante la testimonianza, un deponente si sia addirittura messo a ridere ricordando i fatti. A L “tutti sapevano” di quei fatti particolarmente “sensibili”, “delicati”, quali la salute della figlia, l’incidente del figlio, il “malocchio”.
Ed, invero, il fatto stesso di avere versato centinaia di milioni di vecchie lire a Vanna Marchi costituiva motivo per apparire patologicamente ingenui, sciocchi, preda facile delle “vili millanterie”, cui abboccano i “creduloni” (come scrive la Dottrina descrivendo il reato di Truffa che, per sua natura, espone la vittima allo scherno altrui, trattandosi di reato che presuppone una inconsapevole collaborazione con il reo).
I dati storici e fattuali raccolti nel giudizio testimoniano una lesione particolarmente grave e seria:
– ampia diffusione sul territorio nazionale (Rete televisiva: la RAI);
– piccole dimensioni del contesto in cui verificatosi l’evento dannoso (il paese della T);
– posizione soggettiva del danneggiato al momento della lesione (vittima di reato doloso);
– età del danneggiato al momento della lesione (persona anziana che è più facilmente ferita nella dignità dinnanzi alla malafede del prossimo);
– modalità della lesione (a mezzo di trasmissione televisiva);
– durata del fenomeno lesivo: ancora nel 2008 la RAI pubblicava quella trasmissione che impediva alla T di poter dimenticare e di essere dimenticata (cd. diritto all’oblio).
Tutti i dati di fatto sin qui richiamati, costituiscono elementi fattuali provati al cui bacino questo giudice attinge per la quantificazione del danno non patrimoniale che non può che essere equitativa. Ed, infatti, l’unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo – come quello di specie, da lesione di un diritto costituzionale inviolabile – delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa, essendo il ricorso a tale criterio insito nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico (Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20320).
Ebbene, facendo riferimento a tutti i dati sin qui descritti e tenendo conto degli stessi, sulla base anche della particolare gravità del fatto, il danno va effettivamente quantificato in Euro 50.000,00.
7.1. RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata alla data della sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra)
7.2. INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Il danno, rivalutato e maggiorato degli interessi, è pari – all’attualità – ad Euro 58.685,00.
8. Inibitoria
Il danno sin qui liquidato copre il pregiudizio sofferto sino all’attualità ma non vi sarebbe piena tutela se non si prevenissero futuri ulteriori strappi ai diritti della T. Ecco, perché, anche in virtù dell’art. 10 c.c., va emesso provvedimento che decreti la cessazione dell’abusivo utilizzo dell’immagine altrui.
Va, dunque, accolta la domanda di inibitoria con condanna delle parti convenute, R.a.i. – Radio Televisione Italiana s.p.a., in persona del Direttore degli Affari Legali e Societari e P, ad astenersi con efficacia immediata dal riprodurre, con ogni mezzo ed in qualunque modalità, anche per fotografie o filmati parziali, l’immagine dell’attrice come ripresa in occasione della testimonianza resa nel processo a carico di Vanna Marchi e Stefania Nobile
9. Spese di lite
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente non ricorrendo alcuna delle ipotesi che consente una compensazione anche solo parziale (su cui, v. Cass. civ., Sez. Un., 3 settembre 2008, n. 20598). Quanto alla loro liquidazione, il principio di adeguatezza e proporzionalità impone una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014). Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. civ., Sez. I, 11/03/2006, n. 5381). Essendovi stato accoglimento integrale della domanda attrice, le spese vanno calcolate sulla somma riconosciuta in sentenza, come richiesta con il libello introduttivo. Il difensore ha presentato nota spese che è allineata ai principi sin qui esposti e va dunque confermata integralmente, tenuto anche conto del contegno della controparte che non ha seriamente preso in considerazione ipotesi transattive, pur sollecitate dal giudice all’esito e completamento dell’istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando sulla domanda di t Assunta contro R.a.i. – Radio Televisione Italiana s.p.a., in persona del Direttore degli Affari Legali e Societari nonché contro p, Autrice, regista e conduttrice della trasmissione “Un giorno in Pretura”, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale;
Accerta e dichiara la responsabilità delle parti convenute, R.a.i. – Radio Televisione Italiana s.p.a., in persona del Direttore degli Affari Legali e Societari e p, per violazione dei diritti della personalità dell’attrice, nei sensi descritti in parte motiva, e per l’effetto,
