AmministrativaGiurisprudenza

Legge Tognoli. Si al garage non in immediata contiguità materiale con l’immobile cui è asservito – Consiglio di Stato, Sentenza 18/10/2010

Pronunciandosi in merito alla costruzione, ex art. 9 della legge n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli), di un’autorimessa costituita da tre piani interrati, e più in particolare circa la “prossimità” del garage servente rispetto all’immobile dominante, La Quarta sezione del Consiglio di Stato ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la nozione edilizia di pertinenzialità ha connotati significativamente diversi da quelli civilistici, assumendo in essa rilievo decisivo non tanto il dato del legame materiale tra pertinenza ed immobile principale, quanto il dato giuridico, e cioé che la prima risulti priva di autonoma destinazione e di autonomo valore di mercato e che esaurisca la propria destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.
Non  può ritenersi, dunque, a priori inconfigurabile, nell’applicazione dell’art. 9 della legge Tognoli, l’ipotesi in cui l’area esterna non si trovi in rapporto di immediata contiguità materiale con il fabbricato cui i realizzandi parcheggi sono destinati ad accedere, anche tenuto conto che una tale soluzione è in linea con la conclusione sopra raggiunta, nel senso che detta area esterna possa originariamente essere anche di proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell’immobile nei cui confronti i parcheggi sono destinati a divenire “pertinenziali”.

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Consiglio di Stato Sentenza del 18/10/2010

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