Condanna le parti convenute, con il vincolo della solidarietà, R.a.i. – Radio Televisione Italiana s.p.a., in persona del Direttore degli Affari Legali e Societari e p, a risarcire il danno non patrimoniale arrecato alla attrice che si liquida, all’attualità, comprensivo di interessi e rivalutazione, nella misura di €. 58.685,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
Condanna le parti convenute, R.a.i. – Radio Televisione Italiana s.p.a., in persona del Direttore degli Affari Legali e Societari e p, ad astenersi con efficacia immediata dal riprodurre, con ogni mezzo ed in qualunque modalità, anche per fotografie o filmati parziali, l’immagine dell’attrice come ripresa in occasione della testimonianza resa nel processo a carico di Vanna Marchi e Stefania Nobile
Condanna le parti convenute, con il vincolo della solidarietà, R.a.i. – Radio Televisione Italiana s.p.a., in persona del Direttore degli Affari Legali e Societari e p, al rimborso delle spese di lite in favore dell’attrice che liquida in complessivi Euro 8.354,15 come da nota spese, ovvero:
Spese imponibili €. 441,00
Spese non imponibili €. 401,53
Diritti €. 1.777,00
Onorari €. 4.900,00
Rimborso forfetario (art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127) €. 834,62
Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza
Sentenza immediatamente esecutiva come per Legge
Varese, lì 5 Luglio 2010
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Buffone
NOTE
1 All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 69/09. Ciò nondimeno, essendo necessarie alcune precisazioni in parte motiva in ordine a talune decisione processuali, saranno comunque richiamati taluni snodi del procedimento
2 Ordinanza del 2 febbraio 2009 (G.I. Giorgetti); ordinanza del 29 ottobre 2009 (G.I. Buffone, subentrato in corso di causa nel ruolo della dr.ssa Giorgetti. In tale ultimo pronunciamento, il giudice informava le parti della pronuncia delle Sezioni Unite proprio perché valutassero l’opportunità di prendere atto della sentenza nei futuri scritti difensivi, attesa la funzione che la Carta Costituzionale assegna alle Sezioni Unite di Cassazione allorché esercitino nomofilachia
3 Con ordinanza interlocutoria, il giudice, garantendo il contraddittorio delle parti, ha disposto la trasposizione degli originari nastri in cassetta su supporto DVD, così acquisendo le diverse immagini prodotte dalle parti in un formato più accessibile e attuale
4 Da qui il chiarimento dei difensori a seguito di rimessione della causa sul ruolo. Il giudice aveva rilevato che nel video in atti del 23.9.2006 non compariva la attrice. L’avvocato della T ha spiegato che proprio per questo la videoproduzione era stata disconosciuta perché, a suo giudizio, la RAI aveva prodotto un montaggio ad hoc, da cui rimosse le immagini della attrice
5 Video che è stato visionato in contraddittorio all’udienza del 2 luglio 2010, in aula di udienza ed alla presenza della attrice comparsa personalmente
6 Facendo riferimento al video in atti, prodotto da parte attrice e siglato dal giudice con timbro dell’ufficio. I video sono stati trasposti su DVD nel contraddittorio delle parti, secondo le modalità ed i tempi decisi dal G.I. con ordinanza del 29 ottobre 2009, in atti, proprio onde evitare che le produzioni originarie potessero essere modificate, manipolate o sostituite
7 in Mass. Giur. It., 2002 ed in Arch. Civ., 2003, 455
8 Sul punto, è opportuno ricordare che, nella sentenza n. 1220 del 2010, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo siano divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
9 Cfr. Corte eur., 21 febbraio 2002, Schüssel c. Austria e Id., 24 giugno 2000, Von Hannover c. Germania, §§ 50-53
10 Metafora utilizzata dalla Corte a partire dalle sentenze coeve Corte eur., Observer Guardian c. Regno Unito, 26 novembre 1991, in Publications de la Cour Europénne des Droits de l’Homme, Série A, n. 216, e Id., Sunday Times c. Regno Unito, 26 novembre 1991, in Publications, cit., Série A, n. 217
11 in Guida al diritto, 2008, 47 18. Il Collegio ha riesaminato i presupposti ed i contenuti del danno non patrimoniale, di cui ha precisato i limiti di risarcibilità ex art. 2059 cod. civ. : fatto illecito astrattamente configurabile come reato, fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro di tale danno, fatto illecito lesivo in modo grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti
12 L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell’art. 10 cod. civ., sia in virtù dell’art. 29 della legge n. 675 del 1996 (oggi v. d.lgs. 196/2003), ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall’art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12433 del 16 maggio 2008)